Per suolo su cui sorge l'edificio, con riferimento al quale l'art.
1117 cod. civ. stabilisce una presunzione di comunione, deve
intendersi quella porzione di terreno sulla quale poggia l'intero
edificio ed, immediatamente, la parte infima di esso. Pertanto,
rientrano in tale nozione la superficie sulla quale poggia il
pavimento del pianterreno e l'area dove sono infisse le fondazioni
ANNO/NUMERO 1996 02469
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo DI CIO' Presidente
" Antonio PATIERNO Consigliere
" Raffaele MAROTTA "
" Vincenzo CARNEVALE "
" Mario SPADONE Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
SERAFINI GIORGIO, SERAFINI MARIA LUCIA, elettivamente domiciliati in
ROMA P.ZZA FANTE 2, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE
RIZZACASA, che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati
AUGUSTO COSENTINO, GIOVANNI DI BIASE, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
PAOLUCCI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA via Sesto Rufo 23
rappresentato e difeso dall'Avvocato MOSCARINI LUCIO V., giusta
delega in atti;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 6-93 del Tribunale di LANCIANO, emessa il
10-12-92 depositata il 07-01-93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23-11-95 dal Consigliere Relatore Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato Dott. Giovanni Di Biase difensore del ricorrente che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Udito l'Avvocato Nicola Corbo, per delega dell'avvocato Valerio Lucio
Moscarini, depositata in udienza, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio LEO
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ricorso 20.1.1990 al Pretore di Lanciano, Serafini Giorgio,
proprietario e possessore del secondo ed ultimo piano dell'edificio
sito in Viale delle Rimembranze della stessa citta', lamentava che
Paolucci Felice, possessore del piano terra e di meta' del primo
piano dello stabile aveva iniziato lavori di escavazione del
sottosuolo di proprieta' comune onde modificare il volume e la
destinazione delle parti dell'immobile posseduto; poiche' i lavori
potevano pregiudicare la stabilita' dell'edificio e ne alternavano le
caratteristiche, chiedeva il Serafini il ripristino dello stato dei
luoghi.
Il pretore ordinava, dopo aver assunto informative, la sospensione
dei lavori; si costituiva quindi il Paolucci che resisteva al
ricorso; interveniva nel giudizio per sostenere le ragioni del
ricorrente Serafini Maria Lucia proprietaria di altre due unita'
immobiliari ricomprese nell'edificio.
Espletata una consulenza tecnica, con sentenza 2.4.1991 il pretore
rigettava il ricorso.
Proponevano impugnazione i Serafini lamentando che non si era
tenuto conto del fatto di avere il Paolucci eseguito uno sbancamento
al di sotto del pavimento degli immobili posseduti e demolito in
spessore i muri fra gli stipiti delle finestre incidendo su parti
comuni dell'edificio.
Resisteva il Paolucci e con sentenza 7.1.1993 il Tribunale di
Lanciano accoglieva in parte l'impugnazione e compensava per meta' le
spese di entrambi i gradi del giudizio ponendo a carico dei Serafini
quelle ripetibili.
Riteneva il tribunale, per quanto ancora interessa, che i lavori
eseguiti dal Paolucci non avevano interessato parti comuni
dell'edificio; l'escavazione, per m. 1,27 era avvenuta al di sotto
del pavimento dei locali terranei; erano state realizzate opere di
consolidamento che avevano sollevato il pavimento rispetto al piano
originario di calpestio.
Avverso la sentenza, notificata il 2.7.1993, hanno proposto
ricorso con atto del 13.10.1993 e con due motivi di censura Serafini
Giorgio e Serafini Maria Luisa; resiste con controricorso Paolucci
Felice che ha depositato anche memoria.
DIRITTO
I motivi di ricorso, fra loro connessi, vengono esaminati
congiuntamente.
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 840 e 1117 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti
lamentano che la sentenza impugnata ritenendo suolo su cui sorge
l'edificio non gia' il piano di calpestio ma la zona posta al disotto
del piano delle fondazioni, non ha considerato che suolo e' anche
quello su cui poggiano per l'intera loro superficie le strutture di
base: il pavimento o primo solaio di calpestio del piano terraneo, le
mura perimetrali, il massetto di protezione esterno.
Conseguentemente, le opere denunciate, consistite in un
abbassamento del livello della preesistente pavimentazione di oltre
un metro all'interno del perimetro delle mura di fondazione con
utilizzazione di una maggiore cubatura, hanno dato luogo ad
un'invasione del suolo comune.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione
dell'art. 1117 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano
che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto, evidenziato
dal consulente tecnico d'ufficio, che il sistema di fondazioni dello
stabile e' costituito oltre che da plinti, anche da travi "piane" che
sono senza dubbio condominiali come il terreno che delimitano e
quello su cui poggiano; che lo scavo ha sorpassato la linea di posa
di tali murature e che nelle opere eseguite vi sono tagli e
modificazioni delle stesse.
Queste censure sono nel complesso fondate.
Per suolo su cui sorge l'edificio, con riferimento al quale l'art.
1117 c.c. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi
quella porzione di terreno su cui poggia l'intero edificio ed
immediatamente la parte infima di esso (v. Cass. 23.7.1994 n. 6884;
Cass. 7.6.1993 n. 6357; Cass. 27.4.1993 n. 4934; Cass. 17.8.1990 n.
8376).
Rientrano in tale nozione la superficie sulle quale poggia il
pavimento del pianterreno (v. Cass. 6.11.1971 n. 3139) e l'area dove
sono infisse le fondazioni che si trova sotto il piano cantinato piu'
basso (v. Cass. 28.5.1988 n. 3663; Cass. 29.6.1985 n. 3882).
La sentenza impugnata e' censurabile perche' affermando che i
lavori di escavazione eseguiti dal Paolucci per una profondita' di m.
1,27 al disotto del pavimento dell'unita' immobiliare di sua
pertinenza non avevano toccato la superficie su cui poggiano le
fondamenta dell'edificio, non ha tenuto conto dell'incidenza di tali
lavori nella zona sottostante direttamente il pavimento.
Essa ha escluso la presunzione di comproprieta' dell'art. 1117
c.c. e la destinazione all'uso e al godimento comune secondo le altre
previsioni contenute nell'articolo solo con riguardo all'area di
appoggio delle fondazioni, non anche a quella sottostante il
pavimento del piano terreno.
La controversia dev'essere pertanto riesaminata tenendosi conto
del principio secondo il quale il suolo su cui sorge l'edificio
comprende anche la superficie sulla quale poggia il pavimento del
piano terreno.
Nell'indagine che il giudice di rinvio, designato nel tribunale di
Chieti dovra' svolgere e' ricompreso l'accertamento di interferenze
che i lavori di scavo possano aver determinato nella struttura delle
fondazioni, come lamentato col secondo motivo di ricorso.
Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia anche per le spese al
Tribunale di Chieti.
Roma 23.11.95.
DEPOSITATA
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