Servitù personali
Un diritto di passaggio può ritenersi di natura personale (a contenuto obbligatorio), e non reale (servitù prediale), solo in quanto sia previsto esclusivamente per un vantaggio delle persone indicate nel relativo atto costitutivo ed inoltre, senza alcuna funzione di utilità fondiaria, sicché in tale ultima ipotesi la natura personale di tale diritto non è desumibile unicamente dalla sua costituzione a favore di un soggetto determinato e dei suoi eredi, essendo ravvisabile in questo riferimento soggettivo semplicemente un termine finale (incerto), compatibile con la struttura della servitù.Servitù personali
Sez. II, sent. n. 2413 del 06-04-1983
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