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Lo spazio sovrastante una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di un autonomo diritto di proprieta', ma puo' formare oggetto di un diritto di superficie (art.952 cod. civ.) insistente sulla proprieta' altrui, il quale al pari di ogni altro "ius in re aliena" e' soggetto ad estinzione per effetto del non uso protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (art. 954 cod. civ.) ove la costruzione non venga edificata. : ANNO/NUMERO: 1994 10498 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Vincenzo DI CIO' Presidente " Aldo MARCONI Consigliere " Giuseppe MOSCATO " " Vincenzo CALFAPIETRA " " Rafaele CORONA Rel. " ha pronunziato la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti ai nn. 11362 e 13294 per l'anno 1991, proposti da GRASSO FRANCESCO e TOMASELLI MARIA PROVVIDENZA, domiciliati elettivamente in Roma, via Bassano del Grappa 4 presso lo studio dell'avv. Aldo Basile, difesi dall'avv. Salvatore Spina per procura speciale redatta in margine al ricorso. Ricorrenti contro FERRO BENEDETTA, domiciliata elettivamente in Roma, via Pierluigi da Palestrina 48, presso lo studio La Pergola, difesa dall'avv. Pietro Fatuzzo per procura redatta in margine al controricorso e ricorso incidentale. Controricorrente e ricorrente incidentale e IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore generale dott. Paolo Dettori. Intervenuto per legge per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania 8 novembre 1990-15 gennaio 1991. Lette le conclusioni assunte dalle parti, che rispettivamente chiedono i ricorrenti l'accoglimento del ricorso ed il controricorrente il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 1991, sentito il relatore, il difensore della controricorrente e ricorrente incidentale ed il Pubblico Ministero, che conclude per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, la causa si assegna a decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Il 12 luglio 1983, Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli proposero ricorso al Pretore di Belpasso, esponendo quanto segue. Erano proprietari di un fabbricato in Belpasso, sito all'angolo tra la XI Traversa e la via Roma, confinante con l'edificio di Benedetta Ferro, con il quale aveva in comune un cortile interno. La Ferro aveva intrapreso a modificare un vano a piano terra, sostituendo i preesistenti muri di pietra lavica dello spessore di c. 70 con blocchi di cemento vibro-compresso da cm. 20-25. Quali proprietari dell'area sovrastante il vano - per averla acquistata con atto 10 maggio 1977 ricevuto dal notaio Lo Jacomo - intendevano sostituire il tegolato di copertura con una terrazza ed avevano ragione di temere che le nuove strutture risultassero inidonee a sopportare il peso della terrazza e della eventuale soprelevazione. Chiesero gli opportuni provvedimenti a tutela del loro diritto di utilizzare l'area sovrastante. Maria Ferro contesto' la sussistenza dei pregiudizi paventati dai ricorrenti. Il Pretore, sospesa l'esecuzione delle opere denunziate, dispose la demolizione dei muri realizzati in blocchetti di cemento vibro-compresso e la ricostruzione degli stessi con materiale lavico, avente qualita' e spessore identici a quelli originari. Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli, in possesso di concessione edilizia per sostituire la copertura in tegole con la terrazza, invitarono la Ferro a consentire loro di partecipare alla ricostruzione dei muri, per renderli idonei a sostenere il peso della terrazza. La Ferro rispose che il loro diritto doveva considerarsi prescritto. 2.- Con citazione 15 novembre 1985, Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli convennero davanti al Tribunale di Catania Benedetta Ferro e, premesso quanto sopra e che la convenuta aveva ultimato la ricostruzione dei muri, ignorando quanto le era stato richiesto, domandarono al collegio di dichiarare che il loro diritto di proprieta' sull'area sovrastante non era prescritto; di dichiarare la convenuta tenuta a consentire la costruzione, nello spessore dei muri perimetrali, di pilastri in cemento armato e delle altre opere, che si rendessero necessarie per sostenere la soprelevazione; di dichiarare che nessun diritto poteva vantare la Ferro la quale, se mai, doveva essere tenuta agli eventuali indennizzi. Benedetta Ferro si costitui', contesto' le domande e propose l'eccezione di prescrizione. Con sentenza 23 marzo-18 aprile 1989 il Tribunale di Catania, ritenuto che il diritto vantato dagli attori configurasse un diritto di superficie prescritto per il mancato uso ventennale, rigetto' la domanda. Giudicando sulla impugnazione proposta da Grasso e da Tomaselli, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza 8 novembre 1990-15 gennaio 1991, in riforma ed in parziale accoglimento dell'appello, dichiaro' che il diritto sull'area sovrastante il magazzino si configurava come proprieta'; respinse tutte le altre domande e compenso' interamente le spese del giudizio. Ricorrono per cassazione Francesco Grasso e Maria Provvidenza Tomaselli; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale Benedetta Ferro. MOTIVI DELLA DECISIONE I 1.- A fondamento del ricorso principale, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 cod. civ.; travisamento dei fatti di causa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). La Corte d'Appello, accertata la infondatezza della eccepita prescrizione, avrebbe dovuto dichiarare la illegittimita' del comportamento della Ferro e condannarla a consentire l'esecuzione delle opere imposte dalla normativa antisismica. L'affermazione che il limite all'esercizio del diritto di proprieta' dell'area sovrastante il magazzino deriva dalle condizioni statiche delle fabbriche sottostanti e che la Ferro non puo' essere obbligata a consentire le modifiche dei muri del suo immobile suppone che la richiesta alla Ferro sia stata fatta dopo che la ricostruzione dei muri del magazzino era avvenuta. In realta', poiche' la richiesta era precedente, (risalendo al 24 dicembre 1983), se la ricostruzione dei muri doveva essere ex novo, come e' stata fatta, ogni riferimento alle condizioni statiche della costruzione era fuori luogo. Allo stesso tempo, e' contraddittorio affermare che la Ferro non ha negato il diritto a soprelevare la terrazza, pur avendo eccepito la prescrizione. 2.- A sostegno del ricorso incidentale, si deduce violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l'interpretazione dei contratti ex art. 1362 ss. cod. civ.; violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il diritto di superficie e la prescrizione, ai sensi degli artt. 952, 954 e 2934 cod. civ.; in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. L'interpretazione della Corte e' errata ed illogica, perche' se le parti avessero voluto riservarsi la proprieta', non avrebbero dichiarato di riservarsi l'area edificabile, ma la "proprieta' dell'area", senza limitazione o destinazioni particolari. D'altra parte, il diritto di proprieta' dell'area autonomo ed avulso dall'immobile sottostante non e' pensabile, perche' in realta' costituisce un diritto di superficie. II 2.1 Il ricorso principale non puo'essere accolto. Secondo la giurisprudenza consolidata, al divieto di soprelevazione stabilito dall'art. 1127 cod. civ., qualora le condizioni statiche dell'edificio non consentano il sopralzo dell'ultimo piano, si puo' ovviare solamente con il consenso degli altri condomini, mediante l'esecuzione dei lavori di rafforzamento e di consolidamento (Cass., Sez. II. 5 aprile 1977, n. 1300). Le ragioni sono esposte da una sentenza ormai remota, i cui argomenti tuttavia non appaiono superati. L'art. 1127 cod. civ. e' innovativo rispetto all'art. 12 R.D.L. 15 gennaio 1934 n. 56. A norma dell'abrogata disposizione, l'accertamento delle condizioni statiche e l'eventuale rafforzamento e consolidamento costituivano, per il condomino che intendeva costruire sopra l'ultimo piano dell'edificio, dei veri e propri oneri, cui era subordinato il diritto di soprelevazione, sicche' gli altri condomini non potevano opporsi all'accertamento ed alle opre di rafforzamento, ma avevano la possibilita' di opposizione solo nel caso in cui la soprelevazione fosse stata effettuata senza il preventivo accertamento e nel caso in cui le effettuate opere di rafforzamento e di consolidamento fossero risultate idonee. Il vigente art. 1127 cod. civ. non prevede piu' l'onere di accertamento e di messa in opera degli accorgimenti di rafforzamento e di consolidamento, ma solamente sottopone il diritto di sopraelevare del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare al limite delle condizioni statiche dell'edificio (del turbamento delle linee architettoniche del fabbricato e della diminuzione notevole di aria e di luce dei piani sottostanti). In ordine al primo limite, la soprelevazione e' vietata. Ne' in difetto di consenso degli altri condomini, il condominio interessato puo' ovviare a tale divieto procedendo personalmente alle opere di rafforzamento e di consolidazione. (Si veda Cass., Sez. II, 19 novembre 1963, n. 2996). Alla stregua di questi principi, appare del tutto irrilevante che la richiesta alla Ferro sia stata effettuata prima che la ricostruzione dei muri del magazzino fosse avvenuta: in difetto del consenso da parte della proprietaria del locale sottostante, la pronunzia impugnata appare ineccepibile. 2.2 Deve essere accolto, invece, il ricorso incidentale. Da tempo la giurisprudenza afferma che lo spazio sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprieta', ma configura la mera proiezione verso l'alto delle suddette entita' immobiliari e, formalmente, la possibilita' di svolgimento delle facolta' inerenti al diritto dominicale sulle medesime. Pertanto, il diritto reale sul tale spazio, separato dalla proprieta' dell'immobile sottostante, non e' qualificabile come proprieta', ma come diritto su cosa altrui: precisamente, come diritto di superficie ex art. 952 cod. civ. (Cass., Sez. II, 30 dicembre 1977, n. 5754). E' risaputo che il codice civile tuteli la proprieta' del suolo, con quanto vi accede sopra e sotto (artt. 840). Cio' non esclude la possibilita' di frazionamenti orizzontali, ovverosia la suddivisione materiale di strati sotto il suolo o di piani di costruzione sopra. La caratteristica comune del diritto di proprieta' sulle costruzioni e' l'esistenza di un piano (materiale), costituito dal suolo o, comunque, al suolo saldamente ancorato. Non e' corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "il diritto riservato sull'area" avrebbe conservato la originaria qualifica di diritto di proprieta', perche' non ebbe a subire modifiche e, ad un tempo, perche' il diritto di proprieta' non puo' costituirsi in favore dello stesso proprietario. Una volta che nell'ambito di una stessa cosa materiale si individuano beni, giuridici distinti e la proprieta' unitaria si scinde, non si configurano due proprieta' piene, aventi come oggetto rispettivamente il piano terreno e lo spazio sovrastante il terrazzo, sibbene la proprieta' (della costruzione) ed il diritto di superficie sullo spazio sovrastante, che insiste sulla proprieta' altrui. Invero, a norma dell'art. 952 comma 2 cit., tanto la costituzione del diritto di fare o mantenere una costruzione al di sopra del suolo (o di una costruzione esistente), quanto la alienazione della proprieta' (separata) di una costruzione preesistente suppongono la scissione tra la proprieta' ed il diritto reale frazionario, che non si qualifica come diritto di proprieta', ma come diritto di superficie. Poiche' il diritto di superficie raffigura un diritto reale su cosa altrui, se ad esso non fa seguito la proprieta' superficiaria sulla costruzione, perche' questa non viene edificata, al pari di tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, anche il diritto di superficie e' soggetto ad estinzione per effetto del nono uso protratto per il tempo stabilito dalla legge (art. 954 ult. comma cod. civ.). Le censure proposte colgono nel segno. Per questo aspetto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice di rinvio deve attenersi al seguente principio di diritto. Lo spazio sovrastante una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprieta', ma mera proiezione verso l'alto della costruzione e, formalmente, delle possibilita' di svolgimento delle facolta' inerenti al diritto dominicale: detto diritto, peraltro, non e' qualificabile come proprieta', ma come diritto su cosa altrui: precisamente, come diritto di superficie ex art. 952 cod. civ. 3. Riuniti i ricorsi, la Corte deve rigettare il ricorso principale ed accogliere quello incidentale; cassare per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania che decidera' anche sulle spese. P.Q.M. La Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania, che decidera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'. Roma, 11 maggio 1994.
 
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