Poiche' la servitu' di acquedotto comprende la facolta' quale
"adminiculum servitutis" di accedere al fondo servente al fine di
controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua,
operare i necessari spurghi e procedere alle riparazioni occorrenti
per il conseguimento dell'"utilitas" in cui essa si sostanzia, il
possesso della servitu' si estende anche ai manufatti e alle opere
esistenti nel fondo servente. Pertanto, pur conservando il
proprietario del fondo servente la facolta' di recintare il proprio
fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto
del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore,
non ne risulti impedito o limitato (art. 1064 cod. civ.),
derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i
quali e' data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ
ANNO/NUMERO: 1994 01497
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Antonio PATIERNO Consigliere
" Vincenzo CARNEVALE "
" Gaetano GAROFALO Rel. "
" Giovanni PAOLINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
MARINI EMIDIO elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio, 12
presso l'Avv. F. Crisci, e rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo
Rosini per delega in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
MAZZONI BIAGIO E POLLASTRELLI MARIA elettivamente domiciliati in
Roma, Via Bassano del Grappa, 4 presso l'Avv. Giuseppe Crimi che li
rappresenta e difende unitamente all'Avv. Arturo Marini per delega a
margine del controricorso;
Controricorrenti
Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 439-89 del
Tribunale di Teramo in data 19.6.89 - 27.10.89.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 28.5.93
dal Consigliere Relatore Dr. Garofalo.
E' comparso l'Avv. Rosini difensore del ricorrente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
E' comparso l'Avv. Crimi difensore del resistente che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Tondi che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva in data 19 giugno 1989 il tribunale
di Teramo, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse il
ricorso per reintegrazione in possesso, proposto da Biagio Mazzoni e
Maria Pollastrelli, con il quale costoro avevano esposto di essere
possessori di una servitu' di acquedotto gravante su contiguo fondo
di Emidio Marini e di essere stati recentemente spossessati da
costui, il quale aveva recintato il fondo stesso impedendo loro la
manutenzione e la sostituzione della condotta idrica; e,
conseguenzialmente, ordino' allo spogliatore di rimuovere la rete di
recinzione, limitatamente alla porzione di terreno interessata dal
passaggio sotterraneo della tubazione, ovvero, dotando la recinzione
di un cancelletto, di consegnarne una chiave ai ricorrenti; ed,
altresi', di rimuovere alcuni alberi che erano stati dal Marini
piantati in corrispondenza del tracciato della tubazione ed avevano
impedito la manutenzione e la riparazione della stessa; e, con coeva
ordinanza, il tribunale rimise le parti innanzi all'istruttore, per
'espletamento di ulteriore attivita' probatoria in ordine alla
domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti.
2. Osservo', tra l'altro il tribunale: a) che era risultato
provato che il Marini aveva recintato il suo fondo, gravato della
servitu' di acquedotto, impedendo l'accesso ai proprietari del fondo
dominante, sibbene la conduttura della quale essi usufruivano avesse
bisogno di essere sostituita; b) che il Marini, ancorche' consapevole
del pregiudizio arrecato agli attori, correlato all'interruzione dei
lavori di sostituzione dei tubi, aveva persistito nel diniego di
accesso al suo fondo; c) che tra le facolta' attribuite ai
proprietari del fondo dominante rientrava quella di accedere al fondo
servente per eseguire controlli e la manutenzione e la sostituzione
dei tubi; d) che il comportamento del Marini aveva integrato
l'elemento materia del denunciato spoglio e che parimenti ricorreva
l'elemento subbiettivo, essendo l'animus spoliandi rivelato dalla
volontaria recinzione del fondo, dal piantamento degli alberi in
corrispondenza della tubazione e dal successivo e persistente diniego
di accesso opposto ai proprietari del fondo dominante; e) che,
accertato il danno derivato agli attori, posto che gli ortaggi da
loro coltivati erano rimasti privi di acqua, la causa doveva
proseguire per la determinazione del quantum debeatur.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Marini, sulla base di sei
motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso, successivamente
illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia errata disamina
della situazione di fatto, in relazione agli artt. 1064, 1065, 1067,
1968 e 1170 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione
su punto decisivo della causa, per avere il tribunale erroneamente
ritenuto ricorrere l'animus spoliandi di esso ricorrente e che la
recinzione del fondo avesse comportato lo spoglio della servitu' di
acquedotto ed, in particolare, per aver erroneamente ritenuto che la
servitu di acquedotto comportasse necessariamente anche la facolta'
di acceso nel fondo alieno; nella specie, infatti, gli istanti
avrebbero potuto controllare lo stato della tubazione ed operare
qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione o sostituzione
della stessa dall'esterno (cioe' dal fondo dominante) trattandosi di
una minuscola zona interessata dalla servitu'; ed, inoltre, esso
ricorrente non aveva mai negato ai vicini l'accesso al suo fondo
mentre, per altro aspetto, la presenza delle piante non aveva
arrecato alcuna turbativa.
Con il secondo motivo il Marini denuncia violazione dell'art. 2697
c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il giudice di
secondo grado realizzato il suo convincimento mediante un'errata
valutazione delle risultanze probatorie ed, in particolare, per non
aver considerato che esso Marini aveva diritto di recintare il suo
fondo senza che dalla recinzione derivasse apprezzabile diminuzione
per l'utilita' del fondo dominante; il tribunale, inoltre,
equivocando sulla natura e sui limiti della servitu' di acquedotto,
aveva erroneamente ritenuto che essa potesse consentire anche il
passaggio sul terreno alieno, nella previsione che in futuro fossero
necessari lavori sul terreno medesimo; egli, infine, era pronto a
dare il suo consenso per tale necessario passaggio.
Con il terzo motivo il Marini denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 1064 c.c. nonche' erronea interpretazione
delle risultanze istruttorie, per avere il tribunale erroneamente
ritenuto che tra gli adminicula della servitu' di acquedotto vi fosse
anche la facolta' di accedere liberamente al fondo servente; nella
specie, invece, l'accesso non era indispensabile, esso ricorrente
aveva recintato il fondo ma non aveva impedito l'esercizio della
servitu', giacche' tutte le attivita' di controllo e le necessarie
riparazioni potevano essere effettuate anche senza accedere al
terreno gravato della servitu'.
Le tre censure, connesse ed interdipendenti, vanno esaminate
congiuntamente.
Esse non sono fondate.
Osserva la corte che la valutazione dei fatti e delle prove
rientra nella competenza istituzionale del giudice del merito ed e'
insindacabile in sede di legittimita' se immune da errori o da
incongruenze logiche; e che anche l'accertamento in ordine alla
sussistenza dei requisiti della azione di reintegrazione (quanto, in
particolare, allo spoglio ed all'animus spoliandi) comporta
un'indagine di merito che si sottrae al sindacato di legittimita'
della corte di cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi
logici o giuridici: laddove, nel caso di specie, con appagante
motivazione, il tribunale ha indicato i motivi del suo convincimento
in ordine sia al pregresso possesso esercitato dai proprietari del
fondo dominante che al successivo spoglio consumato dal proprietario
di quello servente, con la piena consapevolezza di agire contro la
volonta' dei possessori e di sostituirsi ad essi; per vero in punto
di fatto il tribunale ha motivatamente ritenuto che per l'esercizio
della servitu' di acquedotto fosse necessario (anche per il controllo
e la sostituzione della conduttura fatiscente) accedere al fondo
alieno e che un concreto e rilevante impedimento all'esercizio del
diritto e del possesso fosse costituito sia dalla recinzione del
fondo medesimo (senza la creazione di un varco o di un cancello lungo
il confine) sia dal piantamento degli alberi proprio in
corrispondenza della conduttura, i quali con il loro ingombro fuori
terra ed il groviglio delle radici sotto terra avrebbero impedito
ogni intervento di manutenzione o di sostituzione della tubazione
interrata.
Osserva peraltro la corte che se e' vero che il divieto imposto al
proprietario del fondo servente di compiere atti diretti a diminuire
la utilitas di quello dominante non fa venir meno i poteri dominicali
ed, in particolare, la facolta' di recintare il fondo servente,
nondimeno la recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto
del proprietario del fondo dominante (e quello del possessore) non
vengano ne' limitati ne' impediti, giusta quanto espressamente
dispone l'art. 1064, comma 2 , c.c.; che, inoltre, la servitu' di
acquedotto comprende la facolta' (quale adminiculum servitutis) di
accedere al fondo servente e di passare lungo i canali e le tubazioni
dell'acqua, al fine di controllarne lo stato, operare i necessari
spurghi o procedere alle riparazioni occorrenti ed indispensabili per
il conseguimento dell'utilita' in cui essa si sostanzia; che,
pertanto, non essendo il possesso di una servita' di acquedotto
limitato al godimento della parte della conduttura insistente nel
fondo dominante ma estendendosi esso anche ai manufatti od alle opere
siti in quello servente ed a tutto cio' che sia necessario per
l'esercizio della servitu', gli atti comunque diretti ad impedire od
a limitare l'afflusso di acqua al fondo dominante, da chiunque e
comunque compiuti, costituiscono spoglio o turbativa del possesso,
contro i quali e' data al possessore la tutela prevista dagli artt.
1168 e 1170 c.c.
La ricorrenza dell'animus spoliandi (negato dal ricorrente) al
fine dell'esperibilita' dell'azione possessoria di reintegrazione, e'
insita nella consapevolezza dell'agente di aver operato contro la
volonta', espressa o presunta, del possessore o del detentore, onde
privarlo del potere di fatto sulla cosa, mentre resta a tal fine
irrilevante la soggettiva opinione di aver sovvertito detta
situazione in attuazione di un diritto proprio od altrui, tenendo
anche conto che le azioni possessorie tutelano il jus possessionis
pur se in contrasto con un asserto jus possidendi.
2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli
artt. 277 e 279 c.p.c., per avere erroneamente il tribunale disposto
la rimessione della causa innanzi all'istruttore per ulteriore
attivita' probatoria in ordine al risarcimento del danno; infatti gli
appellanti non avevano chiesto l'ammissione di mezzi di prova e la
domanda di condanna dell'appellato al risarcimento del danno in loro
favore doveva essere respinta, la decisione del tribunale era
pertanto affetta da ultrapetizione.
Anche questa censura non e' fondata.
Avendo i ricorrenti, sia in primo che in secondo grado, insistito
per la condanna dello spogliatore al risarcimento del danno (instando
anche per la nomina di un consulente tecnico di ufficio), ben poteva
il tribunale ex art. 279 c.p.c., ritenendo nell'an la ricorrenza del
danno, connesso alla perdita dei prodotti agricoli per mancanza
dell'acqua, pronunciare sentenza non definitiva e rimettere la causa
innanzi all'istruttore per l'ulteriore corso istruttorio.
Osserva peraltro la corte, nel solco di un consolidato e condiviso
indirizzo, che e' consentito al giudice che abbia provveduto in
ordine al'an debeatur e sia stato chiamato, nello stesso processo, a
provvedere anche in ordine al quantum, di fissare con sentenza non
definitiva la responsabilita' per i danni e di rinviare ogni altra
pronuncia in ordine alla quantificazione del danno all'esito della
consulenza tecnica da disporre sui vari punti controversi; e che la
consulenza d'ufficio, essendo strumento di ausilio del giudice, e'
sottratta alla disponibilita' delle parti e rimessa al prudente
apprezzamento del giudice: si' che l'esercizio di tale potere,
adeguatamente motivato, non e' suscettibile di riesame in sede di
legittimita'.
3. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione
dell'art. 277, comma 1 , c.c. e vizio di ultrapetizione
dell'impugnata sentenza, per avere il tribunale erroneamente ordinato
la rimozione delle piante, esistenti nel fondo servente e sopra il
tracciato della tubazione, senza apposita domanda di parte.
La censura non e' fondata, avendo gli istanti chiesto al giudice
di essere reintegrati nel possesso e cioe' di essere autorizzati ad
entrare nel fondo alieno e di poter controllare e sostituire il tubo
fatiscente, laddove in punto di fatto il giudice stesso ha ritenuto
che la reintegra in possesso potesse essere concretamente attuata
solo rimuovendo le piante (che con le radici e la parte fuori terra
impedivano concretamente di accedere alla tubazione).
4. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.
1168 c.c., per avere erroneamente il tribunale ritenuto come prova
della volonta' di spoglio di esso Marini il fatto che egli aveva
messo a dimora le piante, non considerando che le stesse erano state
piantate da molti anni; peraltro se la presenza delle medesime avesse
costituito elemento materiale dello spoglio, ne sarebbe derivata la
tardivita' dell'azione di reintegrazione, si' come proposta,
giacche', in cado di spoglio consumato con piu' atti (nella specie
piantagioni e recinzione) l'anno per l'esperimento dell'azione
decorre dal primo atto e nella specie egli avrebbe potuto provare che
il piantamento degli alberi era stato effettuato molti anni prima.
La censura non e' fondata, rilevato che il tribunale ha ritenuto
motivatamente che lo spoglio fosse stato consumato sia mediante la
recente recensione del fondo servente, senza la possibilita' di
accesso ai possessori, sia mediante il piantamento degli alberi; e
che la questione in ordine alla tardivita' del ricorso per
reintegrazione rispetto all'epoca di messa a dimora delle piante da
frutto e' stata inammissibilmente proposta per la prima volta in sede
di legittimita' e non puo' pertanto formare oggetto di esame da parte
della corte.
5. Consegue che il ricorso, cosi' come proposto, deve essere
rigettato.
il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese del
giudizio, all'uopo liquidate in complessive L. 2.685.100, in esse
comprese L. 2.500.000 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
del giudizio, liquidate in complessive L. 2.685.100, in esse comprese
L. 2.500.000 per onorari di avvocato.
Cosi' deciso in Roma, il 28 maggio 1993.
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