Nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitu'
coattiva in danno di un fondo gravato da usufrutto, la domanda va
proposta tanto nei confronti del nudo proprietario quanto
dell'usufruttuario del fondo preteso servente in veste di
litisconsorti necessari.
ANNO/NUMERO 2002 07541
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 21727/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Nicolina PANNUNZI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tripoli n.
38, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bombaci che la rappresenta e
difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
Eligia Pierina MORETTI, Anna Maria BENEDETTI, Franco BENEDETTI, Maria
Cristina BENEDETTI, Adalgisa BENEDETTI
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2918/99
pubblicata il 13.10.1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20.11.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per l'inammissibilita'
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.10.1992, Luigia (Eligia)
Pierina Moretti, premesso di essere proprietaria di un terreno
ubicato in agro di Canepina, localita' Mattella e premesso altresi'
che detto terreno non aveva accesso alla pubblica via essendo
possibile procurarsi tale accesso soltanto con eccessivo dispendio,
conveniva davanti al Tribunale di Viterbo Venturino Benedetti,
chiedendo la costituzione della servitu' coattiva a carico del fondo
del convenuto.
Si costituiva quest'ultimo, deducendo che il terreno
dell'attrice non fosse affatto intercluso e chiedendo quindi il
rigetto della pretesa avversaria o, in subordine, l'individuazione
del percorso meno gravoso per il proprio fondo.
Il giudice adito, con sentenza del 6.3/21.7.1997, in
accoglimento della domanda, dichiarava che il fondo attoreo risultava
intercluso, onde condannava gli eredi del Benedetti, frattanto
deceduto, a consentire alla Moretti la realizzazione del tracciato
stradale secondo le indicazioni fornite al riguardo dal consulente
tecnico dell'ufficio, determinando la misura dell'indennita' da
corrispondersi a cura della medesima.
Avverso la decisione, proponeva appello Anna Maria Benedetti,
quale erede di Venturino Benedetti, deducendo che il fondo attoreo
non fosse intercluso, che non sussistessero comunque le ragioni
addotte nell'atto di citazione e che risultassero errate le
conclusioni peritali anche in ordine all'ammontare dell'indennita'.
Resisteva nel grado la Moretti, la quale contestava la
fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza di prima comparizione, intervenivano nel giudizio
Maria Cristina Benedetti e Adalgisa Benedetti, quindi, in corso di
lite, Franco Benedetti e Nicolina Pannunzi: i primi due intervenuti
facevano rilevare che il terreno de quo era stato bonariamente
assegnato alla coerede Anna Maria Benedetti e chiedevano di essere
estromessi dal giudizio, mentre gli altri due eccepivano la nullita'
del procedimento di primo grado per difetto di notifica dell'atto
riassuntivo.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data
6.5/13.10.1999, respingeva il gravame e confermava l'impugnata
sentenza, assumendo per quanto interessa:
a) che la Pannunzi, deducendo di essere usufruttuaria del
terreno oggetto di causa, gia' di proprieta' del defunto coniuge
Venturino Benedetti e dagli eredi bonariamente assegnato
all'appellante, aveva eccepito la nullita' dell'intero giudizio di
primo grado per essere stata pretermessa, posto che la riassunzione
del processo (interrottosi per il decesso del medesimo Benedetti) era
stata notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi
nell'ultimo domicilio del de cuius, laddove tale riassunzione doveva
stimarsi inefficace siccome eseguita oltre un anno dopo la morte del
convenuto;
b) che, se da un lato era indiscutibile la tempestivita' della
richiesta di riassunzione la quale era avvenuta entro il semestre
contemplato dall'art. 305 c.p.c., era tuttavia altrettanto
indubitabile che la notifica agli eredi fosse stata eseguita oltre il
termine annuale previsto per la forma agevolata dall'art. 303,
secondo comma, c.p.c.;
c) che, tuttavia, la nullita' in questione era stata eccepita
dalla Pannunzi solo con la comparsa di intervento depositata in
cancelleria dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, onde la
suindicata eccezione risultava irricevibile in sede di gravame
siccome avanzata tardivamente, senza peraltro sottacere il fatto che
la costituzione in giudizio determinava la sanatoria degli eventuali
vizi attinenti alla regolarita' del contraddittorio.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la
Pannunzi, deducendo quattro motivi di impugnazione ai quali non
resiste alcuna delle parti intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere riconosciuta l'ammissibilita'
dell'odierno gravame, sul rilievo che, ai fini della legittimazione
ad impugnare, e' sufficiente, oltre alla soccombenza, la mera
assunzione formale della veste di parte primaria nel precedente grado
di giudizio, onde l'interveniente volontario in sede di appello, al
pari dell'attuale ricorrente, assume in tale giudizio la sopra
indicata qualita' ed e', quindi, legittimato a proporre ricorso per
cassazione, vuoi che le sue istanze siano state respinte nel merito,
vuoi che sia stata negata dalla sentenza di secondo grado la
legittimazione all'intervento o, come nella specie, la stessa
ammissibilita' di detto intervento (sotto il profilo
dell'intempestivita' di quest'ultimo) ed egli impugni siffatta
pronuncia censurando la legittimita' della relativa declaratoria
(Cass. Sezioni unite 16 maggio 1973, n. 1382; Cass. 19 marzo 1979, n.
1592).
Cio' posto, con il primo motivo di gravame lamenta la ricorrente
violazione e falsa applicazione degli artt. 268 e 344 c.p.c.,
denunziando che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che al
litisconsorte necessario sia preclusa la possibilita' di intervenire
nel giudizio di appello oltre l'udienza di precisazione delle
conclusioni, non avendo il legislatore stabilito alcun limite
temporale all'attivita' del terzo il quale intervenga appunto nel
suindicato giudizio per l'integrazione del contraddittorio.
Il motivo non e' fondato.
Al riguardo, infatti, giova notare:
a) che, se l'art. 354 c.p.c., in caso di inosservanza dell'art.
102 c.p.c. nella quale sia incorso il primo giudice, impone al
giudice di appello di rimettere la causa allo stesso primo giudice,
segno e' questo, come afferma autorevole dottrina, che il
litisconsorte necessario pretermesso puo' intervenire volontariamente
in grado di appello, ancorche' siffatta iniziativa non si inserisca
nel quadro dell'art. 344 c.p.c. dal momento che l'integrazione del
contraddittorio si realizza non in secondo grado, ma davanti al primo
giudice, cui la causa e' rimessa ove pure il litisconsorte sia
intervenuto in appello (salvo che il medesimo litisconsorte dichiari
di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di prime cure:
Cass. 26 aprile 1993, n. 4883; Cass. 16 settembre 1995, n. 9781;
Cass. 25 giugno 1997, n. 5674);
b) che, peraltro, tale intervento non e' piu' consentito dopo
che l'istruttore abbia rimesso la causa al collegio (Cass. 4 maggio
1963, n. 1104; Cass. 6 dicembre 1974, n. 4056), atteso che la norma
del corrispondente tenore contenuta nel primo comma dell'art. 268
c.p.c. (il quale, ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, come da ultimo modificato dall'art. 9 del decreto legge 18
ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni nella legge 20
dicembre 1995, n. 534, e' applicabile ai giudizi pendenti alla data
del 30.4.1995, al pari dell'attuale che risulta incardinato il
"16.10.1992" nel testo anteriore alla novella introdotta dall'art. 28
della suddetta legge n. 353 del 1990) forma oggetto di espresso
richiamo, senza palesarsi incompatibile con la disciplina speciale
del giudizio di appello, da parte del disposto dell'art. 359 c.p.c.,
la' dove quest'ultimo, per i procedimenti di secondo grado davanti
alla Corte o al tribunale, rinvia alle norme relative al procedimento
di primo grado davanti al tribunale medesimo;
c) che, del resto, altro e' il termine generale entro cui deve
stimarsi consentito l'intervento volontario in appello, valido anche
per il litisconsorte necessario pretermesso, altro e' il fatto che
l'art. 268, ultimo comma, c.p.c. (nel testo previgente, come sopra
illustrato, applicabile ai procedimenti di secondo grado in forza del
rinvio contenuto nel gia' citato art. 359 c.p.c.) consenta al terzo
il quale comparisca volontariamente per l'integrazione del
contraddittorio di compiere atti che non siano piu' consentiti alle
parti, cio' stando a significare semplicemente che la posizione
processuale del terzo, la' dove quest'ultimo intervenga in giudizio
tardivamente (ovvero dopo la prima udienza), e' diversa a seconda che
lo stesso non sia oppure sia litisconsorte necessario, nel senso
esattamente che il primo deve accettare la causa nella fase e nello
stato in cui la trova al momento dell'intervento essendogli precluse
le attivita' precluse alle parti, mentre il secondo, risultando parte
necessaria del processo, conserva i propri diritti difensivi senza
incorrere nelle preclusioni e nelle decadenze gia' verificatesi per
le parti originarie e puo' quindi, anche ad istruttoria ultimata,
compiere atti che alle altre parti non sarebbero piu' consentiti
(Cass. 17 giugno 1964, n. 1539; Cass. 7 gennaio 1966, n. 125; Cass.
17 maggio 1969, n. 1703; Cass. 12 giugno 1986, n. 3907), fermo
restando, tuttavia, che, salvo il rispetto del principio teste'
enunciato, l'intervento in appello del litisconsorte necessario
pretermesso puo' comunque avere luogo, cosi' come in primo grado,
sino alla rimessione della causa dall'istruttore al collegio, ovvero
non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 352,
primo comma, c.p.c. (nel testo applicabile ai giudizi pendenti alla
data del 30.4.1995);
d) che del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale,
sulla base dell'incensurato presupposto di fatto che l'eccezione di
nullita' del giudizio di primo grado sia stata sollevata dalla
Pannunzi "solo con la comparsa di intervento depositata in
cancelleria il 16.9.1998 e, dunque, dopo la precisazione delle
conclusioni avvenuta all'udienza del 9.4.1998" nonche' sulla base del
principio (conforme a quanto sopra illustrato) secondo cui nel
giudizio di appello la facolta' di intervento dei terzi puo' essere
esercitata sino a quando non vengano precisate le conclusioni, ha
tratto il convincimento dell'irricevibilita' in sede di gravame della
suddetta eccezione "perche' avanzata tardivamente".
Occorre, quindi, affrontare l'esame del terzo motivo di
impugnazione, il quale involge una questione, peraltro connessa a
quella oggetto del primo motivo, che riveste carattere pregiudiziale.
Con tale motivo, lamenta la ricorrente violazione e falsa
applicazione dell'art. 102 c.p.c., deducendo di essere stata
totalmente pretermessa nel procedimento di primo grado davanti al
Tribunale di Viterbo e denunziando percio' che, in quella sede, non
tutte le parti necessarie siano risultate presenti.
Il motivo e' fondato.
Conviene al riguardo osservare innanzi tutto che, malgrado
l'intervento volontario spiegato in appello dalla Pannunzi fosse
intempestivo, secondo quanto dianzi illustrato trattando del
precedente motivo, la Corte di merito poteva e doveva affrontare
d'ufficio (Cass. 18 ottobre 1974, n. 2922; Cass. 3 luglio 1978, n.
3282; Cass. 9 ottobre 1979, n. 5236; Cass. 8 marzo 1984, n. 1628;
Cass. 3 febbraio 1989, n. 693; Cass. 5 agosto 1996, n. 7119) l'esame
della questione relativa all'integrita' del contraddittorio, in seno
al giudizio di primo grado, nei riguardi dell'odierna ricorrente,
avendo del resto la stessa Corte specificatamente rilevato, con
incensurato apprezzamento, per un verso, che la richiesta di
riassunzione e' stata tempestiva "perche' avvenuta entro il semestre
contemplato dall'art. 305 c.p.c." (ovvero, a fronte dell'interruzione
del processo dichiarata all'udienza collegiale del 4.7.1996, dietro
deposito del relativo ricorso in data 10.10.1996 e 30.10.1996 con
successiva notifica il 4.11.1996 agli eredi del convenuto unitamente
al pedissequo provvedimento presidenziale), ma, per altro verso, che
"la notifica agli eredi e' avvenuta oltre il termine annuale previsto
per la forma agevolata dall'art. 303 2^ c. CPC", con cio' solo
implicitamente riconoscendo che tale notifica, effettuata
tardivamente essendo il de cuius Venturino Benedetti deceduto il
3.2.1995, sia stata compiuta "collettivamente ed impersonalmente" e
che, quindi, non sia stata effettuata personalmente alla Pannunzi, la
quale, cosi', non figura evocata nel giudizio di primo grado.
Quest'ultima, peraltro, risultando essere, attraverso la stessa
denunzia di successione versata in atti sin dalla prima udienza
dell'8.1.1998 tenutasi in grado di appello, usufruttuaria
dell'immobile oggetto di causa in forza del testamento redatto dal
medesimo Venturino Benedetti, non puo' certo dirsi, innanzi tutto,
"erede" di quest'ultimo e, come tale, litisconsorte necessaria, nel
giudizio di primo grado, per ragioni di ordine processuale legate
appunto al possesso di siffatta qualita' (Cass. 2 agosto 1995, n.
8452; Cass. 26 settembre 1996, n. 8492; Cass. 25 gennaio 1997, n.
779; Cass. 14 maggio 1999, n. 4762; Cass. 18 maggio 2000, n. 6480;
Cass. 17 aprile 2001, n. 5603), essendo noto che, nell'ipotesi in cui
le disposizioni di ultima volonta' prevedano l'attribuzione
dell'usufrutto vitalizio ad un soggetto diverso da quello al quale e'
attribuita la nuda proprieta' e non sia del resto ravvisabile una
sostituzione fedecommissaria, la veste di erede compete soltanto a
quest'ultimo, ovvero al nudo proprietario e non anche
all'usufruttuario (Cass. 26 gennaio 1976, n. 251; Cass. 26 luglio
1977, n. 3342; Cass. 15 febbraio 1979, n. 986; Cass. 2 luglio 1991,
n. 7267; Cass. 21 giugno 1995, n. 7035; Cass. 17 aprile 2001, n.
5604).
Occorre, quindi, secondariamente apprezzare se la necessita'
dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna
ricorrente possa ravvisarsi, ai fini dell'applicazione in questa sede
dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c., per effetto della stessa
(sola) qualita', in capo alla Pannunzi, di usufruttuaria del bene
immobile nei cui confronti e' stata ex adverso domandata la
costituzione della servitu' coattiva di passaggio.
Al riguardo, questa Corte, in altra non recente pronuncia (Cass.
8 novembre 1974, n. 3441), ha affermato che, malgrado una simile
domanda, la quale presuppone l'inesistenza del diritto in re aliena,
postuli l'emanazione di una sentenza costitutiva, non e' tuttavia
richiesto che il relativo giudizio debba necessariamente svolgersi
anche nei confronti dell'usufruttuario del fondo servente,
segnatamente assumendo:
a) che l'art. 1012, secondo comma, c.c. impone all'usufruttuario
il quale intenda far riconoscere l'esistenza delle servitu' a favore
del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul
fondo medesimo di chiamare in giudizio il proprietario;
b) che la norma sopra richiamata trae la sua giustificazione dal
particolare contenuto che caratterizza l'estensione del diritto di
usufrutto rispetto al diritto di proprieta' e dalla correlativa
esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilita'
al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al
giudizio, contrasterebbe con la particolare finalita' di accertare
una condicio o qualitas fundi cui i giudicati stessi sono preordinati
(Cass. 12 maggio 1971, n. 1375);
c) che nella contraria ipotesi in cui, nei riguardi del
proprietario, sia promossa un'azione per costituire sul fondo una
servitu' coattiva, e' da escludere invece la necessita' della
presenza in giudizio dell'usufruttuario, dal momento che, nel
suddetto giudizio, non si controverte affatto circa l'esistenza del
diritto di quest'ultimo, laddove, se dall'esito della controversia
dovesse scaturire una limitazione all'esercizio del suo diritto di
godimento di tale fondo, questa non sarebbe altro che un effetto
riflesso dell'imposizione di un peso sul fondo medesimo e, quindi,
della limitazione dei diritti del proprietario che egli, in quanto
usufruttuario, e' costretto a subire.
Ritiene il Collegio, sulla base di un riesame della questione
che tenga conto altresi' delle osservazioni di segno opposto
formulate in dottrina, di non poter condividere la decisione sopra
illustrata.
Al riguardo, giova muovere dal doveroso rilievo, cosi'
allargando il panorama giurisprudenziale appena adombrato, secondo
cui questa Corte ha avuto modo di affermare in materia:
a) che, determinando la servitu' un rapporto tra fondi di cui
uno fornisce utilita' all'altro, la legittimazione processuale,
attiva e passiva, nei giudizi ove viene in contestazione l'esistenza
di detto rapporto, compete a coloro che, al momento della domanda,
sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente
avvantaggiate e svantaggiate dalla servitu' medesima, laddove, pero',
quando il godimento completo del bene, cui si riferisce in linea di
vantaggio o svantaggio la controversa situazione di servitu', spetta
non al proprietario ma al titolare del diritto di usufrutto, a detto
soggetto si estende la legittimazione processuale, attiva e passiva,
ai sensi dell'art. 1012, secondo comma, c.c., il quale, legittimando
espressamente l'usufruttuario alle azioni per far riconoscere
l'esistenza delle servitu' a favore del fondo (confessoria
servitutis) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare
sul fondo medesimo (negatoria servitutis), implica di per se' che lo
stesso usufruttuario sia legittimato passivamente rispetto
all'esperimento delle azioni nelle quali egli lo e' attivamente,
ovvero rispetto alle azioni intentate dai terzi per far riconoscere
l'esistenza di servitu' o far dichiarare l'inesistenza di servitu'
concernenti fondi di cui detti terzi siano proprietari, salvo
l'onere, in base alla norma dianzi citata, di chiamare in causa il
proprietario che, quindi, deve partecipare al giudizio come
litisconsorte necessario (Cass. 29 gennaio 1983, n. 819; Cass. 22
aprile 1992, n. 4808; nonche' Cass. 20 marzo 1964, n. 632; Cass. 26
ottobre 1973, n. 2777; Cass. 15 luglio 1974, n. 2122: Cass. 24 luglio
1976, n. 2968);
b) che il fine specifico della norma contenuta nel secondo comma
dell'art. 1012 c.c. deve essere individuato nella necessita' di
consentire l'opponibilita' al nudo proprietario del giudicato reso
nei confronti dell'usufruttuario, attesa l'inutilita', altrimenti, di
un giudicato destinato, siccome reso in assenza del medesimo
proprietario ed a quest'ultimo percio' inopponibile, ad avere
efficacia soltanto temporanea (Cass. 11 gennaio 1967, n. 106; Cass. 8
maggio 1981, n. 3004), ovvero legata, in relazione alla durata
dell'usufrutto (art. 979 c.c.), al termine dell'usufrutto stesso,
tanto vero che la questione, postasi nel silenzio del codice del
1865, era stata risolta dalla dottrina nel senso di riconoscere
l'opponibilita' di detto giudicato al dominus soltanto qualora, di
fatto, l'usufruttuario lo avesse evocato in causa;
c) che, tuttavia, simili ragioni non ricorrono, invece, nella
diversa ipotesi in cui l'azione confessoria o negatoria servitutis
venga esperita dal nudo proprietario o nei confronti del nudo
proprietario senza che al relativo giudizio venga chiamato a
partecipare anche l'usufruttuario del fondo attivamente o
passivamente gravato dalla servitu' stessa, in quanto, se e' vero
che, in applicazione dei limiti soggettivi del giudicato, questo, il
quale verra' a formarsi in un caso del genere a conclusione del
relativo giudizio, non potra' mai pregiudicare i diritti
dell'usufruttuario medesimo e potra' quindi restare privato di una
parte dei suoi effetti per tutta la durata dell'usufrutto, e' anche
vero che esso non soltanto risulta virtualmente idoneo a produrre
tutti i suoi effetti nel momento in cui verra' meno il diritto di
usufrutto, ma potra', in ipotesi, realizzare anche altri eventuali
effetti ancor prima di tale momento (evitando, ad esempio, che
nell'inerzia dell'usufruttuario si estingua per prescrizione una
servitu' negativa, o per il cui esercizio non necessiti il fatto
dell'uomo, che esista a favore del fondo gravato da usufrutto, ovvero
impedendo, durante il periodo in cui perdura l'usufrutto stesso, che
venga usucapita dal proprietario del contiguo immobile una servitu'
di prospetto che venga indebitamente esercitata a carico del fondo su
cui insiste l'usufrutto), onde, in conclusione, la mancata
partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo servente
potra' comportare soltanto che la sentenza, non potendo pregiudicarne
i diritti, restera' inopponibile al predetto usufruttuario e non
sara' in grado di produrre effetti che siano lesivi dei medesimi
diritti sino all'estinzione dell'usufrutto, rimanendo cosi'
insuscettibile di venire eseguita prima che tale diritto sia cessato
(Cass. 1375/71, cit.).
Tanto premesso, si osserva nella specie che, qualora venga
proposta domanda di costituzione di una servitu' coattiva (nella
specie, di passaggio), sia indubitabile, secondo quanto e' dato
ricavare dagli artt. 1051 e 1077 c.c. nonche' dall'art. 1078 c.c.
(la' dove dispone che le servitu' costituite dall'usufruttuario a
favore del fondo non si estinguono con la fine dell'usufrutto), che
detta servitu', venendo imposta affinche' sopperisca "sempre" ai
bisogni del fondo, non possa chiedersi ad altri che al proprietario,
giusta l'affermazione di taluni autori, rappresentando del resto la
proprieta', come affermato da altri, il diritto-base per eccellenza
cui possa inerire una servitu' di qualsiasi natura, la quale e'
notoriamente una limitazione propria dell'ampio dominio generale che
spetta al proprietario del fondo servente o che tale si pretende.
Ove, pero', quest'ultimo risulti gravato da usufrutto, resta da
risolvere il quesito circa la necessita' o meno che al giudizio
partecipi altresi' l'usufruttuario e che il medesimo, salva se del
caso l'applicazione del secondo comma dell'art. 102 c.p.c. (e,
semmai, in grado di appello, del primo comma dell'art. 354 c.p.c.),
sia quindi evocato in causa unitamente al nudo proprietario.
Al riguardo, non e' parimenti dubitabile che, qualora non venga
chiamato in giudizio l'usufruttuario del fondo che si assume servente
ed il contraddittorio non venga integrato a norma del richiamato art.
102, secondo comma, c.p.c., la sentenza emanata non produca effetti
verso lo stesso usufruttuario, rimasto estraneo al processo, ovvero
non nuoccia ne' giovi a costui non facendo "stato" nei suoi
confronti, dal momento che, come segnalato in dottrina, sebbene
l'usufruttuario sia un avente causa del nudo proprietario siccome
titolare di un diritto "dipendente" da quello del dominus, egli
tuttavia diviene titolare di un diritto proprio, che rimane autonomo
e distinto da quello del proprietario non dipendendo piu' dal
medesimo, onde resta insensibile alle vicende che esso attraversa,
comprese le relative sentenze pronunciate in merito, laddove, del
resto, l'avente causa e' vincolato dal giudicato formatosi verso il
suo autore solo se detto giudicato e' anteriore al proprio acquisto,
cosicche', supponendosi la decisione emanata dopo la costituzione
dell'usufrutto, non puo' operare l'art. 2909 c.c..
Occorre, quindi, determinare se una pronuncia del genere possa
stimarsi inutiliter data, ovvero sia tale, secondo il consolidato
orientamento che ravvisa in una ipotesi siffatta la sussistenza degli
estremi del litisconsorzio necessario, da risultare inidonea a
produrre effetti di diritto sostanziale persino nei confronti delle
parti del processo, siccome resa nei confronti solo di alcuno dei
partecipanti ad un rapporto giuridico plurisoggettivo, nel quale i
nessi tra i diversi soggetti, nonche' tra questi e l'oggetto comune,
costituiscano un insieme unitario, la cui integrita' condizioni ogni
vicenda del rapporto medesimo, di guisa che esso risulti immutabile,
nella sua essenza come nelle configurazioni accidentali, senza la
partecipazione di tutti i titolari, non potendo detto rapporto
esistere ed atteggiarsi se non in modo identico nei confronti di
tutti i suoi soggetti (Cass. 12 marzo 1976, n. 876; Cass. 24 maggio
1978, n. 2615; Cass. 23 novembre 1979, n. 6145; Cass. 9 novembre
1981, n. 5934).
In questo senso, ribadito come nella specie si verta in materia
di tutela "costitutiva" (di servitu' coattiva di passaggio) la quale,
quindi, non puo' non produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i
titolari di diritti reali (proprieta' ed usufrutto) sul fondo che si
pretende servente, giova osservare, secondo quanto rilevato anche
dalla prevalente dottrina con argomentazioni evidentemente
estensibili al lato "passivo" del rapporto, identiche essendone le
ragioni, che il secondo comma dell'art. 012 c.c. consente:
a) di chiarire vuoi che l'azione alla quale l'usufruttuario e'
legittimato e' quella di servitu' (confessoria servitutis) e non
quella di usufrutto (confessoria usus fructus), vuoi che
l'usufruttuario non e' mai titolare esclusivo della servitu', salvo
semmai di quella che abbia acquistato egli stesso e che debba
estinguersi con l'estinzione dell'usufrutto, riferendosi infatti la
norma genericamente alle servitu' a favore del fondo, laddove, del
resto, la norma stessa implica che il nudo proprietario sia
considerato titolare attuale, e non futuro, della servitu', dal
momento che sarebbe bastato altrimenti escludere l'efficacia verso il
dominus delle sentenze pronunciate nei confronti dell'usufruttuario e
consentire al primo di intervenire nel processo quando lo avesse
ritenuto opportuno per la salvaguardia delle proprie ragioni;
b) di chiarire altresi', prevedendo espressamente la necessita'
della partecipazione al giudizio altresi' del nudo proprietario, che
l'usufruttuario non e' ne' il rappresentante legale ne' il sostituto
processuale del dominus, dal momento che non fa valere il diritto di
quest'ultimo, ma un diritto proprio, per quanto condizionato al
diritto dell'altro;
c) di ritenere, in definitiva, che l'usufruttuario, lungi dal
risultare usufruttuario della servitu' in quanto quest'ultima e' uno
di quei diritti che, come non ammettono la divisione per quote
venendo divisa orizzontalmente fra piu' titolari, cosi' non ammettono
una scissione "verticale" del loro contenuto, in maniera che una
parte possa spettare al nudo proprietario e l'altra
all'usufruttuario, sia "contitolare" della servitu' medesima, secondo
quanto si evince altresi' dalle prime parole dell'art. 1079 c.c. ("Il
titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio..."),
onde, se l'usufruttuario puo' fare altrettanto, segno e' questo che
anch'egli risulta titolare della servitu';
d) di assimilare, percio', la posizione del proprietario e
dell'usufruttuario a quella dei condomini (la' dove e' noto il
consolidato orientamento giurisprudenziale che reputa sussistere
un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui venga chiesta
la costituzione di una servitu' di passaggio coattivo in danno di un
fondo appartenente pro indiviso a piu' soggetti, ritenendosi cioe'
che la domanda vada proposta nei confronti di tutti i detti condomini
nella veste appunto di litisconsorti necessari: Cass. 10 gennaio
1968, n. 54; Cass. 2 ottobre 1968, n. 3064; Cass. 11 ottobre 1969, n.
3287; Cass. 26 gennaio 1976, n. 250; Cass. 10 settembre 1980, n.
5222; Cass. 26 gennaio 1995, n. 941; Cass. 24 febbraio 1995, n.
2124), postulandosi cosi' che il giudicato non possa non avere
efficacia per tutti e due, essendo inammissibile che, quando vi siano
due titolari della stessa servitu', uno agisca anche per l'altro o,
quanto meno, per se' stesso, con la conseguenza che l'altro possa
promuovere la stessa azione in un momento successivo.
Tanto basta a disattendere altresi' l'assunto secondo cui, nella
specie, non vengono proposte domande concernenti l'usufrutto, cosi'
da ricavarne la conclusione che la partecipazione dell'usufruttuario
al giudizio sia meramente facoltativa (Cass. 22 luglio 1965, n.
1698), occorrendo d'altra parte sottolineare che la servitu' puo'
concretarsi, secondo l'espressa previsione dell'art. 1060 c.c. (nella
quale ricade senza dubbio la costituzione di una servitu' di
passaggio, capace di intaccare comunque la sfera di godimento del
fondo, a differenza di altre, del genere ad esempio di una servitu'
altius non tollendi, la' dove si ammetta che non rientri tra i poteri
dell'usufruttuario alzare il fabbricato presente sul fondo medesimo)
in una limitazione non soltanto del dominio, ma anche dell'usufrutto
costituito sul fondo gravato, onde il medesimo usufruttuario, quante
volte la servitu' sia suscettibile di comportare una siffatta
limitazione, come puo' denegare il proprio consenso alla relativa
imposizione ad opera del proprietario, ai sensi del richiamato art.
1060 c.c., essendo le manifestazioni di volonta' di ambedue elementi
essenziali e di uguale valore del negozio costitutivo della
suindicata servitu', cosi' deve essere chiamato in giudizio insieme
con il dominus ove tale costituzione sia richiesta in via coattiva da
un terzo, allo scopo di evitare che resti estraneo a detto giudizio
lo stesso soggetto che, con riferimento alla materia controversa
quale determinata dalla domanda dell'attore, risulti essere
passivamente legittimato siccome partecipe del rapporto litigioso
dedotto, rendendo percio' necessaria la sua presenza nel processo,
atteso che, stante l'unitarieta' (di nuovo) del menzionato rapporto,
la sentenza non puo' non esplicare efficacia anche nei confronti di
lui.
Pertanto, sul presupposto che nel giudizio di primo grado fosse
da integrare il contraddittorio nei riguardi dell'odierna ricorrente
ai sensi dell'art. 102, secondo comma, c.p.c., onde il giudice di
appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, ex art.
354, primo comma, c.p.c., riscontrando la relativa nullita' del
suddetto giudizio, occorre in questa sede fare applicazione del
disposto dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c., cosicche',
accogliendo il motivo di cui trattasi e ritenuti assorbiti gli altri,
l'impugnata sentenza va cassata in riferimento al motivo accolto, con
rinvio, anche ai fini delle spese tutte, al Tribunale di Viterbo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il terzo,
dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese tutte, al
Tribunale di Viterbo.
Cosi' deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 mag
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