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Uso dei parcheggi

Al diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio di cui all'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n.765, e' applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n.1) e 1026 cod.civ.. ANNO/NUMERO: 2000 14731 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere - Dott. Rafaele CORONA - Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: LEONE RAFFAELE, LEONE ASSUNTA, LEONE ANGELA, LEONE IGNAZIO, BENENATO ALFREDO, PERILLO ANGELINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, difesi dagli avvocati BOCCIA MICHELE, ABBAMONTE ANDREA, PROCACCINI ERNESTO, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro FERRARA GIUSEPPE, COSTANZO ANNA, anche nella qualita' di erede di VIGANO' MARIA PIA, ANNUNZIATA CARMELINA, SECONDULFO GAETANO, GIAMUNDO ANGELA ROSA, PREZIOSO SIMONE, SAVARESE ATTILIO, DURACCIO NICOLA, SALERNO GIOVANNI, ANNUNZIATA MICHELE, GIUGLIANO AURICCHIO FRANCO, GIUGLIANO EMILIO, GIUGLIANO RAFFAELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell'avvocato TESTA CESARE, difesi dall'avvocato DE LIGUORI GIUSEPPE, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 466/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO; udito l'Avvocato PROCACCINI Ernesto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato DE LIQUORI Giuseppe difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giuseppe Ferrara, Anna Costanzo, Maria Pia Vigano', Gaetano Secondulfo, Angela Rosa Giamundo, Simone Prezioso, Attilio Savarese, Nicola Duraccio, Emilio Giugliano, Raffaele Giugliano, Giovanni Salerno, Michele Annunziata, Franco Giugliano Auricchio e Carmelina Annunziata con atto di citazione notificato il 24/27 maggio 1991, convennero innanzi al Tribunale di Napoli Alfredo Benenato e Raffaele Leone, per sentir dichiarare la nullita' delle clausole contenute nei singoli atti di compravendita di unita' immobiliari facenti parti dell'edificio condominiale sito in Ottaviano, al prolungamento di Via Croce Rossa, con le quali l'originario proprietario - costruttore dell'edificio, Giuseppe Duraccio, nell'alienare a loro favore le singole unita' immobiliari, si era riservata la proprieta' delle aree scoperte, adiacenti all'edificio, che, secondo la concessione edilizia, erano destinate a parcheggio, nonche' la nullita' dei successivi atti, stipulati, rispettivamente, il 14 dicembre 1984 ed il 6 maggio 1985, in virtu' dei quali il Duraccio Giuseppe aveva venduto dette aree ai convenuti Leone e Bennato. Gli attori chiesero, altresi', che fosse dichiarato che le suddette aree erano permanentemente asservite a parcheggio del fabbricato, in virtu' di diritto di proprieta' o di altro diritto reale, in forza della destinazione ricevuta dalla legge e dalla concessione edilizia. I convenuti si costituirono in giudizio per resistere alla domanda, chiedendo, comunque. che, in caso di accoglimento della domanda, gli attori fossero condannati a versare le somme necessarie a ricondurre ad equilibrio il sinallagma contrattuale. Integrato il contraddittorio nei confronti di Maria Rosaria Russo ed Angelina Perillo, mogli dei convenuti Leone e Benenato, che avevano acquistato le aree in regime di comunione legale, l'adito tribunale dichiaro' il diritto degli attori all'uso delle aree di parcheggio adiacenti al fabbricato condominiale nei confronti dei convenuti e delle loro mogli, condannando gli stessi, in solido tra loro, a rilasciare le aree agli attori, nei limiti di mq. 12 per ogni parte istante, per il parcheggio di un'autovettura per ciascuna parte; rigetto' la domanda di conguaglio proposta dai convenuti e dalle chiamate in causa. Tale sentenza, impugnata dal Leone, dalla Russo, dal Bennato e dalla Perillo, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 18 febbraio 1997 dalla Corte di Appello di Napoli. Ha ritenuto, in primo luogo, il giudice d'appello che correttamente il primo giudice avesse negato la validita' delle rinunce agli atti del giudizio operate dagli attori Ferrara, Prezioso e Carmelina Annunziata, poiche' le rinunce, fatte con dichiarazioni scritte fuori dal processo, necessitavano dell'autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei difensori delle parti rinuncianti o di pubblico ufficiale. Cio' premesso, la corte di merito ha escluso che l'impugnata sentenza fosse viziata da nullita' per violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e del principio del contraddittorio, poiche' la dichiarazione di nullita' delle clausole dei singoli contratti conclusi dagli attori con l'originario unico proprietario - costruttore, Giuseppe Duraccio, costituiva una pronuncia resa incidenter tantum e la realita' del diritto vantato dagli attori sulle aree destinate a parcheggio consentiva di rivolgere la domanda nei confronti dei terzi acquirenti, senza la necessita' della chiamata in causa del loro dante causa. Ne', ad avviso della corte distrettuale, la partecipazione al giudizio del Duraccio era resa necessaria dall'esigenza di adeguare economicamente l'originario rapporto contrattuale tra gli attori ed il Duraccio, dal momento che quest'ultimo avrebbe potuto far valere le sue pretese fuori dal presente giudizio. Quanto, poi, alla identificabilita' delle aree oggetto delle disposizioni dell'art. 18 L. n. 765 del 1967, la Corte d'Appello ha ritenuto generiche defatigatorie le censure formulate dagli appellanti, osservando che, in considerazione del carattere ineludibile del vincolo a parcheggio nonche' della circostanza che le aree in questione erano individuate dalla concessione edilizia, il diritto riconosciuto agli appellati su dette aree non sarebbe venuto meno neppure se fosse stata accertata la disponibilita' di altri spazi, in aree diverse da quelle asservite al fabbricato. In considerazione della natura del vincolo a parcheggio, che costituisce una limitazione legale della proprieta', che passa con la proprieta' e, per la sua realita', e' opponibile erga omnes, il giudice d'appello ha ritenuto infondata la censura degli appellanti, secondo cui i loro diritti non potevano ai sensi dell'art. 2652, co. 1^m nl 6^, cod. civ., essere pregiudicati, avendoli, essi, acquistati in buona fede ed essendo stata, la domanda di nullita', proposta dopo cinque anni dalla trascrizione degli atti di acquisto. Da ultimo, ad avviso della corte distrettuale, risultavano vaghe e generiche le pretese violazioni del rapporto volumetria - parcheggio. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Raffaele Leone, Assunta Leone, Angela Leone ed Ignazio Leone, tutti quali eredi di Maria Rosaria Russo ed il primo anche in proprio, nonche' Alfredo Bennato e Angelina Perillo, affidandosi a cinque motivi. Gli intimati, Giuseppe Ferraro e Anna Costanzo, la seconda anche come erede di Maria Pia Vigano', Carmelina Annunziata, Attilio Savarese, Nicola Duraccio, Giovanni Salerno, Michele Annunziata, Franco Giugliano Auricchio, Emilio Giugliano e Raffaele Giugliano, Gaetano Secondulfo, Angela Rosa Giamunolo e Simone Prezioso resistono con controricorso. Vi sono memorie di entrambe le parti. I ricorrenti hanno anche depositato brevi note in replica alle conclusioni del P.M.. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2703 cod. civ., 214, 215 e 306 cod. proc. civ. nonche' per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto inidonee, al fine di dichiarare l'estinzione del processo, le dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio operate dagli appellati Ferrara, Prezioso e Carmelina Annunziata a motivo della mancata autenticazione delle relative sottoscrizioni. Osservano, al riguardo, i ricorrenti che: a) la rinuncia agli atti del giudizio puo' farsi mediante qualsiasi atto sottoscritto dalla parte, che costituisca prova sicura della volonta' di porre fine al giudizio; b) ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., le dichiarazioni scritte di rinuncia da essi prodotte in giudizio, dovevano aversi per riconosciute, con la conseguente presunzione di veridicita' in ordine alla provenienza di esse dagli apparenti sottoscrittori. La censura va disattesa, perche', pur condivisibile, non risulta decisiva. Poiche', ai sensi dell'art. 306, co. 2^, cod. proc. civ., "le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti", va escluso che, per la validita' delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione operate fuori dal processo sia necessario, oltre all'atto sottoscritto dalla parte, anche l'autenticazione della sua sottoscrizione. E', tuttavia, necessario che le dichiarazioni siano fatte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali e che, inoltre, siano notificate alle altre parti. Nel caso in esame i ricorrenti neppure allegano che le tre dichiarazioni di rinuncia siano state loro notificate e che, inoltre, essi abbiano validamente accettata la rinuncia operata dal Ferrara, dal Prezioso e dalla Annunziata Carmelina. Con riferimento all'accettazione, esclusa l'ipotesi, non desumibile da alcun atto, dell'accettazione personale da parte dei ricorrenti, l'accettazione non puo' ritenersi neppure tacitamente operata dai loro procuratori in giudizio mediante la richiesta di estinzione del processo, limitatamente alle posizioni dei tre rinuncianti, poiche' non e' stato neppure addotto che i procuratori dei ricorrenti fossero, all'uopo, muniti di mandato speciale. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 41 - sexies L. n. 1150 del 1942, 1418, 1419, 1421 e 1424 cod. civ., 101, 192 e 112 cod. proc. civ. nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, osservando che l'impugnata sentenza e' nulla, perche': a) non ha considerato che l'azione esercitata dagli acquirenti delle singole unita' immobiliari, essendo fondata sui contratti di compravendita dagli stessi conclusi con Giuseppe Duraccio, originario costruttore - venditore dell'edificio condominiale, aveva natura personale e doveva, quindi, essere necessariamente indirizzata nei confronti del Duraccio Giuseppe, che quei titoli aveva costituito e solo in conseguenza dell'accertamento, nel contraddittorio delle parti che quei contratti avevano concluso, della nullita' delle relative clausole con le quali il Duraccio Giuseppe si era riservata la proprieta' delle aree riservate a parcheggio, la pretesa degli attori poteva essere rivolta nei confronti di essi ricorrenti, aventi causa dal Duraccio Giuseppe; sicche', la Corte d'Appello, condividendo l'opinione del primo giudice, che aveva ritenuto possibile la pronuncia della nullita' di dette clausole sul rilievo che tale pronuncia era resa incidenter tantum, aveva finito col rendere una pronuncia non corrispondente alla domanda proposta, che era diretta all'accertamento della nullita' di quelle clausole; b) in ogni caso, il contraddittorio doveva essere integrato, essendo necessaria la partecipazione al giudizio del Duraccio Giuseppe, anche perche' "la nullita' della clausola che riserva al venditore dei singoli appartamenti dell'edificio la proprieta' dei c.d. spazi parcheggio comporta l'integrazione, ope legis, del contratto, con l'attribuzione, in favore degli acquirenti delle unita' immobiliari, del diritto reale d'uso dei predetti spazi ed il riconoscimento, anche d'ufficio, del diritto del venditore ad un ulteriore corrispettivo" (Cass., 27 dicembre 1994, n. 1188); una siffatta pronuncia non era ipotizzabile se non in contraddittorio con l'originario venditore. La censura e' priva di fondamento in ciascuno dei profili nei quali si articola. L'impugnata sentenza ha correttamente risolto entrambe le questioni riproposte dal motivo in esame, facendo derivare la soluzione adottata da una esatta definizione della natura del vincolo impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 - sexies L. 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967, n. 765. Invero, aderendo all'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale che qualifica la norma citata come norma imperativa inderogabile a motivo dell'interesse pubblicistico tutelato, con la conseguenza che il vincolo di destinazione impresso agli spazi riservati a parcheggio non puo' subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono percio' sostituite di diritto dalla norma imperativa, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che il vincolo suddetto si traduce in una limitazione legale della proprieta', che "puo' essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza o l'efficacia" (Cass. SS.UU., 18 luglio 1989, n. 3363). Ben a ragione, pertanto, gli attori rivolsero la domanda soltanto nei confronti di coloro cui le aree destinate a parcheggio erano state alienate dall'originario costruttore - venditore, senza che la partecipazione al giudizio anche del costruttore - venditore, potesse essere resa necessaria dalla domanda di nullita' delle clausole degli originari contratti, con le quali il Duraccio Giuseppe si era riservata la proprieta' delle aree o dall'esigenza di rispettare l'operativita' del sinallagma contrattuale mediante riconoscimento, a favore del Duraccio Giuseppe, del corrispettivo del diritto d'uso vantato dagli attori. Per vero, una volta definita in termini di realita' la natura del diritto sugli spazi vincolati a parcheggio riconosciuto dalla norma imperativa ai proprietari delle singole unita' immobiliari facenti parte dell'edificio e, conseguentemente, ritenuto tale diritto esercitabile erga omnes, nel giudizio instaurato nei confronti dei terzi acquirenti delle aree la pronuncia di nullita' delle clausole dei contratti conclusi dall'originario costruttore - venditore con gli attori, con la conseguente integrazione di quei negozi col comando della norma imperativa, pur costituendo un antecedente logico - giuridico della statuizione avente ad oggetto il riconoscimento del diritto d'uso degli attori nei confronti dei terzi acquirenti convenuti in giudizio, ben puo' essere adottata incidenter tantum, in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti dell'originario costruttore - venditore, non convenuto in giudizio. Ne' la pronuncia, cosi' adottata, comporta una non consentita modifica del petitum della domanda proposta, tale domanda essendo direttamente ed immediatamente volta al riconoscimento del diritto reale nei confronti dei soggetti che lo contestano, riconoscimento rispetto al quale la pronuncia di nullita' delle clausole dei contratti di compravendita delle singole unita' immobiliari, che riservavano all'originario costruttore - venditore, la proprieta' delle aree vincolate a parcheggio, si pone solo come momento del procedimento motivazionale imposto dal meccanismo di sostituzione di diritto richiesto dall'art. 1419, cpv. cod. civ.. Ugualmente e' da escludersi che la partecipazione al giudizio del dante causa dei ricorrenti s'imponesse a motivo della necessita' di porre a carico degli attori l'obbligo di integrare il prezzo d'acquisto in conseguenza del richiesto riconoscimento del diritto d'uso, perche', ove anche tale obbligo potesse riconoscersi d'ufficio, come ritenuto da questa Suprema Corte con la pronuncia menzionata dai ricorrenti a sostegno della propria tesi, andrebbe, tuttavia, precisato che tale effetto non potrebbe farsi derivare, al pari di quello della nascita della limitazione legale della proprieta' corrispondente al diritto d'uso sulle aree a parcheggio riconosciuto ai proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, dalla stessa norma imperativa introdotta dall'art. 41 sexies L. n. 1150 del 1942, bensi' dagli atti di autonomia privata costituiti dai contratti conclusi da ciascuno degli acquirenti le unita' immobiliari con l'originario costruttore - venditore, quale ulteriore effetto che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., da essi deriva secondo l'equita' (cfr. cass. 27 dicembre 1994, n. 11188, menzionata dai ricorrenti). Sicche', la relativa statuizione, dovendo, essa necessariamente essere fondata sul contratto, non potrebbe che essere adottata in presenza ed a favore del soggetto interessato a conseguire l'integrazione del prezzo, senza che, tuttavia, tale impossibilita', derivante dalla natura personale del diritto dell'originario costruttore - venditore, impedisca il riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati a parcheggio, in assenza dell'originario costruttore - venditore, nei confronti dei terzi acquirenti delle aree destinate a parcheggio, poiche' questo diritto deriva direttamente dal contenuto imperativo della norma e, per la sua assolutezza, e' esercitabile erga omnes. Col terzo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione degli artt. 41 sexies L. n. 1150/1942, 2697 cod. civ. e 215 cod. proc. civ. nonche' di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto di identificare le aree di cui all'art. 18 L. n. 765 del 1967 in quelle che avevano formato oggetto della riserva di proprieta' da parte dell'originario costruttore - venditore Giuseppe Duraccio, rigettando le richieste istruttorie (consulenza tecnica d'ufficio ed interrogatorio formale) volte a dimostrare che le aree oggetto della domanda erano eccedenti rispetto alle esigenze perseguite dal legislatore e che, peraltro, vi erano zone e/o locali utilizzati od utilizzabili dai condomini come parcheggio e tali da soddisfare, per estensione della loro superficie, il rapporto di un mq. per venti mc. fissato dalla legge. La censura non puo' essere condivisa, essendo corrette le considerazioni al riguardo svolte dalla corte di merito, che evidenziano, soprattutto, l'irrilevanza delle richieste istruttorie proposte dagli appellanti a fronte del duplice rilievo che il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, cosi' come richiesto dalla legge, e' verificato dalla p.a., nel rilascio della concessione edilizia e che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 11188/1994 citata), la rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo stesso rilascio, puo' avvenire soltanto tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferire il vincolo su altre superfici riconosciute idonee. Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 e dell'art. 2652, 6^ cod. civ., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendosi che, erroneamente la corte territoriale ha ritenuto di rigettare l'eccezione di inopponibilita' del diritto d'uso vantato dagli attori ad essi, terzi acquirenti in buona fede, attesocche' la domanda diretta all'accertamento della nullita' dei contratti era stata proposta cinque anni dopo la trascrizione dei contratti. Osservano, al riguardo, i ricorrenti che erroneamente l'impugnata sentenza, per pervenire al rigetto dell'eccezione, argomenta dalla natura di limitazione legale della proprieta' attribuito al diritto d'uso vantato dagli attori, poiche', ai fini dell'operativita' dell'art. 2652 n. 6^, cod. civ., e' indifferente la ragione della nullita' dell'atto. Rimarcano, da ultimo, l'erroneita' della ritenuta imprescrittibilita' del diritto d'uso de quo, trattandosi, invece, di diritto prescrittibile in venti anni. La censura non puo' essere condivisa, perche' l'impugnata sentenza, pur cadendo in errore quando ritiene imprescrittibile il diritto d'uso sulle aree destinate a parcheggio, essendo evidentemente applicabile anche ad esso il modo di estinzione per non uso protratto venti anni, previsto dal per combinato disposto degli artt. 1014, n. 1^, e 1026 cod. civ., coglie nel segno quando dalla gia' rilevata natura di limitazione legale della proprieta' riconosciuto al diritto d'uso in questione e dalla sua conseguente opponibilita' erga omnes fa derivare l'inapplicabilita' dell'art. 2652, n. 6, cod. civ., a tutela dei terzi acquirenti in buona fede, che abbiano trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda, avvenuta cinque anni dopo la trascrizione dell'atto impugnato. Per vero, costituendo un limite legale della proprieta', il vincolo a parcheggio stabilito dall'art. 18 L. n. 765 del 1967 si trasferisce con la proprieta' senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprieta', con la conseguenza che la domanda volta al riconoscimento del diritto d'uso derivante da quel vincolo, ancorche' fondata sulla nullita' delle clausole negoziali apposte in violazione del vincolo, non e' soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 6^, cod. civ., invocato dai ricorrenti. Col quinto ed ultimo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 e dell'art.2697 cod. civ. nonche' omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, osservano che erroneamente la Corte d'Appello ha disatteso la censura con la quale essi avevano rilevato che risultava priva di ogni valida argomentazione la determinazione in 12 mq. per ciascuno degli originari attori della superficie assoggettata il diritto d'uso. Sostengono, al riguardo, i ricorrenti che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., nessun onere particolare gravava su di essi oltre a quello di contestare la pacificita' delle relative circostanze, ritenuta dai primi giudici, poiche' l'onere di provare i presupposti di fatto del diritto rivendicato spettava agli attori. Anche quest'ultima censura e' priva di fondamento, poiche' essa travisa il significato del rilievo operato dal giudice d'appello. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la corte territoriale non ha ritenuto, neppure implicitamente, che spettasse agli appellanti, convenuti in primo grado, l'onere di provare i presupposti di fatto del diritto fatto valere nei loro confronti, in particolare la rispondenza della parte di area destinata a parcheggio richiesta da ciascuno degli attori al rapporto fissato dall'art. 41 sexies L. n. 1150/1942, avendo, invece, la Corte rilevato la genericita' della censura, con la quale si contestava la determinazione in 12 mq. per ciascuno degli attori dell'area destinata a parcheggio. Tale valutazione, peraltro correttamente motivata, volta alla verifica del requisito della specificita' dei motivi di appello, non viene sottoposta a censura nel suo effettivo significato da parte dei ricorrenti, che preferiscono attribuirle un significato che esula dal pensiero del giudice d'appello. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, a favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 3.206.000 di cui L. 3.000.000 per onorari. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 14 novem
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