Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese
tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell'art. 1004 del
codice civile (per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle
necessarie ad assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle
volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per
una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri
di sostegno o di cinta).
ANNO/NUMERO 1998 07886
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CULTRERA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A.
AMBROSINI 15, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIBULATO,
che la difende unitamente all'avvocato CORRADO PICCIONE, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALIGIORE CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO TRIESTRE
87, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MORGANI, che la difende,
giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè contro
CALIGIORE ROSA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 489/95 della Corte d'Appello di CATANIA,
depositata il 26/5/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6/3/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato TRIBULATO Salvatore, difensore del ricorrente, che
ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato MORGANI Nicola, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 1985 Carmela
Caligiore, comproprietaria nuda di un fondo rustico, convenne,
davanti al Tribunale di Siracusa, la sorella Rosa, altra nuda
comproprietaria del bene, e sua madre Giuseppa Cultrera, per la
cessazione, ai sensi del I comma dell'art. 1015 cod. civ., del
diritto d'usufrutto che quest'ultima aveva sul terreno da tempo
lasciato in stato di abbandono.
Entrambe le convenute, costituetesi in giudizio, contestarono il
fondamento della domanda che fu respinta dal Tribunale con sentenza
dell'undici aprile 1989.
La soccombente propose impugnazione, cui resistettero le convenute,
e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 26 maggio 1995, in
riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Cultrera a
rilasciare all'attrice, per intervenuta cessazione del diritto
d'usufrutto, la parte di fondo assegnatale in nuda proprietà
esclusiva con verbale di sorteggio del 20 dicembre 1990, e ha
dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla
porzione di terreno attribuita in nuda proprietà a Rosa Caligiore
con il medesimo verbale. Inoltre ha imposto all'appellante di pagare
annualmente alla madre la somma di un milione di lire ritenuta, con
criteri equitativi, pari alla metà del presumibile reddito netto.
Secondo la Corte d'appello si era verificata la ipotesi dell'abuso
del diritto da parte della usufruttuaria (art. 1015 cod. civ.)
perché dalle relazioni di consulenza tecnica (una prima consulenza
era stata redatta in un giudizio divisorio nel quale erano state
parti le due Caligiore e la Cultrera; altre due consulenze erano
state eseguite nei procedimenti di primo grado e d'appello) era
risultato il grave stato di deterioramento del fondo, causato
dall'abbandono colturale (la struttura arborea era irreversibilmente
compromessa essendo le piante per la maggiore parte disseccate e
irrecuperabili) e al difetto di manutenzione ordinaria dei fossi si
scolo delle acque, intasati da rovi.
La Cultrera ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una
memoria.
Carmela Caligiore resiste con controricorso.
Rosa Caligiore non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 1002 e
1015 del codice civile e il vizio di contraddittorietà della
motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di
procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la
Corte d'appello ritenuto la usufruttuaria responsabile della
situazione precaria in cui versava il fondo, pur avendo omesso di
accertare se tale situazione fosse o meno già presente al momento
della costituzione del diritto d'usufrutto e se fosse, quindi, da
addebitare a comportamenti non suoi ma di altri. Si aggiunge che la
Corte ha espresso il giudizio di responsabilità dell'usufruttuaria
in base alla valutazione di fatti irrilevanti (la mancata cura delle
piante di agrumi che è, invece, normale durante la primavera perché
le piante devono essere trattate tra la fine della estate e l'inizio
dell'autunno) e senza avere considerato che i periodi di cura attiva
del fondo si alternano a quelli di stasi.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1004 del codice civile sono a carico
dell'usufruttuario gli oneri relativi sia alla custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, sia alle
riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli
obblighi di ordinaria manutenzione su lui incombenti. Pertanto, in
base ai principi che disciplinano l'onere della prova, il nudo
proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo
diritto adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste
dall'art. 1015 del codice civile (abuso del diritto consistente
nell'alienazione o nel deterioramento dei beni che ne formano
oggetto, ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci
andare in perimento), deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di
tali condizioni al momento della proposizione della domanda
esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico.
Pertanto l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di
manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone
un'eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta
valere in giudizio, deve essere da lui provata (sent. n. 847 del
1963).
Nella specie la Corte d'appello si è uniformata a questo principio
in quanto ha ritenuto che vi era stata la decadenza del diritto
d'usufrutto perchè, mentre l'attrice aveva provato lo stato di grave
deterioramento del fondo al momento della proposizione della
domanda, la convenuta non aveva dimostrato che tale deterioramento
preesistesse alla costituzione di tale diritto.
Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 1004
e 1005 del codice civile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del
codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per
avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente responsabile
l'usufruttuaria della mancata manutenzione e dell'omesso ripristino
dei fossati di scolo, sebbene gli adempimenti trascurati
costituissero atti di manutenzione straordinaria che avrebbero
dovuti essere compiuti dalla nuda proprietaria.
Anche questo motivo è infondato.
Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese
tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell'art. 1004 del
codice civile (per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle
necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle
volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per
una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti,
muri di sostegno o di cinta), ma anche se fossero riconducibili alle
riparazioni di tale natura, sarebbero pur sempre a carico
dell'usufruttuaria in quanto rese necessarie dall'inadempimento dei
suoi obblighi di manutenzione ordinaria (art. 1004 2° comma cod.
civ.).
Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 1015
del codice civile e 29 e 31 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in
relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile si
censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello
determinato erroneamente con criteri equitativi la somma di denaro
(un milione annuo) da corrispondersi dalla proprietaria
all'usufruttaria come reddito prodotto dal fondo. Al riguardo si
adduce che il reddito agrario non può accertarsi in base a rilievi
generici ed empirici perché esso, ai sensi dell'art. 29 del R.D. n.
917 del 1986, è costituito "dalla parte del reddito medio ordinario
dei terreni, imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro
d'organizzazione impiegati nei limiti della potenzialità del terreno
nello svolgimento di attività agricole su di esso. Si aggiunge che
per l'art. 31 del medesimo decreto il reddito agrario è determinato
mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna
qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
Nemmeno questo motivo è fondato, giacchè si risolve in una critica
dell'insindacabile apprezzamento di fatto del Giudice del merito.
Tale critica è poi basata su disposizioni normative disciplinanti
situazioni del tutto diverse da quella in esame e risulta priva
d'interesse non essendosi precisato il maggior importo che la
usufruttuaria avrebbe potuto ottenere annualmente dall'applicazione
di esse.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a
rimborsare le spese di questo giudizio alla controricorrente.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di legittimità alla controricorrente.
Liquida dette spese in lire 2.142.000 di cui due milioni di onorari
di avvocato.
Roma, 6 marzo 1998.
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