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Opere starordinarie

Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell'art. 1004 del codice civile (per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta). ANNO/NUMERO 1998 07886 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente - Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CULTRERA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. AMBROSINI 15, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIBULATO, che la difende unitamente all'avvocato CORRADO PICCIONE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro CALIGIORE CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO TRIESTRE 87, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MORGANI, che la difende, giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro CALIGIORE ROSA; - intimata - avverso la sentenza n. 489/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 26/5/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/3/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA; udito l'Avvocato TRIBULATO Salvatore, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato MORGANI Nicola, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 1985 Carmela Caligiore, comproprietaria nuda di un fondo rustico, convenne, davanti al Tribunale di Siracusa, la sorella Rosa, altra nuda comproprietaria del bene, e sua madre Giuseppa Cultrera, per la cessazione, ai sensi del I comma dell'art. 1015 cod. civ., del diritto d'usufrutto che quest'ultima aveva sul terreno da tempo lasciato in stato di abbandono. Entrambe le convenute, costituetesi in giudizio, contestarono il fondamento della domanda che fu respinta dal Tribunale con sentenza dell'undici aprile 1989. La soccombente propose impugnazione, cui resistettero le convenute, e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 26 maggio 1995, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Cultrera a rilasciare all'attrice, per intervenuta cessazione del diritto d'usufrutto, la parte di fondo assegnatale in nuda proprietà esclusiva con verbale di sorteggio del 20 dicembre 1990, e ha dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla porzione di terreno attribuita in nuda proprietà a Rosa Caligiore con il medesimo verbale. Inoltre ha imposto all'appellante di pagare annualmente alla madre la somma di un milione di lire ritenuta, con criteri equitativi, pari alla metà del presumibile reddito netto. Secondo la Corte d'appello si era verificata la ipotesi dell'abuso del diritto da parte della usufruttuaria (art. 1015 cod. civ.) perché dalle relazioni di consulenza tecnica (una prima consulenza era stata redatta in un giudizio divisorio nel quale erano state parti le due Caligiore e la Cultrera; altre due consulenze erano state eseguite nei procedimenti di primo grado e d'appello) era risultato il grave stato di deterioramento del fondo, causato dall'abbandono colturale (la struttura arborea era irreversibilmente compromessa essendo le piante per la maggiore parte disseccate e irrecuperabili) e al difetto di manutenzione ordinaria dei fossi si scolo delle acque, intasati da rovi. La Cultrera ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria. Carmela Caligiore resiste con controricorso. Rosa Caligiore non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 1002 e 1015 del codice civile e il vizio di contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto la usufruttuaria responsabile della situazione precaria in cui versava il fondo, pur avendo omesso di accertare se tale situazione fosse o meno già presente al momento della costituzione del diritto d'usufrutto e se fosse, quindi, da addebitare a comportamenti non suoi ma di altri. Si aggiunge che la Corte ha espresso il giudizio di responsabilità dell'usufruttuaria in base alla valutazione di fatti irrilevanti (la mancata cura delle piante di agrumi che è, invece, normale durante la primavera perché le piante devono essere trattate tra la fine della estate e l'inizio dell'autunno) e senza avere considerato che i periodi di cura attiva del fondo si alternano a quelli di stasi. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 1004 del codice civile sono a carico dell'usufruttuario gli oneri relativi sia alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, sia alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione su lui incombenti. Pertanto, in base ai principi che disciplinano l'onere della prova, il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 del codice civile (abuso del diritto consistente nell'alienazione o nel deterioramento dei beni che ne formano oggetto, ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci andare in perimento), deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico. Pertanto l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata (sent. n. 847 del 1963). Nella specie la Corte d'appello si è uniformata a questo principio in quanto ha ritenuto che vi era stata la decadenza del diritto d'usufrutto perchè, mentre l'attrice aveva provato lo stato di grave deterioramento del fondo al momento della proposizione della domanda, la convenuta non aveva dimostrato che tale deterioramento preesistesse alla costituzione di tale diritto. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 1004 e 1005 del codice civile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente responsabile l'usufruttuaria della mancata manutenzione e dell'omesso ripristino dei fossati di scolo, sebbene gli adempimenti trascurati costituissero atti di manutenzione straordinaria che avrebbero dovuti essere compiuti dalla nuda proprietaria. Anche questo motivo è infondato. Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell'art. 1004 del codice civile (per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta), ma anche se fossero riconducibili alle riparazioni di tale natura, sarebbero pur sempre a carico dell'usufruttuaria in quanto rese necessarie dall'inadempimento dei suoi obblighi di manutenzione ordinaria (art. 1004 2° comma cod. civ.). Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 1015 del codice civile e 29 e 31 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello determinato erroneamente con criteri equitativi la somma di denaro (un milione annuo) da corrispondersi dalla proprietaria all'usufruttaria come reddito prodotto dal fondo. Al riguardo si adduce che il reddito agrario non può accertarsi in base a rilievi generici ed empirici perché esso, ai sensi dell'art. 29 del R.D. n. 917 del 1986, è costituito "dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro d'organizzazione impiegati nei limiti della potenzialità del terreno nello svolgimento di attività agricole su di esso. Si aggiunge che per l'art. 31 del medesimo decreto il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. Nemmeno questo motivo è fondato, giacchè si risolve in una critica dell'insindacabile apprezzamento di fatto del Giudice del merito. Tale critica è poi basata su disposizioni normative disciplinanti situazioni del tutto diverse da quella in esame e risulta priva d'interesse non essendosi precisato il maggior importo che la usufruttuaria avrebbe potuto ottenere annualmente dall'applicazione di esse. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio alla controricorrente. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità alla controricorrente. Liquida dette spese in lire 2.142.000 di cui due milioni di onorari di avvocato. Roma, 6 marzo 1998.
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