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Servitù coattive

Nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitu' coattiva in danno di un fondo gravato da usufrutto, la domanda va proposta tanto nei confronti del nudo proprietario quanto dell'usufruttuario del fondo preteso servente in veste di litisconsorti necessari. ANNO/NUMERO 2002 07541 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 21727/1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANGELO GRIECO - Presidente - Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere - Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere - Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere - Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: Nicolina PANNUNZI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tripoli n. 38, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bombaci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro Eligia Pierina MORETTI, Anna Maria BENEDETTI, Franco BENEDETTI, Maria Cristina BENEDETTI, Adalgisa BENEDETTI - intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2918/99 pubblicata il 13.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 16.10.1992, Luigia (Eligia) Pierina Moretti, premesso di essere proprietaria di un terreno ubicato in agro di Canepina, localita' Mattella e premesso altresi' che detto terreno non aveva accesso alla pubblica via essendo possibile procurarsi tale accesso soltanto con eccessivo dispendio, conveniva davanti al Tribunale di Viterbo Venturino Benedetti, chiedendo la costituzione della servitu' coattiva a carico del fondo del convenuto. Si costituiva quest'ultimo, deducendo che il terreno dell'attrice non fosse affatto intercluso e chiedendo quindi il rigetto della pretesa avversaria o, in subordine, l'individuazione del percorso meno gravoso per il proprio fondo. Il giudice adito, con sentenza del 6.3/21.7.1997, in accoglimento della domanda, dichiarava che il fondo attoreo risultava intercluso, onde condannava gli eredi del Benedetti, frattanto deceduto, a consentire alla Moretti la realizzazione del tracciato stradale secondo le indicazioni fornite al riguardo dal consulente tecnico dell'ufficio, determinando la misura dell'indennita' da corrispondersi a cura della medesima. Avverso la decisione, proponeva appello Anna Maria Benedetti, quale erede di Venturino Benedetti, deducendo che il fondo attoreo non fosse intercluso, che non sussistessero comunque le ragioni addotte nell'atto di citazione e che risultassero errate le conclusioni peritali anche in ordine all'ammontare dell'indennita'. Resisteva nel grado la Moretti, la quale contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. All'udienza di prima comparizione, intervenivano nel giudizio Maria Cristina Benedetti e Adalgisa Benedetti, quindi, in corso di lite, Franco Benedetti e Nicolina Pannunzi: i primi due intervenuti facevano rilevare che il terreno de quo era stato bonariamente assegnato alla coerede Anna Maria Benedetti e chiedevano di essere estromessi dal giudizio, mentre gli altri due eccepivano la nullita' del procedimento di primo grado per difetto di notifica dell'atto riassuntivo. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 6.5/13.10.1999, respingeva il gravame e confermava l'impugnata sentenza, assumendo per quanto interessa: a) che la Pannunzi, deducendo di essere usufruttuaria del terreno oggetto di causa, gia' di proprieta' del defunto coniuge Venturino Benedetti e dagli eredi bonariamente assegnato all'appellante, aveva eccepito la nullita' dell'intero giudizio di primo grado per essere stata pretermessa, posto che la riassunzione del processo (interrottosi per il decesso del medesimo Benedetti) era stata notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, laddove tale riassunzione doveva stimarsi inefficace siccome eseguita oltre un anno dopo la morte del convenuto; b) che, se da un lato era indiscutibile la tempestivita' della richiesta di riassunzione la quale era avvenuta entro il semestre contemplato dall'art. 305 c.p.c., era tuttavia altrettanto indubitabile che la notifica agli eredi fosse stata eseguita oltre il termine annuale previsto per la forma agevolata dall'art. 303, secondo comma, c.p.c.; c) che, tuttavia, la nullita' in questione era stata eccepita dalla Pannunzi solo con la comparsa di intervento depositata in cancelleria dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, onde la suindicata eccezione risultava irricevibile in sede di gravame siccome avanzata tardivamente, senza peraltro sottacere il fatto che la costituzione in giudizio determinava la sanatoria degli eventuali vizi attinenti alla regolarita' del contraddittorio. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la Pannunzi, deducendo quattro motivi di impugnazione ai quali non resiste alcuna delle parti intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, innanzi tutto, essere riconosciuta l'ammissibilita' dell'odierno gravame, sul rilievo che, ai fini della legittimazione ad impugnare, e' sufficiente, oltre alla soccombenza, la mera assunzione formale della veste di parte primaria nel precedente grado di giudizio, onde l'interveniente volontario in sede di appello, al pari dell'attuale ricorrente, assume in tale giudizio la sopra indicata qualita' ed e', quindi, legittimato a proporre ricorso per cassazione, vuoi che le sue istanze siano state respinte nel merito, vuoi che sia stata negata dalla sentenza di secondo grado la legittimazione all'intervento o, come nella specie, la stessa ammissibilita' di detto intervento (sotto il profilo dell'intempestivita' di quest'ultimo) ed egli impugni siffatta pronuncia censurando la legittimita' della relativa declaratoria (Cass. Sezioni unite 16 maggio 1973, n. 1382; Cass. 19 marzo 1979, n. 1592). Cio' posto, con il primo motivo di gravame lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 268 e 344 c.p.c., denunziando che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che al litisconsorte necessario sia preclusa la possibilita' di intervenire nel giudizio di appello oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, non avendo il legislatore stabilito alcun limite temporale all'attivita' del terzo il quale intervenga appunto nel suindicato giudizio per l'integrazione del contraddittorio. Il motivo non e' fondato. Al riguardo, infatti, giova notare: a) che, se l'art. 354 c.p.c., in caso di inosservanza dell'art. 102 c.p.c. nella quale sia incorso il primo giudice, impone al giudice di appello di rimettere la causa allo stesso primo giudice, segno e' questo, come afferma autorevole dottrina, che il litisconsorte necessario pretermesso puo' intervenire volontariamente in grado di appello, ancorche' siffatta iniziativa non si inserisca nel quadro dell'art. 344 c.p.c. dal momento che l'integrazione del contraddittorio si realizza non in secondo grado, ma davanti al primo giudice, cui la causa e' rimessa ove pure il litisconsorte sia intervenuto in appello (salvo che il medesimo litisconsorte dichiari di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di prime cure: Cass. 26 aprile 1993, n. 4883; Cass. 16 settembre 1995, n. 9781; Cass. 25 giugno 1997, n. 5674); b) che, peraltro, tale intervento non e' piu' consentito dopo che l'istruttore abbia rimesso la causa al collegio (Cass. 4 maggio 1963, n. 1104; Cass. 6 dicembre 1974, n. 4056), atteso che la norma del corrispondente tenore contenuta nel primo comma dell'art. 268 c.p.c. (il quale, ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come da ultimo modificato dall'art. 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, e' applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30.4.1995, al pari dell'attuale che risulta incardinato il "16.10.1992" nel testo anteriore alla novella introdotta dall'art. 28 della suddetta legge n. 353 del 1990) forma oggetto di espresso richiamo, senza palesarsi incompatibile con la disciplina speciale del giudizio di appello, da parte del disposto dell'art. 359 c.p.c., la' dove quest'ultimo, per i procedimenti di secondo grado davanti alla Corte o al tribunale, rinvia alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale medesimo; c) che, del resto, altro e' il termine generale entro cui deve stimarsi consentito l'intervento volontario in appello, valido anche per il litisconsorte necessario pretermesso, altro e' il fatto che l'art. 268, ultimo comma, c.p.c. (nel testo previgente, come sopra illustrato, applicabile ai procedimenti di secondo grado in forza del rinvio contenuto nel gia' citato art. 359 c.p.c.) consenta al terzo il quale comparisca volontariamente per l'integrazione del contraddittorio di compiere atti che non siano piu' consentiti alle parti, cio' stando a significare semplicemente che la posizione processuale del terzo, la' dove quest'ultimo intervenga in giudizio tardivamente (ovvero dopo la prima udienza), e' diversa a seconda che lo stesso non sia oppure sia litisconsorte necessario, nel senso esattamente che il primo deve accettare la causa nella fase e nello stato in cui la trova al momento dell'intervento essendogli precluse le attivita' precluse alle parti, mentre il secondo, risultando parte necessaria del processo, conserva i propri diritti difensivi senza incorrere nelle preclusioni e nelle decadenze gia' verificatesi per le parti originarie e puo' quindi, anche ad istruttoria ultimata, compiere atti che alle altre parti non sarebbero piu' consentiti (Cass. 17 giugno 1964, n. 1539; Cass. 7 gennaio 1966, n. 125; Cass. 17 maggio 1969, n. 1703; Cass. 12 giugno 1986, n. 3907), fermo restando, tuttavia, che, salvo il rispetto del principio teste' enunciato, l'intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso puo' comunque avere luogo, cosi' come in primo grado, sino alla rimessione della causa dall'istruttore al collegio, ovvero non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 352, primo comma, c.p.c. (nel testo applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30.4.1995); d) che del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale, sulla base dell'incensurato presupposto di fatto che l'eccezione di nullita' del giudizio di primo grado sia stata sollevata dalla Pannunzi "solo con la comparsa di intervento depositata in cancelleria il 16.9.1998 e, dunque, dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del 9.4.1998" nonche' sulla base del principio (conforme a quanto sopra illustrato) secondo cui nel giudizio di appello la facolta' di intervento dei terzi puo' essere esercitata sino a quando non vengano precisate le conclusioni, ha tratto il convincimento dell'irricevibilita' in sede di gravame della suddetta eccezione "perche' avanzata tardivamente". Occorre, quindi, affrontare l'esame del terzo motivo di impugnazione, il quale involge una questione, peraltro connessa a quella oggetto del primo motivo, che riveste carattere pregiudiziale. Con tale motivo, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., deducendo di essere stata totalmente pretermessa nel procedimento di primo grado davanti al Tribunale di Viterbo e denunziando percio' che, in quella sede, non tutte le parti necessarie siano risultate presenti. Il motivo e' fondato. Conviene al riguardo osservare innanzi tutto che, malgrado l'intervento volontario spiegato in appello dalla Pannunzi fosse intempestivo, secondo quanto dianzi illustrato trattando del precedente motivo, la Corte di merito poteva e doveva affrontare d'ufficio (Cass. 18 ottobre 1974, n. 2922; Cass. 3 luglio 1978, n. 3282; Cass. 9 ottobre 1979, n. 5236; Cass. 8 marzo 1984, n. 1628; Cass. 3 febbraio 1989, n. 693; Cass. 5 agosto 1996, n. 7119) l'esame della questione relativa all'integrita' del contraddittorio, in seno al giudizio di primo grado, nei riguardi dell'odierna ricorrente, avendo del resto la stessa Corte specificatamente rilevato, con incensurato apprezzamento, per un verso, che la richiesta di riassunzione e' stata tempestiva "perche' avvenuta entro il semestre contemplato dall'art. 305 c.p.c." (ovvero, a fronte dell'interruzione del processo dichiarata all'udienza collegiale del 4.7.1996, dietro deposito del relativo ricorso in data 10.10.1996 e 30.10.1996 con successiva notifica il 4.11.1996 agli eredi del convenuto unitamente al pedissequo provvedimento presidenziale), ma, per altro verso, che "la notifica agli eredi e' avvenuta oltre il termine annuale previsto per la forma agevolata dall'art. 303 2^ c. CPC", con cio' solo implicitamente riconoscendo che tale notifica, effettuata tardivamente essendo il de cuius Venturino Benedetti deceduto il 3.2.1995, sia stata compiuta "collettivamente ed impersonalmente" e che, quindi, non sia stata effettuata personalmente alla Pannunzi, la quale, cosi', non figura evocata nel giudizio di primo grado. Quest'ultima, peraltro, risultando essere, attraverso la stessa denunzia di successione versata in atti sin dalla prima udienza dell'8.1.1998 tenutasi in grado di appello, usufruttuaria dell'immobile oggetto di causa in forza del testamento redatto dal medesimo Venturino Benedetti, non puo' certo dirsi, innanzi tutto, "erede" di quest'ultimo e, come tale, litisconsorte necessaria, nel giudizio di primo grado, per ragioni di ordine processuale legate appunto al possesso di siffatta qualita' (Cass. 2 agosto 1995, n. 8452; Cass. 26 settembre 1996, n. 8492; Cass. 25 gennaio 1997, n. 779; Cass. 14 maggio 1999, n. 4762; Cass. 18 maggio 2000, n. 6480; Cass. 17 aprile 2001, n. 5603), essendo noto che, nell'ipotesi in cui le disposizioni di ultima volonta' prevedano l'attribuzione dell'usufrutto vitalizio ad un soggetto diverso da quello al quale e' attribuita la nuda proprieta' e non sia del resto ravvisabile una sostituzione fedecommissaria, la veste di erede compete soltanto a quest'ultimo, ovvero al nudo proprietario e non anche all'usufruttuario (Cass. 26 gennaio 1976, n. 251; Cass. 26 luglio 1977, n. 3342; Cass. 15 febbraio 1979, n. 986; Cass. 2 luglio 1991, n. 7267; Cass. 21 giugno 1995, n. 7035; Cass. 17 aprile 2001, n. 5604). Occorre, quindi, secondariamente apprezzare se la necessita' dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna ricorrente possa ravvisarsi, ai fini dell'applicazione in questa sede dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c., per effetto della stessa (sola) qualita', in capo alla Pannunzi, di usufruttuaria del bene immobile nei cui confronti e' stata ex adverso domandata la costituzione della servitu' coattiva di passaggio. Al riguardo, questa Corte, in altra non recente pronuncia (Cass. 8 novembre 1974, n. 3441), ha affermato che, malgrado una simile domanda, la quale presuppone l'inesistenza del diritto in re aliena, postuli l'emanazione di una sentenza costitutiva, non e' tuttavia richiesto che il relativo giudizio debba necessariamente svolgersi anche nei confronti dell'usufruttuario del fondo servente, segnatamente assumendo: a) che l'art. 1012, secondo comma, c.c. impone all'usufruttuario il quale intenda far riconoscere l'esistenza delle servitu' a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo di chiamare in giudizio il proprietario; b) che la norma sopra richiamata trae la sua giustificazione dal particolare contenuto che caratterizza l'estensione del diritto di usufrutto rispetto al diritto di proprieta' e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilita' al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la particolare finalita' di accertare una condicio o qualitas fundi cui i giudicati stessi sono preordinati (Cass. 12 maggio 1971, n. 1375); c) che nella contraria ipotesi in cui, nei riguardi del proprietario, sia promossa un'azione per costituire sul fondo una servitu' coattiva, e' da escludere invece la necessita' della presenza in giudizio dell'usufruttuario, dal momento che, nel suddetto giudizio, non si controverte affatto circa l'esistenza del diritto di quest'ultimo, laddove, se dall'esito della controversia dovesse scaturire una limitazione all'esercizio del suo diritto di godimento di tale fondo, questa non sarebbe altro che un effetto riflesso dell'imposizione di un peso sul fondo medesimo e, quindi, della limitazione dei diritti del proprietario che egli, in quanto usufruttuario, e' costretto a subire. Ritiene il Collegio, sulla base di un riesame della questione che tenga conto altresi' delle osservazioni di segno opposto formulate in dottrina, di non poter condividere la decisione sopra illustrata. Al riguardo, giova muovere dal doveroso rilievo, cosi' allargando il panorama giurisprudenziale appena adombrato, secondo cui questa Corte ha avuto modo di affermare in materia: a) che, determinando la servitu' un rapporto tra fondi di cui uno fornisce utilita' all'altro, la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove viene in contestazione l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che, al momento della domanda, sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitu' medesima, laddove, pero', quando il godimento completo del bene, cui si riferisce in linea di vantaggio o svantaggio la controversa situazione di servitu', spetta non al proprietario ma al titolare del diritto di usufrutto, a detto soggetto si estende la legittimazione processuale, attiva e passiva, ai sensi dell'art. 1012, secondo comma, c.c., il quale, legittimando espressamente l'usufruttuario alle azioni per far riconoscere l'esistenza delle servitu' a favore del fondo (confessoria servitutis) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (negatoria servitutis), implica di per se' che lo stesso usufruttuario sia legittimato passivamente rispetto all'esperimento delle azioni nelle quali egli lo e' attivamente, ovvero rispetto alle azioni intentate dai terzi per far riconoscere l'esistenza di servitu' o far dichiarare l'inesistenza di servitu' concernenti fondi di cui detti terzi siano proprietari, salvo l'onere, in base alla norma dianzi citata, di chiamare in causa il proprietario che, quindi, deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario (Cass. 29 gennaio 1983, n. 819; Cass. 22 aprile 1992, n. 4808; nonche' Cass. 20 marzo 1964, n. 632; Cass. 26 ottobre 1973, n. 2777; Cass. 15 luglio 1974, n. 2122: Cass. 24 luglio 1976, n. 2968); b) che il fine specifico della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1012 c.c. deve essere individuato nella necessita' di consentire l'opponibilita' al nudo proprietario del giudicato reso nei confronti dell'usufruttuario, attesa l'inutilita', altrimenti, di un giudicato destinato, siccome reso in assenza del medesimo proprietario ed a quest'ultimo percio' inopponibile, ad avere efficacia soltanto temporanea (Cass. 11 gennaio 1967, n. 106; Cass. 8 maggio 1981, n. 3004), ovvero legata, in relazione alla durata dell'usufrutto (art. 979 c.c.), al termine dell'usufrutto stesso, tanto vero che la questione, postasi nel silenzio del codice del 1865, era stata risolta dalla dottrina nel senso di riconoscere l'opponibilita' di detto giudicato al dominus soltanto qualora, di fatto, l'usufruttuario lo avesse evocato in causa; c) che, tuttavia, simili ragioni non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui l'azione confessoria o negatoria servitutis venga esperita dal nudo proprietario o nei confronti del nudo proprietario senza che al relativo giudizio venga chiamato a partecipare anche l'usufruttuario del fondo attivamente o passivamente gravato dalla servitu' stessa, in quanto, se e' vero che, in applicazione dei limiti soggettivi del giudicato, questo, il quale verra' a formarsi in un caso del genere a conclusione del relativo giudizio, non potra' mai pregiudicare i diritti dell'usufruttuario medesimo e potra' quindi restare privato di una parte dei suoi effetti per tutta la durata dell'usufrutto, e' anche vero che esso non soltanto risulta virtualmente idoneo a produrre tutti i suoi effetti nel momento in cui verra' meno il diritto di usufrutto, ma potra', in ipotesi, realizzare anche altri eventuali effetti ancor prima di tale momento (evitando, ad esempio, che nell'inerzia dell'usufruttuario si estingua per prescrizione una servitu' negativa, o per il cui esercizio non necessiti il fatto dell'uomo, che esista a favore del fondo gravato da usufrutto, ovvero impedendo, durante il periodo in cui perdura l'usufrutto stesso, che venga usucapita dal proprietario del contiguo immobile una servitu' di prospetto che venga indebitamente esercitata a carico del fondo su cui insiste l'usufrutto), onde, in conclusione, la mancata partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo servente potra' comportare soltanto che la sentenza, non potendo pregiudicarne i diritti, restera' inopponibile al predetto usufruttuario e non sara' in grado di produrre effetti che siano lesivi dei medesimi diritti sino all'estinzione dell'usufrutto, rimanendo cosi' insuscettibile di venire eseguita prima che tale diritto sia cessato (Cass. 1375/71, cit.). Tanto premesso, si osserva nella specie che, qualora venga proposta domanda di costituzione di una servitu' coattiva (nella specie, di passaggio), sia indubitabile, secondo quanto e' dato ricavare dagli artt. 1051 e 1077 c.c. nonche' dall'art. 1078 c.c. (la' dove dispone che le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo non si estinguono con la fine dell'usufrutto), che detta servitu', venendo imposta affinche' sopperisca "sempre" ai bisogni del fondo, non possa chiedersi ad altri che al proprietario, giusta l'affermazione di taluni autori, rappresentando del resto la proprieta', come affermato da altri, il diritto-base per eccellenza cui possa inerire una servitu' di qualsiasi natura, la quale e' notoriamente una limitazione propria dell'ampio dominio generale che spetta al proprietario del fondo servente o che tale si pretende. Ove, pero', quest'ultimo risulti gravato da usufrutto, resta da risolvere il quesito circa la necessita' o meno che al giudizio partecipi altresi' l'usufruttuario e che il medesimo, salva se del caso l'applicazione del secondo comma dell'art. 102 c.p.c. (e, semmai, in grado di appello, del primo comma dell'art. 354 c.p.c.), sia quindi evocato in causa unitamente al nudo proprietario. Al riguardo, non e' parimenti dubitabile che, qualora non venga chiamato in giudizio l'usufruttuario del fondo che si assume servente ed il contraddittorio non venga integrato a norma del richiamato art. 102, secondo comma, c.p.c., la sentenza emanata non produca effetti verso lo stesso usufruttuario, rimasto estraneo al processo, ovvero non nuoccia ne' giovi a costui non facendo "stato" nei suoi confronti, dal momento che, come segnalato in dottrina, sebbene l'usufruttuario sia un avente causa del nudo proprietario siccome titolare di un diritto "dipendente" da quello del dominus, egli tuttavia diviene titolare di un diritto proprio, che rimane autonomo e distinto da quello del proprietario non dipendendo piu' dal medesimo, onde resta insensibile alle vicende che esso attraversa, comprese le relative sentenze pronunciate in merito, laddove, del resto, l'avente causa e' vincolato dal giudicato formatosi verso il suo autore solo se detto giudicato e' anteriore al proprio acquisto, cosicche', supponendosi la decisione emanata dopo la costituzione dell'usufrutto, non puo' operare l'art. 2909 c.c.. Occorre, quindi, determinare se una pronuncia del genere possa stimarsi inutiliter data, ovvero sia tale, secondo il consolidato orientamento che ravvisa in una ipotesi siffatta la sussistenza degli estremi del litisconsorzio necessario, da risultare inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale persino nei confronti delle parti del processo, siccome resa nei confronti solo di alcuno dei partecipanti ad un rapporto giuridico plurisoggettivo, nel quale i nessi tra i diversi soggetti, nonche' tra questi e l'oggetto comune, costituiscano un insieme unitario, la cui integrita' condizioni ogni vicenda del rapporto medesimo, di guisa che esso risulti immutabile, nella sua essenza come nelle configurazioni accidentali, senza la partecipazione di tutti i titolari, non potendo detto rapporto esistere ed atteggiarsi se non in modo identico nei confronti di tutti i suoi soggetti (Cass. 12 marzo 1976, n. 876; Cass. 24 maggio 1978, n. 2615; Cass. 23 novembre 1979, n. 6145; Cass. 9 novembre 1981, n. 5934). In questo senso, ribadito come nella specie si verta in materia di tutela "costitutiva" (di servitu' coattiva di passaggio) la quale, quindi, non puo' non produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i titolari di diritti reali (proprieta' ed usufrutto) sul fondo che si pretende servente, giova osservare, secondo quanto rilevato anche dalla prevalente dottrina con argomentazioni evidentemente estensibili al lato "passivo" del rapporto, identiche essendone le ragioni, che il secondo comma dell'art. 012 c.c. consente: a) di chiarire vuoi che l'azione alla quale l'usufruttuario e' legittimato e' quella di servitu' (confessoria servitutis) e non quella di usufrutto (confessoria usus fructus), vuoi che l'usufruttuario non e' mai titolare esclusivo della servitu', salvo semmai di quella che abbia acquistato egli stesso e che debba estinguersi con l'estinzione dell'usufrutto, riferendosi infatti la norma genericamente alle servitu' a favore del fondo, laddove, del resto, la norma stessa implica che il nudo proprietario sia considerato titolare attuale, e non futuro, della servitu', dal momento che sarebbe bastato altrimenti escludere l'efficacia verso il dominus delle sentenze pronunciate nei confronti dell'usufruttuario e consentire al primo di intervenire nel processo quando lo avesse ritenuto opportuno per la salvaguardia delle proprie ragioni; b) di chiarire altresi', prevedendo espressamente la necessita' della partecipazione al giudizio altresi' del nudo proprietario, che l'usufruttuario non e' ne' il rappresentante legale ne' il sostituto processuale del dominus, dal momento che non fa valere il diritto di quest'ultimo, ma un diritto proprio, per quanto condizionato al diritto dell'altro; c) di ritenere, in definitiva, che l'usufruttuario, lungi dal risultare usufruttuario della servitu' in quanto quest'ultima e' uno di quei diritti che, come non ammettono la divisione per quote venendo divisa orizzontalmente fra piu' titolari, cosi' non ammettono una scissione "verticale" del loro contenuto, in maniera che una parte possa spettare al nudo proprietario e l'altra all'usufruttuario, sia "contitolare" della servitu' medesima, secondo quanto si evince altresi' dalle prime parole dell'art. 1079 c.c. ("Il titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio..."), onde, se l'usufruttuario puo' fare altrettanto, segno e' questo che anch'egli risulta titolare della servitu'; d) di assimilare, percio', la posizione del proprietario e dell'usufruttuario a quella dei condomini (la' dove e' noto il consolidato orientamento giurisprudenziale che reputa sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitu' di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro indiviso a piu' soggetti, ritenendosi cioe' che la domanda vada proposta nei confronti di tutti i detti condomini nella veste appunto di litisconsorti necessari: Cass. 10 gennaio 1968, n. 54; Cass. 2 ottobre 1968, n. 3064; Cass. 11 ottobre 1969, n. 3287; Cass. 26 gennaio 1976, n. 250; Cass. 10 settembre 1980, n. 5222; Cass. 26 gennaio 1995, n. 941; Cass. 24 febbraio 1995, n. 2124), postulandosi cosi' che il giudicato non possa non avere efficacia per tutti e due, essendo inammissibile che, quando vi siano due titolari della stessa servitu', uno agisca anche per l'altro o, quanto meno, per se' stesso, con la conseguenza che l'altro possa promuovere la stessa azione in un momento successivo. Tanto basta a disattendere altresi' l'assunto secondo cui, nella specie, non vengono proposte domande concernenti l'usufrutto, cosi' da ricavarne la conclusione che la partecipazione dell'usufruttuario al giudizio sia meramente facoltativa (Cass. 22 luglio 1965, n. 1698), occorrendo d'altra parte sottolineare che la servitu' puo' concretarsi, secondo l'espressa previsione dell'art. 1060 c.c. (nella quale ricade senza dubbio la costituzione di una servitu' di passaggio, capace di intaccare comunque la sfera di godimento del fondo, a differenza di altre, del genere ad esempio di una servitu' altius non tollendi, la' dove si ammetta che non rientri tra i poteri dell'usufruttuario alzare il fabbricato presente sul fondo medesimo) in una limitazione non soltanto del dominio, ma anche dell'usufrutto costituito sul fondo gravato, onde il medesimo usufruttuario, quante volte la servitu' sia suscettibile di comportare una siffatta limitazione, come puo' denegare il proprio consenso alla relativa imposizione ad opera del proprietario, ai sensi del richiamato art. 1060 c.c., essendo le manifestazioni di volonta' di ambedue elementi essenziali e di uguale valore del negozio costitutivo della suindicata servitu', cosi' deve essere chiamato in giudizio insieme con il dominus ove tale costituzione sia richiesta in via coattiva da un terzo, allo scopo di evitare che resti estraneo a detto giudizio lo stesso soggetto che, con riferimento alla materia controversa quale determinata dalla domanda dell'attore, risulti essere passivamente legittimato siccome partecipe del rapporto litigioso dedotto, rendendo percio' necessaria la sua presenza nel processo, atteso che, stante l'unitarieta' (di nuovo) del menzionato rapporto, la sentenza non puo' non esplicare efficacia anche nei confronti di lui. Pertanto, sul presupposto che nel giudizio di primo grado fosse da integrare il contraddittorio nei riguardi dell'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 102, secondo comma, c.p.c., onde il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, ex art. 354, primo comma, c.p.c., riscontrando la relativa nullita' del suddetto giudizio, occorre in questa sede fare applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c., cosicche', accogliendo il motivo di cui trattasi e ritenuti assorbiti gli altri, l'impugnata sentenza va cassata in riferimento al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese tutte, al Tribunale di Viterbo. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese tutte, al Tribunale di Viterbo. Cosi' deciso in Roma, il 20 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 23 mag
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