Servitù reciproche
Non è possibile configurare una servitù nel senso che lo stesso fondo si trovi a rivestire, contemporaneamente, in ordine alla medesima utilità oggettiva, la qualità di dominante e di servente, essendo caratteristica delle servitù quella di essere "iura in re aliena". Tuttavia, non può escludersi che due fondi siano reciprocamente gravati da analoga servitù, perché il rapporto che in tal caso si costituisce non è quello di corrispettività tra i due fondi, bensì quello relativo a due distinte e autonome servitù, in cui il fondo che nell'una è considerato come servo delle parti comuni di un edificio condominiale, può conseguire, oltre che da una norma del regolamento condominiale adottato ad unanimità, anche da una clausola inserita in tutti i contratti con i quali ciascun partecipante ha acquistato dall'originario unico proprietario-costruttore, poiché, anche in tale ipotesi, sussiste la formazione del consenso di tutti i condomini alla creazione del vincolo, come nell'analogo caso del regolamento condominiale precostituito da detto costruttore-venditore. (Nella specie, il proprietario e costruttore di un edificio, proprietario altresì di un'adiacente area destinata alla realizzazione di autorimesse, aveva inserito, negli atti di vendita dei singoli appartamenti, una clausola che contemplava, su passo carraio condominiale, il transito in favore di dette autorimesse. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto idonei detti atti di vendita a costituire una servitù a vantaggio dell'acquirente di quell'area, che aveva realizzato i "garage").
Sez. II, sent. n. 2465 del 13-04-1985
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