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Uso a favore del coniuge

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale non e' idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio ai sensi dell'art. 1599 cod. civ. ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto. (Vedi Corte Cost. n. 454 del 1989 ANNO/NUMERO 1997 07680 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Girolamo GIRONE - Presidente - Dott. Gaetano GAROFALO - Rel. Consigliere - Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: SARIGU MARIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato F. ASCIANO, difeso dall’avvocato LAURO GIOVANNI M, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SADDI GIUSEPPE, CABRAS MARCELLO, CORONA FRANCESCO; - intimati - avverso la sentenza n. 143/94 della Corte d’Appello di CAGLIARI, depositata il 16/05/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/97 dal Relatore Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Giuseppe Saddi convenne innanzi al tribunale di Cagliari Marinella Sarigu e, premesso che, con atto pubblico del 20 ottobre 1980, aveva acquistato da Francesco Corona il fabbricato sito alla via "Porto Pino" di Monserrato e che esso risultava detenuto senza titolo dalla Sarigu, chiese che quest'ultima fosse condannata al rilascio ed al risarcimento del danno. La Sarigu resistette e dedusse: a) che abitava nell'immobile in virtù dei patti concordati in sede di separazione personale col marito Marcello Cabras, omologata il 26 settembre 1979; e che aveva usucapito il diritto di uso o di abitazione; b) che le alienazioni del bene dal Cabras al Corona e da questi al Saddi dovevano essere revocate perché in frode ai diritti di essa Sarigu e dei figli; c) che l'immobile era stato parzialmente costruito dal Cabras su area di proprietà della convenuta, con materiali della stessa e con danaro ricavato in massima parte da alienazioni di beni pervenuteli per successione. E chiese, su tali premesse, il rigetto dell'avversa domanda, l'accertamento dell'usucapione e, previa chiamata in causa del Cabras e del Corona, dichiarazione d'inefficacia nei suoi confronti dei contratti da essi stipulati e, per l'ipotesi di inefficacia della sola vendita conclusa dal coniuge, la di lui condanna al risarcimento del danno ed, altresì, la divisione dell'immobile, previo accertamento della natura comune di esso e la condanna dell'attore a corrispondere l'indennità prevista dagli artt. 936 e 1150 c.c. 2. Con sentenza del 21 gennaio 1992 il tribunale: a) dichiarò opponibile al Saddi - nei limiti di un novennio, in relazione all'art. 1599 c.c. - l'assegnazione della casa coniugale alla Sarigu; b) condannò costei al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio - per il periodo eccedente in novennio -; c) rigettò ogni altra domanda. 3. La corte d'appello di Cagliari, con sentenza ritenuta non definitiva del 4 febbraio 1994, rigettò l'appello proposto dalla Sarigu e condannò la stessa al pagamento delle spese giudiziali in favore del Corona e del Saddi; e con ordinanza rimise la causa per il prosieguo innanzi all'istruttore. 3.1. Rilevò, tra l'altro, la corte d'appello: a) che doveva ritenersi essere l'azione revocatoria volta esclusivamente ad evitare che il bene oggetto dell'atto di disposizione - che rimane valido ed efficace tra le parti - sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori e non anche - come preteso dalla Sarigu - a garantire il perdurare dell'utilizzazione del bene stesso da parte di chi sia titolare soltanto di un diritto personale di godimento; che, pertanto, l'azione revocatoria è preclusa a chi non sia creditore di una prestazione pecuniaria, ostandovi la lettera dell'art. 2901 c.c.; e che, inoltre, nel caso in esame, la Sarigu era carente di interesse, posto che il suo diritto personale ad occupare l'immobile non era più opponibile ai terzi essendo ampiamente decorso (dal novembre 1968) il novennio ex art. 1599 cit.; e che comunque, in tale ottica, la prova relativa alla scientia fraudis non era stata raggiunta, non bastevole essendo il mero indizio rappresentato dal rapporto di affinità tra il Cabras ed il Corona ed essendo la prova stessa totalmente carente per quanto riguardava il Saddi; b) che in ordine alla proprietà dell'area, sulla quale era stato poi edificato il fabbricato, dalla documentazione prodotta in causa emergeva che la stessa apparteneva in proprietà esclusiva al Cabras; in effetti, pur avendola i due coniugi acquistata in comunione con atto pubblico del 3 agosto 1962, successivamente la Sarigu aveva alienato al Cabras la sua porzione con altro atto pubblico del 24 febbraio 1964; c) che, in punto di fatto, non era rimasto accertato che 1a Sarigu avesse costruito il fabbricato con mano d'opera e con materiali propri; d) che, essendo stata la Sarigu condannata al risarcimento del danno nei confronti del terzo acquirente Saddi per il periodo di detenzione oltre il novennio (illegittima) aveva ella interesse a riproporre nei confronti del Cabras l'azione di risarcimento danni per preteso fatto illecito dello stesso il quale, spogliatosi del bene, l'avrebbe ingiustamente privata del diritto di abitazione; così che, per tale ragione, la causa doveva essere rimessa in istruttoria per il rackoglimento delle prove. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la Sarigu, sulla base di quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice, per non avere la corte d'appello disposto l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio volta a dimostrare che l'immobile de quo era stato edificato dal Cabras su porzione, indebitamente occupata, della confinante area appartenente in proprietà esclusiva ad essa ricorrente. La censura non può trovare accoglimento, posto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il potere del giudice del merito di disporre l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, essendo di natura discrezionale, in relazione alle circostanze di causa, si sottragga a censura in sede di legittimità e che essa, peraltro, non possa essere intesa come mezzo che dispensi la parte dell'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda. La corte d'appello, peraltro, ha sul punto fondato la sua decisione sulla documentazione acquisita in secondo grado (non reperita nel fascicolo della Sarigu in prime cure dal tribunale) in forza della quale ha motivatamente ritenuto che il Cabras avesse edificato l'immobile su area di sua esclusiva proprietà, di guisa che il chiesto accertamento peritale in grado di appello non si palesava conferente in relazione alle acquisite risultanze documentali. 2. Con gli altri motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi ed interdipendenti, la ricorrente denuncia: a) violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c., nonché contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punto decisivo della causa, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la corte d'appello considerato che, potendo il comportamento del Cabras essere considerato illecito con effetti protrattisi oltre il periodo di opponibilità ai terzi del titolo fatto valere ex art. 155 e 1599 c.c., sussisteva l'interesse di essa ricorrente a promuovere e coltivare la proposta azione revocatoria per lei dannosa; b) violazione degli artt. 155, 1599 e 2643 e segg. c.c., 6 della legge 1.12.1970 n. 898 - come modificata dalla legge 6.32.1987 n. 74 - 10, 11 e 14 delle disp. preliminari al codice civile, nonché omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata su punto decisivo della causa, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo la ricorrente che, tenendo per fermo che nel caso in esame non fosse trascrivibile il titolo da lei vantato prima dell'entrata in vigore della "novella" di cui alla legge 1987/74 e che l'efficacia del titolo stesso fosse limitata ad un novennio, avrebbe dovuto la corte d'appello ritenere che l'art. 2901 citato fosse applicabile al caso di specie, tutelando la norma qualunque diritto personale azionabile nei confronti di un altro soggetto e suscettibile di rimanere frustrato dal comportamento indebito del debitore, tanto più che la stessa corte avrebbe affermato essere preclusa ogni indagine in ordine alla scientia fraudis; c) subordinatamente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2901 c.c., ove la norma dovesse essere intesa come limitata alla tutela dei soli crediti pecuniari e non anche di diritti di altra natura (tra questi, il diritto del coniuge assegnatario dell'alloggio a mantenere la disponibilità in ipotesi di alienazione a terzi) verificandosi in tale ipotesi una disparità di trattamento tra due diverse categoria di creditori. Le censure non possono trovare accoglimento. Osserva questa Corte che correttamente il giudice del merito (richiamando sul punto anche la sentenza 27 luglio 1989 n. 454 della Corte Costituzionale) ha ritenuto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, all'esito del procedimento di separazione personale, non sia idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, potendosi ravvisare soltanto un diritto di natura personale opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio richiamato dall'art. 1599 c.c. - ed anche oltre i nove anni qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto -: onde bene è stata ritenuta l'opponibilità al Saddi, nei limiti del novennio, dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Sarigu. Nondimeno la proposta azione revocatoria - la quale, com'è noto, costituisce un rimedio contro l'attività del debitore e tende al recupero del bene uscito dal suo patrimonio, al fine di rendere possibile il soddisfacimento del credito - avente nella specie ad oggetto il contratto di compravendita intervenuto tra il Corona ed il Saddi, non poteva trovare accoglimento, in difetto della necessaria prova del consilium fraudis, che si concreta nella conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrechi eventualmente alle ragioni del creditore; l'onere della prova di tale conoscenza incombe all'attore in revocatoria - trattandosi di elemento costitutivo dell'azione -: ma nel caso in esame la Sarigu, malgrado ne avesse l'onere, non ha dato la prova del suo assunto e tanto (malgrado la contraria affermazione della ricorrente) è stato dalla corte d'appello (ved. pag. 10 della sentenza impugnata) correttamente evidenziato, laddove essa ha confermato che sostanzialmente non era rimasta accertata la scientia fraudis di entrambi gli acquirenti, che non poteva essere rappresentata o sostituita (nel rapporto tra il Cabras ed il Corona) da un mero indizio (l'affinità tra i due) ed era totalmente mancante, per quanto riguardava il Saddi, evidentemente non informato dalle vicende personali che avevano in precedenza riguardato i due coniugi poi separatisi. Ogni altra questione rimane assorbita, dovendo il giudizio di merito, così come disposto dalla corte d'appello, proseguire in ordine all'azione di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti del Cabras il quale, secondo la ricorrente stessa, spogliandosi del bene, l'avrebbe privata del diritto di abitazione per il periodo eccedente il novennio. 3. Il ricorso, così come proposto, deve pertanto essere integralmente rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento di cassazione, non essendosi le parti intimate costituite in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13 febbraio 1997.
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