Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei
coniugi all'esito del procedimento di separazione personale non e'
idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore
dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale,
opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio ai
sensi dell'art. 1599 cod. civ. ovvero anche dopo i nove anni se il
titolo sia stato in precedenza trascritto. (Vedi Corte Cost. n. 454
del 1989
ANNO/NUMERO 1997 07680
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Girolamo GIRONE - Presidente -
Dott. Gaetano GAROFALO - Rel. Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SARIGU MARIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA
29, presso lo studio dell’avvocato F. ASCIANO, difeso dall’avvocato
LAURO GIOVANNI M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SADDI GIUSEPPE, CABRAS MARCELLO, CORONA FRANCESCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 143/94 della Corte d’Appello di CAGLIARI,
depositata il 16/05/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/02/97 dal Relatore Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto CINQUE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giuseppe Saddi convenne innanzi al tribunale di Cagliari
Marinella Sarigu e, premesso che, con atto pubblico del 20 ottobre
1980, aveva acquistato da Francesco Corona il fabbricato sito alla
via "Porto Pino" di Monserrato e che esso risultava detenuto senza
titolo dalla Sarigu, chiese che quest'ultima fosse condannata al
rilascio ed al risarcimento del danno.
La Sarigu resistette e dedusse: a) che abitava nell'immobile in
virtù dei patti concordati in sede di separazione personale col
marito Marcello Cabras, omologata il 26 settembre 1979; e che aveva
usucapito il diritto di uso o di abitazione; b) che le alienazioni
del bene dal Cabras al Corona e da questi al Saddi dovevano essere
revocate perché in frode ai diritti di essa Sarigu e dei figli; c)
che l'immobile era stato parzialmente costruito dal Cabras su area
di proprietà della convenuta, con materiali della stessa e con
danaro ricavato in massima parte da alienazioni di beni pervenuteli
per successione. E chiese, su tali premesse, il rigetto dell'avversa
domanda, l'accertamento dell'usucapione e, previa chiamata in causa
del Cabras e del Corona, dichiarazione d'inefficacia nei suoi
confronti dei contratti da essi stipulati e, per l'ipotesi di
inefficacia della sola vendita conclusa dal coniuge, la di lui
condanna al risarcimento del danno ed, altresì, la divisione
dell'immobile, previo accertamento della natura comune di esso e la
condanna dell'attore a corrispondere l'indennità prevista dagli
artt. 936 e 1150 c.c. 2. Con sentenza del 21 gennaio 1992 il
tribunale: a) dichiarò opponibile al Saddi - nei limiti di un
novennio, in relazione all'art. 1599 c.c. - l'assegnazione della
casa coniugale alla Sarigu; b) condannò costei al rilascio
dell'immobile ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato
giudizio - per il periodo eccedente in novennio -; c) rigettò ogni
altra domanda.
3. La corte d'appello di Cagliari, con sentenza ritenuta non
definitiva del 4 febbraio 1994, rigettò l'appello proposto dalla
Sarigu e condannò la stessa al pagamento delle spese giudiziali in
favore del Corona e del Saddi; e con ordinanza rimise la causa per
il prosieguo innanzi all'istruttore.
3.1. Rilevò, tra l'altro, la corte d'appello: a) che doveva
ritenersi essere l'azione revocatoria volta esclusivamente ad
evitare che il bene oggetto dell'atto di disposizione - che rimane
valido ed efficace tra le parti - sia sottratto all'azione esecutiva
dei creditori e non anche - come preteso dalla Sarigu - a garantire
il perdurare dell'utilizzazione del bene stesso da parte di chi sia
titolare soltanto di un diritto personale di godimento; che,
pertanto, l'azione revocatoria è preclusa a chi non sia creditore di
una prestazione pecuniaria, ostandovi la lettera dell'art. 2901
c.c.; e che, inoltre, nel caso in esame, la Sarigu era carente di
interesse, posto che il suo diritto personale ad occupare l'immobile
non era più opponibile ai terzi essendo ampiamente decorso (dal
novembre 1968) il novennio ex art. 1599 cit.; e che comunque, in
tale ottica, la prova relativa alla scientia fraudis non era stata
raggiunta, non bastevole essendo il mero indizio rappresentato dal
rapporto di affinità tra il Cabras ed il Corona ed essendo la prova
stessa totalmente carente per quanto riguardava il Saddi; b) che in
ordine alla proprietà dell'area, sulla quale era stato poi edificato
il fabbricato, dalla documentazione prodotta in causa emergeva che
la stessa apparteneva in proprietà esclusiva al Cabras; in effetti,
pur avendola i due coniugi acquistata in comunione con atto pubblico
del 3 agosto 1962, successivamente la Sarigu aveva alienato al
Cabras la sua porzione con altro atto pubblico del 24 febbraio 1964;
c) che, in punto di fatto, non era rimasto accertato che 1a Sarigu
avesse costruito il fabbricato con mano d'opera e con materiali
propri; d) che, essendo stata la Sarigu condannata al risarcimento
del danno nei confronti del terzo acquirente Saddi per il periodo di
detenzione oltre il novennio (illegittima) aveva ella interesse a
riproporre nei confronti del Cabras l'azione di risarcimento danni
per preteso fatto illecito dello stesso il quale, spogliatosi del
bene, l'avrebbe ingiustamente privata del diritto di abitazione;
così che, per tale ragione, la causa doveva essere rimessa in
istruttoria per il rackoglimento delle prove.
4. Ha proposto ricorso per cassazione la Sarigu, sulla base di
quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.
277, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso
codice, per non avere la corte d'appello disposto l'espletamento di
consulenza tecnica di ufficio volta a dimostrare che l'immobile de
quo era stato edificato dal Cabras su porzione, indebitamente
occupata, della confinante area appartenente in proprietà esclusiva
ad essa ricorrente.
La censura non può trovare accoglimento, posto che la giurisprudenza
di questa Corte è ferma nel ritenere che il potere del giudice del
merito di disporre l'espletamento della consulenza tecnica di
ufficio, essendo di natura discrezionale, in relazione alle
circostanze di causa, si sottragga a censura in sede di legittimità
e che essa, peraltro, non possa essere intesa come mezzo che
dispensi la parte dell'onere della prova dei fatti posti a
fondamento della domanda.
La corte d'appello, peraltro, ha sul punto fondato la sua decisione
sulla documentazione acquisita in secondo grado (non reperita nel
fascicolo della Sarigu in prime cure dal tribunale) in forza della
quale ha motivatamente ritenuto che il Cabras avesse edificato
l'immobile su area di sua esclusiva proprietà, di guisa che il
chiesto accertamento peritale in grado di appello non si palesava
conferente in relazione alle acquisite risultanze documentali.
2. Con gli altri motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente
perché connessi ed interdipendenti, la ricorrente denuncia: a)
violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c., nonché contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata su punto decisivo della causa,
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la corte
d'appello considerato che, potendo il comportamento del Cabras
essere considerato illecito con effetti protrattisi oltre il periodo
di opponibilità ai terzi del titolo fatto valere ex art. 155 e 1599
c.c., sussisteva l'interesse di essa ricorrente a promuovere e
coltivare la proposta azione revocatoria per lei dannosa; b)
violazione degli artt. 155, 1599 e 2643 e segg. c.c., 6 della legge
1.12.1970 n. 898 - come modificata dalla legge 6.32.1987 n. 74 - 10,
11 e 14 delle disp. preliminari al codice civile, nonché omessa e/o
insufficiente motivazione della sentenza impugnata su punto decisivo
della causa, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo
la ricorrente che, tenendo per fermo che nel caso in esame non fosse
trascrivibile il titolo da lei vantato prima dell'entrata in vigore
della "novella" di cui alla legge 1987/74 e che l'efficacia del
titolo stesso fosse limitata ad un novennio, avrebbe dovuto la corte
d'appello ritenere che l'art. 2901 citato fosse applicabile al caso
di specie, tutelando la norma qualunque diritto personale azionabile
nei confronti di un altro soggetto e suscettibile di rimanere
frustrato dal comportamento indebito del debitore, tanto più che la
stessa corte avrebbe affermato essere preclusa ogni indagine in
ordine alla scientia fraudis; c) subordinatamente, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2901 c.c., ove la norma dovesse essere
intesa come limitata alla tutela dei soli crediti pecuniari e non
anche di diritti di altra natura (tra questi, il diritto del coniuge
assegnatario dell'alloggio a mantenere la disponibilità in ipotesi
di alienazione a terzi) verificandosi in tale ipotesi una disparità
di trattamento tra due diverse categoria di creditori.
Le censure non possono trovare accoglimento.
Osserva questa Corte che correttamente il giudice del merito
(richiamando sul punto anche la sentenza 27 luglio 1989 n. 454 della
Corte Costituzionale) ha ritenuto che il provvedimento di
assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, all'esito del
procedimento di separazione personale, non sia idoneo a costituire
un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario,
potendosi ravvisare soltanto un diritto di natura personale
opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio
richiamato dall'art. 1599 c.c. - ed anche oltre i nove anni qualora
il titolo sia stato in precedenza trascritto -: onde bene è stata
ritenuta l'opponibilità al Saddi, nei limiti del novennio,
dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Sarigu.
Nondimeno la proposta azione revocatoria - la quale, com'è noto,
costituisce un rimedio contro l'attività del debitore e tende al
recupero del bene uscito dal suo patrimonio, al fine di rendere
possibile il soddisfacimento del credito - avente nella specie ad
oggetto il contratto di compravendita intervenuto tra il Corona ed
il Saddi, non poteva trovare accoglimento, in difetto della
necessaria prova del consilium fraudis, che si concreta nella
conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrechi
eventualmente alle ragioni del creditore; l'onere della prova di
tale conoscenza incombe all'attore in revocatoria - trattandosi di
elemento costitutivo dell'azione -: ma nel caso in esame la Sarigu,
malgrado ne avesse l'onere, non ha dato la prova del suo assunto e
tanto (malgrado la contraria affermazione della ricorrente) è stato
dalla corte d'appello (ved. pag. 10 della sentenza impugnata)
correttamente evidenziato, laddove essa ha confermato che
sostanzialmente non era rimasta accertata la scientia fraudis di
entrambi gli acquirenti, che non poteva essere rappresentata o
sostituita (nel rapporto tra il Cabras ed il Corona) da un mero
indizio (l'affinità tra i due) ed era totalmente mancante, per
quanto riguardava il Saddi, evidentemente non informato dalle
vicende personali che avevano in precedenza riguardato i due coniugi
poi separatisi.
Ogni altra questione rimane assorbita, dovendo il giudizio di
merito, così come disposto dalla corte d'appello, proseguire in
ordine all'azione di risarcimento del danno proposta dalla
ricorrente nei confronti del Cabras il quale, secondo la ricorrente
stessa, spogliandosi del bene, l'avrebbe privata del diritto di
abitazione per il periodo eccedente il novennio.
3. Il ricorso, così come proposto, deve pertanto essere
integralmente rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento di
cassazione, non essendosi le parti intimate costituite in questa
sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 1997.
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