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Uso su immobile

Non e' viziato da nullita', ai sensi dell'art. 79 legge 27 luglio 1978, n. 392, il contratto con il quale il proprietario locatore di un immobile urbano destinato a uso non abitativo e il conduttore convengono la costituzione temporanea a favore di quest'ultimo di un diritto reale di uso sulla cosa locata, con l'effetto di determinare la cessazione del rapporto locativo per la costituzione del diritto reale e la perdita da parte di chi era conduttore del diritto all'indennita' di avviamento, che non gli compete piu' avendo continuato a utilizzare il bene perche' titolare di un diritto reale dopo la cessazione del rapporto locativo (nel caso di specie il conduttore era obbligato in forza di verbale di conciliazione al rilascio dell'immobile a una data, anteriore di un giorno alla stipulazione del contratto con il quale era stata convenuta per la durata di un anno la costituzione del diritto di uso). ANNO/NUMERO 1995 10155 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente " Giovanni S. COCO Rel. Consigliere " Luigi RAGOSTA " " Luigi F. DI NANNI " " Mario FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N.C.R. ITALIA S.P.A. elettivamente domiciliata in Roma via Giovanni Antonelli n. 44 presso lo studio dell'avv.to Maurizio Marazza che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv.to Andrea Belloli giusta procura a margine del ricorso; Ricorrente contro MOSETTI CASARETTO MARILENA elettivamente domiciliata in Roma via in Lucina n. 10 presso lo studio dell'avv. Gilberto Gatteschi che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Gino De Paz giusta procura in calce al controricorso; Controricorrente visto il ricorso avverso la sentenza n. 1445-92 del Tribunale di Genova del 14.4.92-28.4.92 (R.G. 13299-91); udito il Consigliere Relatore Dott. Giovanni Silvio Coco nella pubblica udienza del 10.2.95; e' comparso l'avv. M. Marazza difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Di Salvo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 7.9.1988 la N.C.R. Corporation (ora N.C.R. ITALIA) S.p.A. deducendo che: - dal 1972 aveva tenuto in locazione, per uso diverso dall'abitazione, un immobile sito in Genova, via Galimberti 7 di proprieta' della concedente Marilena Mosetti Casaretto; - in seguito ad un processo intentatole dalla locatrice per il rilascio dell'immobile le parti erano pervenute ad un accordo - formalizzato con verbale di conciliazione giudiziale redatto il 29.11.1984 - per cui la societa' si impegnava al rilascio "improrogabilmente" alla data del 31.5.1986; - successivamente il giorno antecedente alla scadenza del 30 maggio 1986 (erroneamente indicato come 31) le parti avevano costituito a favore della Societa' un diritto di uso dell'immobile fino al successivo 31 maggio del 1987; - tale negozio era stato simulato; ha citato, con ricorso depositato il 7 settembre 1988, davanti al Pretore di Genova la Mosetti Casaretto per essere condannata al pagamento dell'indennita' di avviamento commerciale ai sensi della legge, assumendo in particolare di non aver mai rinunziato alla indennita' stessa nel menzionato verbale di conciliazione-transazione del 29.11.1984 e chiedendo che venisse considerata nulla la stipulazione del contratto di uso per simulazione relativa, avendo voluto le parti stipulare invece un contratto di locazione per un anno, in violazione a norme inderogabili (legge n. 392-78). Costituitosi il contraddittorio, Il Pretore (in data 23.3.1991) ha accolto la domanda condannando la locatrice a corrispondere alla societa' attrice l'indennita 'richiesta, che ha determinato in L. 12.600.000. Il Tribunale di Genova in data 14.4.1992, decidendo sull'appello proposto dalla Mosetti Casaretto e su quello incidentale della societa', la quale chiedeva che l'indennita' fosse determinata nella maggior somma di L. 23.874.375, accoglieva il gravame principale, respingendo la domanda della societa' N.C.R. Corporation. Rilevava il Tribunale di Genova che la Mosetti aveva notificato alla societa' conduttrice precetto per il rilascio dell'immobile alla data del 31.5.1983; proposta opposizione a quel precetto, la causa era stata definita con il verbale di conciliazione del 29.11.84, col quale la soc. N.C.R. Corporation aveva acquistato il diritto a permanere nell'immobile fino al 31.5.1986 e si era impegnata a rilasciare l'immobile stesso a quella data "improrogabilmente". Sennonche', nel giorno immediatamente precedente tale scadenza "improrogabile", le parti avevano stipulato un contratto, costituendo a favore della societa' N.C.R. Corporation un diritto reale d'uso nei medesimi locali, prima oggetto del rapporto di locazione, con decorrenza dal 30.5.86 al 31.5.87. Cio' posto, riteneva il Tribunale che all'atto della stipulazione della transazione (il 29.11.84) le parti non avevano pattuito una rinunzia della conduttrice all'indennita' di avviamento; e cio' perche', trattandosi di un diritto non ancora maturato e legato alle vicende di una locazione che, a quella data, veniva proseguita tra le parti, non era possibile comprendere tale diritto tra quelli che erano oggetto di pattuizione transattiva nonostante le ampie espressioni usate nel verbale di conciliazione. Osservava, pero', che, costituendo il verbale di conciliazione un titolo esecutivo "improrogabile", era da escludere che la costituzione del diritto d'uso potesse aver avuto lo scopo di aggirare la disciplina in materia di locazione, come pur assumeva la societa' conduttrice. Riteneva, dunque, il Tribunale che il precedente rapporto di locazione si era estinto in data 30 maggio 1986 non per raggiungimento del termine finale, ma per novazione oggettiva e che, d'altronde, mancando, al momento della cessazione della locazione, il rilascio dell'immobile, non vi era il presupposto per l'acquisto del diritto all'indennita' per perdita nell'avviamento commerciale, ne' tale indennita' competeva al termine del contratto d'uso perche' non prevista. Il gravame principale - ad avviso del Tribunale - pertanto, andava accolto con "assorbimento" dell'impugnazione incidentale proposta dalla N.C.R. Corporation. Avverso tale sentenza la societa' propone ricorso in Cassazione con tre motivi di annullamento. Resiste Marilena Mosetti Casaretto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Nella impugnata sentenza il Tribunale ha ritenuto che: a) in base al verbale di conciliazione giudiziale, la societa' doveva improrogabilmente rilasciare l'immobile alla data ivi stabilita; b) la stipulazione, con la quale si costitui' un diritto di uso prima della data di rilascio, ha determinato la cessazione del precedente rapporto locativo non pero' per raggiungimento del termine finale, ma bensi' per la sostituzione di un nuovo rapporto giuridico (diverso e del tutto incompatibile con il primo) che veniva qualificato come novazione; c) siccome, alla cessazione (anticipata di un giorno) del rapporto locativo la societa' non aveva rilasciato l'immobile, la stessa non aveva diritto alla indennita' per la vendita dell'avviamento commerciale. Con i primi due mezzi di impugnazione - che debbono essere esaminati congiuntamente - si lamenta che il Tribunale - incorrendo nei vizi di violazione di legge e di omessa o insufficiente motivazione - non abbia anche a mezzo di presunzioni accertato che: 1) il contratto costituito di uso fosse stato simulato per dissimulare un nuovo rapporto locativo; - e che la simulazione fosse servita per eludere le norme (imperative) relative alla durata minima del rapporto di locazione e al divieto di rinuncia alla indennita' di avviamento; 2) in subordine, anche ritenendo il diritto di uso validamente costituito, non vi sarebbe stata una novazione oggettiva, non essendo stato provato l'animus novandi. Per valutare le predette censure, si deve anzitutto osservare che il negozio costitutivo del diritto di uso non si puo' tecnicamente qualificare, rispetto al rapporto locativo, come una novazione oggettiva: questa infatti riferendosi esclusivamente alle vicende delle obbligazioni nel campo dei diritti personali, non puo' trovare applicazione ne' in materia di diritto reali (Cass. 1515-72), ne' quando si sostituirebbe, come nel caso in esame, ad una rapporto obbligatorio (locazione) un diritto reale (uso). Pertanto il giudizio sui primi due mezzi di impugnazione deve essere rivolto, ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c., a stabilire se, nonostante l'erroneo riferimento alla novazione, il giudice di appello abbia correttamente deciso che: a) il contratto costitutivo del diritto di uso fosse valido ed efficace e non invece simulato o stipulato in frode alla legge; b) lo stesso avesse avuto l'effetto di escludere il diritto alla indennita' per avviamento. Sul punto sub a, si osserva che le censure avanzate con il primo mezzo di impugnazione appaiono, nel modo in cui sono state formulate, fra loro contraddittorie. Infatti, il contratto in frode alla legge e' nullo per (ritenuta) illiceita' della causa; ma si distingue da quello simulato, perche' con il primo, le parti vogliono che il contratto produca i suoi effetti, che invece non vogliono (o li vogliono diversi) nella simulazione. Comunque, dovendosi esaminare separatamente le due censure, si deve osservare che, per la simulazione, era necessaria la (prova della) esistenza di un accordo simulatorio con il quale le parti si sarebbero accordate per simulare, con il negozio apparente di costituzione di uso, quello reale dissimulato (consistente, secondo il ricorso, in una nuova locazione). Sul punto, la motivazione impugnata e' sufficiente e immune da vizi logici e giuridici perche' - pur in mancanza di ogni elemento di prova sull'accordo simulatorio, che doveva fornire la societa' ricorrente - si sono individuati i motivi che dimostravano la convenienza di entrambe le parti a stipulare il nuovo contratto di uso. Pertanto, il mancato utilizzo delle presunzioni ex art. 2729 (lamentato nel ricorso), non puo' essere dedotto in sede di legittimita', perche', da una parte lo strumento probatorio in esame e' affidato "alla prudenza del giudice" di merito e dall'altra (sotto il profilo del vizio di motivazione) non sono state dedotte specifiche ragioni logiche che dimostrassero la inderogabile necessita' di ricorrervi. Del pari infondate sono le censure relative alla pretesa nullita' del contratto di uso per illiceita' della causa, per essere stato stipulato in frode alle disposizioni imperative sulla durata e la cessazione del rapporto. Siccome, per costante giurisprudenza di questa Corte, le sanzioni di cui all'art. 79 L. 392-78 sono rivolte ad impedire un'elusione di tipo preventivo del diritto del conduttore (sent. 11402-93), ne deriva la liceita' di ogni negozio che costituendo in capo al (precedente) conduttore un (nuovo) diritto reale sul bene (prima) locato ponga fine, transattivamente, dopo la stipulazione del contratto di locazione (cfr. Cass. 4709-91) al precedente rapporto. In particolare tale rapporto non poteva, nel caso in esame, condizionare la durata del nuovo diritto reale, anche perche', comunque, con il nuovo contratto non era diminuito il (periodo di) godimento, che in base alle pattuizioni transattive di cui al contratto di locazione, sarebbe spettato al conduttore. Per quanto attiene al diritto alla indennita', con il 3 mezzo del ricorso, si asserisce che, anche accettando l'effetto estintivo del negozio (costitutivo del diritto) di uso, esso sarebbe sopravvissuto essendo la cessazione del rapporto locativo riconducibile alla volonta' del locatore. Sul punto, il Tribunale ha correttamente motivato (nonostante la discutibilita' delle osservazioni sulla ratio della norma) argomentando che, siccome, con la costituzione del diritto di uso, non era cessata la disponibilita' del bene da parte del conduttore, questi non aveva diritto alla pretesa indennita'. Infatti, anche se - come sostiene il ricorrente - l'indennita' copre presuntivamente la perdita del bene - avviamento, tale perdita ricorre soltanto quando il conduttore e' costretto a cessare lo svolgimento della propria attivita' nell'immobile locato (Cass. 2434-85 citata dal ricorrente) e non invece quando - continuando la stessa ubicazione dell'attivita', sia pure ad altro titolo, dopo la cessazione del rapporto locativo - non si puo' presumere nessuna dispersione o perdita del bene - avviamento. Correlativamente, l'indennita' prevista dalla normativa sulle locazioni non si puo' applicare alla cessazione dell'uso reale nel termine consensualmente convenuto nel negozio costitutivo. Per tutte le ragioni finora esposte, si deve concludere che, nonostante l'erroneo riferimento alla novazione, il dispositivo della impugnata sentenza deve essere confermato osservando che: a) il contratto costitutivo del diritto di uso e' stato valido ed efficace; b) dalla data della sua stipulazione e' cessato il precedente rapporto locativo, non per novazione, ma per logica impossibilita' di protrarre il godimento locativo a favore di un soggetto che aveva acquistato l'uso reale della cosa-(prima) locata; c) non e' dovuta al conduttore alcuna indennita' per la perdita dell'avviamento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in L. 247.500, oltre, L. 2.000.000 (duemilioni) di onorario. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, Sezione Terza Ci
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