Al fine di configurare una veduta da terrazze, lastrici solari e
simili, e' necessario che queste opere, oggettivamente considerate,
abbiano quale destinazione normale e permanente, anche se non
esclusiva, quella di rendere possibile l'affacciarsi sull'altrui
fondo vicino, cosi' da determinare il permanente assoggettamento al
peso della veduta; E non occorre che tali opere siano sorte per
l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, essendo sufficiente
che esse, per l'ubicazione, la consistenza e la struttura, abbiano
oggettivamente la detta idoneita'. ( conf.854/86, mass n.444383; (
conf.2072/76, mass n.380893).*
ANNO/NUMERO: 1990 11125
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. G. Battista D'AVINO Presidente
" Antonio BRONZINI Consigliere
" Girolamo GIRONE "
" Raffaele MAROTTA "
" Franco PAOLELLA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
DE CARLO VITTORIO e CORONA AURELIA res.ti in Crispiano (TA); elett.
dom. in Roma V.le delle Medaglie d'Oro, 44 presso lo avv. Pietro
Mastrangelo che li rapp. e dif. per delega a margine del ricorso.
Ricorrenti
contro
CONSOLE ANNUNZIATA res. in Crispiano - Taranto; elett. dom. in Roma
Via Migiurtina, 64 presso l'avv. Martella Salvatore; rapp. e dif.
dagli avv.ti Angelo Trevisi e D'Elia Cosimo per delega in calce al
controricorso.
Controricorrente
per l'annullamento della Sentenza C.A. Lecce del 7-2-27-2-85.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31-5-89 dal cons. Franco Paolella.
Per i ricorrenti e' comparso l'avv. P. Mastrangelo che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Mario Zema che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22-12-1979, Console Annunziata,
proprietaria di una casa di abitazione in Crispiano, esponeva che i
coniugi De Carlo Vittorio e Corona Aurelia avevano demolito una
costruzione di loro proprieta', adiacente alla sua abitazione, ed
avevano realizzato sull'area di risulta un nuovo stabile; che, cosi'
operando, avevano causato lesioni e danni all'immobile di essa
deducente, eliminato una servitu' di veduta esercitata sul
preesistente cortile, creato abusivamente analoga servitu' a favore
del nuovo edificio, invaso la sua proprieta' con una pensilina e
costituita una veduta laterale a distanza non regolamentare.
Conveniva quindi i coniugi De Carlo davanti al Tribunale di Taranto e
ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, alla eliminazione
delle nuove servitu' ed al ripristino di quella preesistente a favore
del fondo di essa attrice.
Costituitasi, i convenuti resistevano alle domande ex adverso
proposte, e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi che il
muro sul confine era di loro proprieta' esclusiva, o, quanto meno, di
proprieta' comune, e che essi convenuti avevano il diritto di
sopraelevarlo.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, il tribunale accoglieva
pressoche' integralmente le domande attoree, respingendo soltanto
quella di condanna a demolire il nuovo stabile per difformita' dal
progetto. La riconvenzionale veniva accolta nei limiti della
declaratoria della proprieta' comune del muro sul confine.
Avverso detta sentenza proponevano appello i convenuti soccombenti e
la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 7-2-27-2-85, confermava
la prima decisione.
Osservava, in particolare, che l'esistenza di una servitu' apparente
e continua di affaccio a carico del fondo dei coniugi De Carlo ed a
favore dell'immobile della Console, era risultata confermata dagli
accertamenti del C.T.U. sulle caratteristiche delle opere destinate
normalmente e permanentemente al suo esercizio, opere costituite da
un parapetto mediamente alto mt. 0.80 che consentiva un comodo
"inspicere" e "prospicere" sul fondo alieno; che la riconvenzionale
aveva trovato accoglimento nei limiti consentiti dalle statuizioni
favorevoli al'attrice, essendo la richiesta declaratoria del diritto
alla sopraelevazione del muro incompatibile con l'accertata esistenza
di una servitu' di veduta a favore dell'abitazione della Console e
con il diritto di costei di vedersela ripristinare.
Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sulla
base di tre motivi, i coniugi De Carlo.
Resiste la Console con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccepita inammissibilita' del ricorso
per essere stato il medesimo notificato oltre il termine di 60 gg.
dalla notifica personale, agli attuali ricorrenti, della sentenza
impugnata e del pedissequo precetto, va rilevato che l'eccezione
risulta priva di fondamento alla luce di quel consolidato indirizzo
giurisdizionale (v., per tutte, sent. n. 8090 del 4-11-87) per cui la
notifica della sentenza, eseguita, anziche' al procuratore costituito
della controparte, alla stessa personalmente (in forma esecutiva), e'
inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, sia nei
confronti del notificato che del notificante. Passando all'esame di
merito, con i tre motivi di ricorso i De Carlo criticano l'affermata
sussistenza di una servitu' apparente "di affaccio" a carico del
fondo di loro proprieta' ed a favore di quello confinante
appartenente alla Console, e le correlate statuizioni, sotto il
duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di norme
di diritto.
Sotto il primo, denunziando omessa e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in
relazione allo art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti deducono che la
corte di merito, considerando il parapetto presupposto per
l'esercizio della servitu' di venduta, e, poi, prosecuzioni del muro
comune, si sarebbe logicamente contraddetta; che, del tutto
apoditticamente, inoltre, avrebbe affermato che la conclusione
affermativa dell'indagine sulla sussistenza della servitu' di veduta
era incompatibile con l'esercizio del diritto di essi ricorrenti alla
sopraelevazione del muro stesso; che non avrebbe motivato sul
rapporto di strumentalita' necessaria ed esclusiva tra il
muro-parapetto e l'esercizio della servitu' di veduta, cosicche' non
si comprenderebbe perche' il manufatto non possa (aver avuto ed)
avere altra funzione che quella di consentire tale esercizio (primo
motivo).
Sotto il secondo, denunziando violazione e falsa applicazione
dell'art. 1061 c.c., in relazione allo art. 360 n. 3 c.p.c., i
ricorrenti affermano che i giudici d'appello, riferendosi ad opere
"permanenti e normalmente destinate" all'esercizio della veduta sul
fondo del vicino, avrebbero implicitamente riconosciuto che il
muro-parapetto poteva avere altro scopo, cosi' omettendo di
considerare che ai fini dell'apparenza della servitu', le opere,
visibili e permanenti, non debbono avere altra funzione che quella di
consentire l'esercizio della servitu' (secondo mezzo); sotto lo
stesso profilo, denunziando violazione e falsa applicazione degli
artt. 884 ed 885 c.c., assumono poi che dalla riconosciuta comunione
del muro non poteva non farsi discendere il diritto di essi
ricorrenti, quali condomini, alla sopralevazione del muro stesso,
posto che tale diritto non poteva essere sacrificato a tutela di una
(servitu' di) veduta, non apparente per l'equivocita' delle opere
destinate al suo esercizio - (terzo motivo) -.
Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente per l'evidente
connessione, interazione e sovrapposizione delle censure con essi
formulate, sono infondati.
I ricorrenti muovono dall'assunto, su cui poi fondano tutte le altre
argomentazioni, che ai fini del requisito dell'apparenza delle
servitu', richiesto dall'art. 1061 cod. civ. perche' ne sia possibile
l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia,
le opere "visibili e permanenti" volte a rivelare in modo inequivoco
l'esistenza della servitu', debbano trovarsi in una relazione di
esclusiva strumentalita' con l'esercizio della medesima.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, invece, ferma la
necessita' che la servitu' sia contraddistinta da segni visibili, da
opere naturali o artificiali, di natura permanente, obiettivamente
destinate al suo esercizio e che, per la loro struttura e funzione,
rivelino in maniera inequivoca l'esistenza del peso gravante sul
fondo servente, non occorre anche che questa relazione funzionale,
tra le opere attraverso le quali si palesa l'esistenza della
servitu', e l'esercizio della stessa, abbia un carattere di totale ed
assoluta esclusivita'. In particolare, per quanto specificamente
concerne la configurabilita' di una servitu' di veduta da terrazze,
lastrici solari e simili, e' principio fermo che sia necessario e
sufficiente che le opere, oggettivamente considerate, abbiano, quale
"destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva", quella
di rendere possibile l'affaccio sull'altrui fondo, cosi' da
determinare il permanente assoggettamento al peso della veduta; non
occorre, invece, che tali opere siano sorte per l'esclusivo scopo
dell'esercizio della veduta, bastando che esse, per l'ubicazione, la
consistenza e la struttura abbiano oggettivamente la detta idoneita'
(v., tra le altre, sent. n. 2072 del 7-6-76; n. 455 del 19-1-80; n.
854 del 12-2-86).
Risultanto per cio' stesso prive di consistenza le censure svolte col
primo e secondo motivo di ricorso, nell'ottica della tesi anzidetta,
e sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della
violazione di legge, contro l'affermazione dei giudici di merito
circa l'esistenza di una servitu' di veduta esercitata dal terrazzino
del primo piano dell'immobile appartenente alla Console, sul
confinante (e sottostante) fondo dei De Carlo.
Invero, in linea con gli esposti principi giurisprudenziali, e sulla
base di un apprezzamento di fatto che non puo' formare oggetto di
sindacato in sede di legittimita' perche' congruamente e logicamente
motivato, la corte territoriale ha rilevato che nella specie, a
soddisfare il requisito dell'apparenza della servitu' di veduta e di
affaccio, non mancavano "opere permanenti e normalmente destinate
allo scopo", le stesse individuando nel parapetto delimitante il
terrazzino della Console.
E cio' sulla considerazione che detto parapetto, per la sua
ubicazione e per le sue specifiche caratteristiche strutturali
(consistenza, profondita', altezza), aveva consentito un comodo e
sicuro "inspicere et prospicere in alienum" e palesato
l'assoggettamento del fondo degli appellanti all'anzidetta servitu',
mentre non poteva rilevare in contrario la possibilita' che il
manufatto - costituente la parte terminale del muro comune sul
confine - avesse assolto altre concorrenti funzioni.
Non maggior fondamento rivestono i rilievi critici svolti col primo e
terzo motivo, rispettivamente sotto il profilo del vizio di
motivazione e della violazione di norme di diritto, contro
l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui la domanda
riconvenzionale dei coniugi De Carlo non poteva trovare accoglimento
che nei limiti della declaratoria della comunione del muro sul
confine, la sollecitata ulteriore statuizione dell'esistenza del
diritto (di essi appellanti) alla sopraelevazione di detto muro
risultando nella specie incompatibile con l'accertata servitu' di
veduta a favore dell'immobile della Console.
Tale affermazione, invero, si sottrae alle censure dei ricorrenti,
siccome logicamente motivata in fatto, ed in linea, in punto di
diritto, con l'orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, sent.
n. 854 del 12-2-86) secondo cui la facolta' di innalzamento del muro
comune prevista dall'art. 885 cod. civ., non puo' essere esercitata
in violazione dell'osservanza della distanza legale stabilita
specificamente per le vedute dall'art. 907 dello stesso codice.
L'innalzamento del muro comune che delimiti un terrazzo o lastrico
solare con opere - quale il parapetto di cui si discute - destinate
permanentemente ed inequivocamente all'esercizio di una servitu' di
veduta, non puo', quindi, essere consentito, risolvendosi in un
impedimento all'esercizio del corrispondente diritto da parte del
titolare del fondo dominante.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte: rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di
questo giudizio.
Cosi' deciso in Roma il 31-5-1989.
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