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Superficie nel condominio

Per suolo su cui sorge l'edificio, con riferimento al quale l'art. 1117 cod. civ. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quella porzione di terreno sulla quale poggia l'intero edificio ed, immediatamente, la parte infima di esso. Pertanto, rientrano in tale nozione la superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno e l'area dove sono infisse le fondazioni ANNO/NUMERO 1996 02469 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Vincenzo DI CIO' Presidente " Antonio PATIERNO Consigliere " Raffaele MAROTTA " " Vincenzo CARNEVALE " " Mario SPADONE Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SERAFINI GIORGIO, SERAFINI MARIA LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA FANTE 2, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati AUGUSTO COSENTINO, GIOVANNI DI BIASE, giusta delega in atti; Ricorrente contro PAOLUCCI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA via Sesto Rufo 23 rappresentato e difeso dall'Avvocato MOSCARINI LUCIO V., giusta delega in atti; Controricorrente avverso la sentenza n. 6-93 del Tribunale di LANCIANO, emessa il 10-12-92 depositata il 07-01-93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-11-95 dal Consigliere Relatore Dott. Mario SPADONE; udito l'Avvocato Dott. Giovanni Di Biase difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avvocato Nicola Corbo, per delega dell'avvocato Valerio Lucio Moscarini, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO Con ricorso 20.1.1990 al Pretore di Lanciano, Serafini Giorgio, proprietario e possessore del secondo ed ultimo piano dell'edificio sito in Viale delle Rimembranze della stessa citta', lamentava che Paolucci Felice, possessore del piano terra e di meta' del primo piano dello stabile aveva iniziato lavori di escavazione del sottosuolo di proprieta' comune onde modificare il volume e la destinazione delle parti dell'immobile posseduto; poiche' i lavori potevano pregiudicare la stabilita' dell'edificio e ne alternavano le caratteristiche, chiedeva il Serafini il ripristino dello stato dei luoghi. Il pretore ordinava, dopo aver assunto informative, la sospensione dei lavori; si costituiva quindi il Paolucci che resisteva al ricorso; interveniva nel giudizio per sostenere le ragioni del ricorrente Serafini Maria Lucia proprietaria di altre due unita' immobiliari ricomprese nell'edificio. Espletata una consulenza tecnica, con sentenza 2.4.1991 il pretore rigettava il ricorso. Proponevano impugnazione i Serafini lamentando che non si era tenuto conto del fatto di avere il Paolucci eseguito uno sbancamento al di sotto del pavimento degli immobili posseduti e demolito in spessore i muri fra gli stipiti delle finestre incidendo su parti comuni dell'edificio. Resisteva il Paolucci e con sentenza 7.1.1993 il Tribunale di Lanciano accoglieva in parte l'impugnazione e compensava per meta' le spese di entrambi i gradi del giudizio ponendo a carico dei Serafini quelle ripetibili. Riteneva il tribunale, per quanto ancora interessa, che i lavori eseguiti dal Paolucci non avevano interessato parti comuni dell'edificio; l'escavazione, per m. 1,27 era avvenuta al di sotto del pavimento dei locali terranei; erano state realizzate opere di consolidamento che avevano sollevato il pavimento rispetto al piano originario di calpestio. Avverso la sentenza, notificata il 2.7.1993, hanno proposto ricorso con atto del 13.10.1993 e con due motivi di censura Serafini Giorgio e Serafini Maria Luisa; resiste con controricorso Paolucci Felice che ha depositato anche memoria. DIRITTO I motivi di ricorso, fra loro connessi, vengono esaminati congiuntamente. Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 840 e 1117 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ritenendo suolo su cui sorge l'edificio non gia' il piano di calpestio ma la zona posta al disotto del piano delle fondazioni, non ha considerato che suolo e' anche quello su cui poggiano per l'intera loro superficie le strutture di base: il pavimento o primo solaio di calpestio del piano terraneo, le mura perimetrali, il massetto di protezione esterno. Conseguentemente, le opere denunciate, consistite in un abbassamento del livello della preesistente pavimentazione di oltre un metro all'interno del perimetro delle mura di fondazione con utilizzazione di una maggiore cubatura, hanno dato luogo ad un'invasione del suolo comune. Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto, evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, che il sistema di fondazioni dello stabile e' costituito oltre che da plinti, anche da travi "piane" che sono senza dubbio condominiali come il terreno che delimitano e quello su cui poggiano; che lo scavo ha sorpassato la linea di posa di tali murature e che nelle opere eseguite vi sono tagli e modificazioni delle stesse. Queste censure sono nel complesso fondate. Per suolo su cui sorge l'edificio, con riferimento al quale l'art. 1117 c.c. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quella porzione di terreno su cui poggia l'intero edificio ed immediatamente la parte infima di esso (v. Cass. 23.7.1994 n. 6884; Cass. 7.6.1993 n. 6357; Cass. 27.4.1993 n. 4934; Cass. 17.8.1990 n. 8376). Rientrano in tale nozione la superficie sulle quale poggia il pavimento del pianterreno (v. Cass. 6.11.1971 n. 3139) e l'area dove sono infisse le fondazioni che si trova sotto il piano cantinato piu' basso (v. Cass. 28.5.1988 n. 3663; Cass. 29.6.1985 n. 3882). La sentenza impugnata e' censurabile perche' affermando che i lavori di escavazione eseguiti dal Paolucci per una profondita' di m. 1,27 al disotto del pavimento dell'unita' immobiliare di sua pertinenza non avevano toccato la superficie su cui poggiano le fondamenta dell'edificio, non ha tenuto conto dell'incidenza di tali lavori nella zona sottostante direttamente il pavimento. Essa ha escluso la presunzione di comproprieta' dell'art. 1117 c.c. e la destinazione all'uso e al godimento comune secondo le altre previsioni contenute nell'articolo solo con riguardo all'area di appoggio delle fondazioni, non anche a quella sottostante il pavimento del piano terreno. La controversia dev'essere pertanto riesaminata tenendosi conto del principio secondo il quale il suolo su cui sorge l'edificio comprende anche la superficie sulla quale poggia il pavimento del piano terreno. Nell'indagine che il giudice di rinvio, designato nel tribunale di Chieti dovra' svolgere e' ricompreso l'accertamento di interferenze che i lavori di scavo possano aver determinato nella struttura delle fondazioni, come lamentato col secondo motivo di ricorso. Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Chieti. Roma 23.11.95. DEPOSITATA
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