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Servitù di veduta

Al fine di configurare una veduta da terrazze, lastrici solari e simili, e' necessario che queste opere, oggettivamente considerate, abbiano quale destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva, quella di rendere possibile l'affacciarsi sull'altrui fondo vicino, cosi' da determinare il permanente assoggettamento al peso della veduta; E non occorre che tali opere siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, essendo sufficiente che esse, per l'ubicazione, la consistenza e la struttura, abbiano oggettivamente la detta idoneita'. ( conf.854/86, mass n.444383; ( conf.2072/76, mass n.380893).* ANNO/NUMERO: 1990 11125 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. G. Battista D'AVINO Presidente " Antonio BRONZINI Consigliere " Girolamo GIRONE " " Raffaele MAROTTA " " Franco PAOLELLA Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE CARLO VITTORIO e CORONA AURELIA res.ti in Crispiano (TA); elett. dom. in Roma V.le delle Medaglie d'Oro, 44 presso lo avv. Pietro Mastrangelo che li rapp. e dif. per delega a margine del ricorso. Ricorrenti contro CONSOLE ANNUNZIATA res. in Crispiano - Taranto; elett. dom. in Roma Via Migiurtina, 64 presso l'avv. Martella Salvatore; rapp. e dif. dagli avv.ti Angelo Trevisi e D'Elia Cosimo per delega in calce al controricorso. Controricorrente per l'annullamento della Sentenza C.A. Lecce del 7-2-27-2-85. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31-5-89 dal cons. Franco Paolella. Per i ricorrenti e' comparso l'avv. P. Mastrangelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Mario Zema che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22-12-1979, Console Annunziata, proprietaria di una casa di abitazione in Crispiano, esponeva che i coniugi De Carlo Vittorio e Corona Aurelia avevano demolito una costruzione di loro proprieta', adiacente alla sua abitazione, ed avevano realizzato sull'area di risulta un nuovo stabile; che, cosi' operando, avevano causato lesioni e danni all'immobile di essa deducente, eliminato una servitu' di veduta esercitata sul preesistente cortile, creato abusivamente analoga servitu' a favore del nuovo edificio, invaso la sua proprieta' con una pensilina e costituita una veduta laterale a distanza non regolamentare. Conveniva quindi i coniugi De Carlo davanti al Tribunale di Taranto e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, alla eliminazione delle nuove servitu' ed al ripristino di quella preesistente a favore del fondo di essa attrice. Costituitasi, i convenuti resistevano alle domande ex adverso proposte, e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi che il muro sul confine era di loro proprieta' esclusiva, o, quanto meno, di proprieta' comune, e che essi convenuti avevano il diritto di sopraelevarlo. Disposta ed espletata consulenza tecnica, il tribunale accoglieva pressoche' integralmente le domande attoree, respingendo soltanto quella di condanna a demolire il nuovo stabile per difformita' dal progetto. La riconvenzionale veniva accolta nei limiti della declaratoria della proprieta' comune del muro sul confine. Avverso detta sentenza proponevano appello i convenuti soccombenti e la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 7-2-27-2-85, confermava la prima decisione. Osservava, in particolare, che l'esistenza di una servitu' apparente e continua di affaccio a carico del fondo dei coniugi De Carlo ed a favore dell'immobile della Console, era risultata confermata dagli accertamenti del C.T.U. sulle caratteristiche delle opere destinate normalmente e permanentemente al suo esercizio, opere costituite da un parapetto mediamente alto mt. 0.80 che consentiva un comodo "inspicere" e "prospicere" sul fondo alieno; che la riconvenzionale aveva trovato accoglimento nei limiti consentiti dalle statuizioni favorevoli al'attrice, essendo la richiesta declaratoria del diritto alla sopraelevazione del muro incompatibile con l'accertata esistenza di una servitu' di veduta a favore dell'abitazione della Console e con il diritto di costei di vedersela ripristinare. Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, i coniugi De Carlo. Resiste la Console con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrata. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in ordine all'eccepita inammissibilita' del ricorso per essere stato il medesimo notificato oltre il termine di 60 gg. dalla notifica personale, agli attuali ricorrenti, della sentenza impugnata e del pedissequo precetto, va rilevato che l'eccezione risulta priva di fondamento alla luce di quel consolidato indirizzo giurisdizionale (v., per tutte, sent. n. 8090 del 4-11-87) per cui la notifica della sentenza, eseguita, anziche' al procuratore costituito della controparte, alla stessa personalmente (in forma esecutiva), e' inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, sia nei confronti del notificato che del notificante. Passando all'esame di merito, con i tre motivi di ricorso i De Carlo criticano l'affermata sussistenza di una servitu' apparente "di affaccio" a carico del fondo di loro proprieta' ed a favore di quello confinante appartenente alla Console, e le correlate statuizioni, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di norme di diritto. Sotto il primo, denunziando omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione allo art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti deducono che la corte di merito, considerando il parapetto presupposto per l'esercizio della servitu' di venduta, e, poi, prosecuzioni del muro comune, si sarebbe logicamente contraddetta; che, del tutto apoditticamente, inoltre, avrebbe affermato che la conclusione affermativa dell'indagine sulla sussistenza della servitu' di veduta era incompatibile con l'esercizio del diritto di essi ricorrenti alla sopraelevazione del muro stesso; che non avrebbe motivato sul rapporto di strumentalita' necessaria ed esclusiva tra il muro-parapetto e l'esercizio della servitu' di veduta, cosicche' non si comprenderebbe perche' il manufatto non possa (aver avuto ed) avere altra funzione che quella di consentire tale esercizio (primo motivo). Sotto il secondo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c., in relazione allo art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti affermano che i giudici d'appello, riferendosi ad opere "permanenti e normalmente destinate" all'esercizio della veduta sul fondo del vicino, avrebbero implicitamente riconosciuto che il muro-parapetto poteva avere altro scopo, cosi' omettendo di considerare che ai fini dell'apparenza della servitu', le opere, visibili e permanenti, non debbono avere altra funzione che quella di consentire l'esercizio della servitu' (secondo mezzo); sotto lo stesso profilo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 884 ed 885 c.c., assumono poi che dalla riconosciuta comunione del muro non poteva non farsi discendere il diritto di essi ricorrenti, quali condomini, alla sopralevazione del muro stesso, posto che tale diritto non poteva essere sacrificato a tutela di una (servitu' di) veduta, non apparente per l'equivocita' delle opere destinate al suo esercizio - (terzo motivo) -. Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione, interazione e sovrapposizione delle censure con essi formulate, sono infondati. I ricorrenti muovono dall'assunto, su cui poi fondano tutte le altre argomentazioni, che ai fini del requisito dell'apparenza delle servitu', richiesto dall'art. 1061 cod. civ. perche' ne sia possibile l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, le opere "visibili e permanenti" volte a rivelare in modo inequivoco l'esistenza della servitu', debbano trovarsi in una relazione di esclusiva strumentalita' con l'esercizio della medesima. Secondo la giurisprudenza di questa corte, invece, ferma la necessita' che la servitu' sia contraddistinta da segni visibili, da opere naturali o artificiali, di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che, per la loro struttura e funzione, rivelino in maniera inequivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, non occorre anche che questa relazione funzionale, tra le opere attraverso le quali si palesa l'esistenza della servitu', e l'esercizio della stessa, abbia un carattere di totale ed assoluta esclusivita'. In particolare, per quanto specificamente concerne la configurabilita' di una servitu' di veduta da terrazze, lastrici solari e simili, e' principio fermo che sia necessario e sufficiente che le opere, oggettivamente considerate, abbiano, quale "destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva", quella di rendere possibile l'affaccio sull'altrui fondo, cosi' da determinare il permanente assoggettamento al peso della veduta; non occorre, invece, che tali opere siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, bastando che esse, per l'ubicazione, la consistenza e la struttura abbiano oggettivamente la detta idoneita' (v., tra le altre, sent. n. 2072 del 7-6-76; n. 455 del 19-1-80; n. 854 del 12-2-86). Risultanto per cio' stesso prive di consistenza le censure svolte col primo e secondo motivo di ricorso, nell'ottica della tesi anzidetta, e sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, contro l'affermazione dei giudici di merito circa l'esistenza di una servitu' di veduta esercitata dal terrazzino del primo piano dell'immobile appartenente alla Console, sul confinante (e sottostante) fondo dei De Carlo. Invero, in linea con gli esposti principi giurisprudenziali, e sulla base di un apprezzamento di fatto che non puo' formare oggetto di sindacato in sede di legittimita' perche' congruamente e logicamente motivato, la corte territoriale ha rilevato che nella specie, a soddisfare il requisito dell'apparenza della servitu' di veduta e di affaccio, non mancavano "opere permanenti e normalmente destinate allo scopo", le stesse individuando nel parapetto delimitante il terrazzino della Console. E cio' sulla considerazione che detto parapetto, per la sua ubicazione e per le sue specifiche caratteristiche strutturali (consistenza, profondita', altezza), aveva consentito un comodo e sicuro "inspicere et prospicere in alienum" e palesato l'assoggettamento del fondo degli appellanti all'anzidetta servitu', mentre non poteva rilevare in contrario la possibilita' che il manufatto - costituente la parte terminale del muro comune sul confine - avesse assolto altre concorrenti funzioni. Non maggior fondamento rivestono i rilievi critici svolti col primo e terzo motivo, rispettivamente sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di norme di diritto, contro l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui la domanda riconvenzionale dei coniugi De Carlo non poteva trovare accoglimento che nei limiti della declaratoria della comunione del muro sul confine, la sollecitata ulteriore statuizione dell'esistenza del diritto (di essi appellanti) alla sopraelevazione di detto muro risultando nella specie incompatibile con l'accertata servitu' di veduta a favore dell'immobile della Console. Tale affermazione, invero, si sottrae alle censure dei ricorrenti, siccome logicamente motivata in fatto, ed in linea, in punto di diritto, con l'orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, sent. n. 854 del 12-2-86) secondo cui la facolta' di innalzamento del muro comune prevista dall'art. 885 cod. civ., non puo' essere esercitata in violazione dell'osservanza della distanza legale stabilita specificamente per le vedute dall'art. 907 dello stesso codice. L'innalzamento del muro comune che delimiti un terrazzo o lastrico solare con opere - quale il parapetto di cui si discute - destinate permanentemente ed inequivocamente all'esercizio di una servitu' di veduta, non puo', quindi, essere consentito, risolvendosi in un impedimento all'esercizio del corrispondente diritto da parte del titolare del fondo dominante. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. la Corte: rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Cosi' deciso in Roma il 31-5-1989.
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