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Servitù di acquedotto

Poiche' la servitu' di acquedotto comprende la facolta' quale "adminiculum servitutis" di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua, operare i necessari spurghi e procedere alle riparazioni occorrenti per il conseguimento dell'"utilitas" in cui essa si sostanzia, il possesso della servitu' si estende anche ai manufatti e alle opere esistenti nel fondo servente. Pertanto, pur conservando il proprietario del fondo servente la facolta' di recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato (art. 1064 cod. civ.), derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali e' data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ ANNO/NUMERO: 1994 01497 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Antonio BRONZINI Presidente " Antonio PATIERNO Consigliere " Vincenzo CARNEVALE " " Gaetano GAROFALO Rel. " " Giovanni PAOLINI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MARINI EMIDIO elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio, 12 presso l'Avv. F. Crisci, e rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Rosini per delega in calce al ricorso. Ricorrente contro MAZZONI BIAGIO E POLLASTRELLI MARIA elettivamente domiciliati in Roma, Via Bassano del Grappa, 4 presso l'Avv. Giuseppe Crimi che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Arturo Marini per delega a margine del controricorso; Controricorrenti Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 439-89 del Tribunale di Teramo in data 19.6.89 - 27.10.89. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 28.5.93 dal Consigliere Relatore Dr. Garofalo. E' comparso l'Avv. Rosini difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. E' comparso l'Avv. Crimi difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Tondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza non definitiva in data 19 giugno 1989 il tribunale di Teramo, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse il ricorso per reintegrazione in possesso, proposto da Biagio Mazzoni e Maria Pollastrelli, con il quale costoro avevano esposto di essere possessori di una servitu' di acquedotto gravante su contiguo fondo di Emidio Marini e di essere stati recentemente spossessati da costui, il quale aveva recintato il fondo stesso impedendo loro la manutenzione e la sostituzione della condotta idrica; e, conseguenzialmente, ordino' allo spogliatore di rimuovere la rete di recinzione, limitatamente alla porzione di terreno interessata dal passaggio sotterraneo della tubazione, ovvero, dotando la recinzione di un cancelletto, di consegnarne una chiave ai ricorrenti; ed, altresi', di rimuovere alcuni alberi che erano stati dal Marini piantati in corrispondenza del tracciato della tubazione ed avevano impedito la manutenzione e la riparazione della stessa; e, con coeva ordinanza, il tribunale rimise le parti innanzi all'istruttore, per 'espletamento di ulteriore attivita' probatoria in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti. 2. Osservo', tra l'altro il tribunale: a) che era risultato provato che il Marini aveva recintato il suo fondo, gravato della servitu' di acquedotto, impedendo l'accesso ai proprietari del fondo dominante, sibbene la conduttura della quale essi usufruivano avesse bisogno di essere sostituita; b) che il Marini, ancorche' consapevole del pregiudizio arrecato agli attori, correlato all'interruzione dei lavori di sostituzione dei tubi, aveva persistito nel diniego di accesso al suo fondo; c) che tra le facolta' attribuite ai proprietari del fondo dominante rientrava quella di accedere al fondo servente per eseguire controlli e la manutenzione e la sostituzione dei tubi; d) che il comportamento del Marini aveva integrato l'elemento materia del denunciato spoglio e che parimenti ricorreva l'elemento subbiettivo, essendo l'animus spoliandi rivelato dalla volontaria recinzione del fondo, dal piantamento degli alberi in corrispondenza della tubazione e dal successivo e persistente diniego di accesso opposto ai proprietari del fondo dominante; e) che, accertato il danno derivato agli attori, posto che gli ortaggi da loro coltivati erano rimasti privi di acqua, la causa doveva proseguire per la determinazione del quantum debeatur. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il Marini, sulla base di sei motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia errata disamina della situazione di fatto, in relazione agli artt. 1064, 1065, 1067, 1968 e 1170 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della causa, per avere il tribunale erroneamente ritenuto ricorrere l'animus spoliandi di esso ricorrente e che la recinzione del fondo avesse comportato lo spoglio della servitu' di acquedotto ed, in particolare, per aver erroneamente ritenuto che la servitu di acquedotto comportasse necessariamente anche la facolta' di acceso nel fondo alieno; nella specie, infatti, gli istanti avrebbero potuto controllare lo stato della tubazione ed operare qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione o sostituzione della stessa dall'esterno (cioe' dal fondo dominante) trattandosi di una minuscola zona interessata dalla servitu'; ed, inoltre, esso ricorrente non aveva mai negato ai vicini l'accesso al suo fondo mentre, per altro aspetto, la presenza delle piante non aveva arrecato alcuna turbativa. Con il secondo motivo il Marini denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado realizzato il suo convincimento mediante un'errata valutazione delle risultanze probatorie ed, in particolare, per non aver considerato che esso Marini aveva diritto di recintare il suo fondo senza che dalla recinzione derivasse apprezzabile diminuzione per l'utilita' del fondo dominante; il tribunale, inoltre, equivocando sulla natura e sui limiti della servitu' di acquedotto, aveva erroneamente ritenuto che essa potesse consentire anche il passaggio sul terreno alieno, nella previsione che in futuro fossero necessari lavori sul terreno medesimo; egli, infine, era pronto a dare il suo consenso per tale necessario passaggio. Con il terzo motivo il Marini denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1064 c.c. nonche' erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che tra gli adminicula della servitu' di acquedotto vi fosse anche la facolta' di accedere liberamente al fondo servente; nella specie, invece, l'accesso non era indispensabile, esso ricorrente aveva recintato il fondo ma non aveva impedito l'esercizio della servitu', giacche' tutte le attivita' di controllo e le necessarie riparazioni potevano essere effettuate anche senza accedere al terreno gravato della servitu'. Le tre censure, connesse ed interdipendenti, vanno esaminate congiuntamente. Esse non sono fondate. Osserva la corte che la valutazione dei fatti e delle prove rientra nella competenza istituzionale del giudice del merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se immune da errori o da incongruenze logiche; e che anche l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti della azione di reintegrazione (quanto, in particolare, allo spoglio ed all'animus spoliandi) comporta un'indagine di merito che si sottrae al sindacato di legittimita' della corte di cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici: laddove, nel caso di specie, con appagante motivazione, il tribunale ha indicato i motivi del suo convincimento in ordine sia al pregresso possesso esercitato dai proprietari del fondo dominante che al successivo spoglio consumato dal proprietario di quello servente, con la piena consapevolezza di agire contro la volonta' dei possessori e di sostituirsi ad essi; per vero in punto di fatto il tribunale ha motivatamente ritenuto che per l'esercizio della servitu' di acquedotto fosse necessario (anche per il controllo e la sostituzione della conduttura fatiscente) accedere al fondo alieno e che un concreto e rilevante impedimento all'esercizio del diritto e del possesso fosse costituito sia dalla recinzione del fondo medesimo (senza la creazione di un varco o di un cancello lungo il confine) sia dal piantamento degli alberi proprio in corrispondenza della conduttura, i quali con il loro ingombro fuori terra ed il groviglio delle radici sotto terra avrebbero impedito ogni intervento di manutenzione o di sostituzione della tubazione interrata. Osserva peraltro la corte che se e' vero che il divieto imposto al proprietario del fondo servente di compiere atti diretti a diminuire la utilitas di quello dominante non fa venir meno i poteri dominicali ed, in particolare, la facolta' di recintare il fondo servente, nondimeno la recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante (e quello del possessore) non vengano ne' limitati ne' impediti, giusta quanto espressamente dispone l'art. 1064, comma 2 , c.c.; che, inoltre, la servitu' di acquedotto comprende la facolta' (quale adminiculum servitutis) di accedere al fondo servente e di passare lungo i canali e le tubazioni dell'acqua, al fine di controllarne lo stato, operare i necessari spurghi o procedere alle riparazioni occorrenti ed indispensabili per il conseguimento dell'utilita' in cui essa si sostanzia; che, pertanto, non essendo il possesso di una servita' di acquedotto limitato al godimento della parte della conduttura insistente nel fondo dominante ma estendendosi esso anche ai manufatti od alle opere siti in quello servente ed a tutto cio' che sia necessario per l'esercizio della servitu', gli atti comunque diretti ad impedire od a limitare l'afflusso di acqua al fondo dominante, da chiunque e comunque compiuti, costituiscono spoglio o turbativa del possesso, contro i quali e' data al possessore la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c. La ricorrenza dell'animus spoliandi (negato dal ricorrente) al fine dell'esperibilita' dell'azione possessoria di reintegrazione, e' insita nella consapevolezza dell'agente di aver operato contro la volonta', espressa o presunta, del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, mentre resta a tal fine irrilevante la soggettiva opinione di aver sovvertito detta situazione in attuazione di un diritto proprio od altrui, tenendo anche conto che le azioni possessorie tutelano il jus possessionis pur se in contrasto con un asserto jus possidendi. 2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 277 e 279 c.p.c., per avere erroneamente il tribunale disposto la rimessione della causa innanzi all'istruttore per ulteriore attivita' probatoria in ordine al risarcimento del danno; infatti gli appellanti non avevano chiesto l'ammissione di mezzi di prova e la domanda di condanna dell'appellato al risarcimento del danno in loro favore doveva essere respinta, la decisione del tribunale era pertanto affetta da ultrapetizione. Anche questa censura non e' fondata. Avendo i ricorrenti, sia in primo che in secondo grado, insistito per la condanna dello spogliatore al risarcimento del danno (instando anche per la nomina di un consulente tecnico di ufficio), ben poteva il tribunale ex art. 279 c.p.c., ritenendo nell'an la ricorrenza del danno, connesso alla perdita dei prodotti agricoli per mancanza dell'acqua, pronunciare sentenza non definitiva e rimettere la causa innanzi all'istruttore per l'ulteriore corso istruttorio. Osserva peraltro la corte, nel solco di un consolidato e condiviso indirizzo, che e' consentito al giudice che abbia provveduto in ordine al'an debeatur e sia stato chiamato, nello stesso processo, a provvedere anche in ordine al quantum, di fissare con sentenza non definitiva la responsabilita' per i danni e di rinviare ogni altra pronuncia in ordine alla quantificazione del danno all'esito della consulenza tecnica da disporre sui vari punti controversi; e che la consulenza d'ufficio, essendo strumento di ausilio del giudice, e' sottratta alla disponibilita' delle parti e rimessa al prudente apprezzamento del giudice: si' che l'esercizio di tale potere, adeguatamente motivato, non e' suscettibile di riesame in sede di legittimita'. 3. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 277, comma 1 , c.c. e vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza, per avere il tribunale erroneamente ordinato la rimozione delle piante, esistenti nel fondo servente e sopra il tracciato della tubazione, senza apposita domanda di parte. La censura non e' fondata, avendo gli istanti chiesto al giudice di essere reintegrati nel possesso e cioe' di essere autorizzati ad entrare nel fondo alieno e di poter controllare e sostituire il tubo fatiscente, laddove in punto di fatto il giudice stesso ha ritenuto che la reintegra in possesso potesse essere concretamente attuata solo rimuovendo le piante (che con le radici e la parte fuori terra impedivano concretamente di accedere alla tubazione). 4. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1168 c.c., per avere erroneamente il tribunale ritenuto come prova della volonta' di spoglio di esso Marini il fatto che egli aveva messo a dimora le piante, non considerando che le stesse erano state piantate da molti anni; peraltro se la presenza delle medesime avesse costituito elemento materiale dello spoglio, ne sarebbe derivata la tardivita' dell'azione di reintegrazione, si' come proposta, giacche', in cado di spoglio consumato con piu' atti (nella specie piantagioni e recinzione) l'anno per l'esperimento dell'azione decorre dal primo atto e nella specie egli avrebbe potuto provare che il piantamento degli alberi era stato effettuato molti anni prima. La censura non e' fondata, rilevato che il tribunale ha ritenuto motivatamente che lo spoglio fosse stato consumato sia mediante la recente recensione del fondo servente, senza la possibilita' di accesso ai possessori, sia mediante il piantamento degli alberi; e che la questione in ordine alla tardivita' del ricorso per reintegrazione rispetto all'epoca di messa a dimora delle piante da frutto e' stata inammissibilmente proposta per la prima volta in sede di legittimita' e non puo' pertanto formare oggetto di esame da parte della corte. 5. Consegue che il ricorso, cosi' come proposto, deve essere rigettato. il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese del giudizio, all'uopo liquidate in complessive L. 2.685.100, in esse comprese L. 2.500.000 per onorari di avvocato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in complessive L. 2.685.100, in esse comprese L. 2.500.000 per onorari di avvocato. Cosi' deciso in Roma, il 28 maggio 1993.
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