Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Proprietà
Proprietà
Abitazione
 - Donazione e garanzia bancaria
 - Rumori e quiete pubblica
 - Abitazione casa coniugale
Proprietà
 - Comunione forzosa del muro sul confine
 - Distanze nelle costruzioni
 - Distanze per gli alberi
 - Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
 - Finestre
 - Interversione della detenzione in possesso
 - Luci
 - Muro di cinta
 - Pertinenze
 - Violazioni ai limiti legali della proprietà
Servitù
 - Azioni a difesa
 - Costituzione della Servitù
 - Esercizio delle servitù
 - Estinzione della servitù
 - Indennità per la servitù
 - Requisiti della servitù
 - Servitù a vantaggio di condominio
 - Servitù coattive
 - Servitù di acquedotto
 - Servitù di passaggio
 - Servitù in aree fabbricabili
 - Servitù personali
 - Servitù prediale
 - Servitù reciproche
 - Servitù di veduta
 - Servitù su beni comuni
 - Servitù volontarie
 - Uso esclusivo della servitù
Superficie
 - Colonna D'aria
 - Estensione del diritto
 - Requisiti
 - Superficie nel condominio
Uso
 - Uso a favore del coniuge
 - Uso su immobile
 - Uso dei parcheggi
Usufrutto
 - Abuso
 - Garanzia
 - Obblighi dell'usufruttuario
 - Opere starordinarie
 - Usufrutto del coniuge
 - Vendita dell'usufrutto
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Obblighi dell'usufruttuario

Il nudo proprietario si trova in posizione di terzieta' rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 cod. civ., il contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario e' opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva escluso che i documenti prodotti in giudizio, costituiti da una serie di lettere a firma dell'usufruttuario spedite al convenuto, nelle quali si faceva espresso riferimento al contratto di locazione, e di ricevute pagamento di pigione a firma dello stesso usufruttuario , soddisfacessero i requisiti prescritti dall'art. 999 cod. civ.). ANNO/NUMERO 1999 01643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente - Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere - Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere - Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere - Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARGIULO LUCIANO, elett.te domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SALVATORE DE MICCO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro MICHELINO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati n ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato ROBETO CROCE, difesa dall'avvocato GENNARO MALINCONICO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 654/96 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 26/06/96 e depositata il 11/07/96 (R.G. 11952/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 1.6.94 Gargiulo Luciano proponeva appello contro la sentenza del Pretore di Napoli 29/30.4.94 n^. 2948/94 (con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Michelino Giuseppina, era stata dichiarata l'occupazione abusiva da parte del Gargiulo dell'appartamento sito in Napoli alla via Scarlatti n. 134, sc. A, 2^ piano int. 9, ed era stato ordinato al Gargiulo il rilascio immediato del predetto immobile, fissandosi, in mancanza di rilascio spontaneo, l'esecuzione per il 15.7.94), lamentando tra l'altro che detto Giudice erroneamente aveva ritenuto la propria competenza, prendendo in considerazione il canone di L. 105.064 anziche' di L. 279.000 quale canone corrisposto per il periodo in contestazione (dicembre 1991 - gennaio 1995). Resisteva in giudizio la Michelino. Con sentenza 26.6/11.7.96 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello condannando il Gargiulo al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, per quanto ancora interessa, esponeva in sintesi le seguenti argomentazioni. Risulta che il canone versato dal dicembre 1991 era di L. 279.239 anziche' di L. 105.064; ma trattandosi di azione diretta ad ottenere il rilascio di un immobile occupato senza titolo, il valore della causa si determina con criterio analogico rispetto a quello stabilito dall'art. 12, 11^ comma, c.p.c. per le cause di finita locazione, ed occorre far riferimento al valore del corrispettivo che presumibilmente si puo' ricavare dalla locazione dell'immobile per un anno, e non invece - come ha ritenuto il Pretore - in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione. Peraltro non determina alcuno spostamento di competenza la deduzione del convenuto di esercitare detta detenzione in forza di rapporto di locazione di durata superiore ad un anno, atteso che la deduzione medesima non e' stata posta a sostegno di una domanda riconvenzionale o di una richiesta di accertamento incidentale, ma risulta sollevata quale eccezione in senso stretto al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attrice. Correttamente il Pretore ha dichiarato l'occupazione illegittima ed abusiva da parte del Gargiulo dell'appartamento di proprieta' dell'appellata Michelino, in quanto il Gargiulo non ha fornito la prova idonea per ritenere la sussistenza di un contratto di locazione opponibile al proprietario, limitandosi a produrre documenti che non soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 999 c.c.. Contro questa decisione ricorre per cassazione il Gargiulo con tre motivi. Resiste con controricorso la Michelino. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il corrente Gargiulo denuncia "Violazione-falsa applicazione della legge (art. 12 c.p.c.") esponendo le seguenti osservazioni. Come da giurisprudenza costante di questa S.C., l'individuazione del Giudice competente per valore in ordine all'azione di rilascio di un immobile, detenuto senza titoli, quando il convenuto non contesti il diritto di proprieta' dell'attore e non accampi un diritto reale, deve essere effettuata a norma dell'art. 12 c.p.c. con riferimento all'ammontare del fitto per un anno. Nella fattispecie in esame pero' l'attuale ricorrente aveva dedotto di esercitare la detenzione in forza di un rapporto di locazione di durata superiore ad un anno e che lo stesso in base al regime vincolistico, andava a scadere a gennaio 1995. Quindi rettamente il pretore aveva applicato il principio del cumulo dei fitti per il periodo controverso. Con il secondo motivo, da esaminare insieme al primo in quanto a questo strettamente connesso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo, esponendo le seguenti argomentazioni. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. la deduzione del convenuto di esercitare la detenzione in forza di un rapporto obbligatorio eccedente il limite pretorile non determina lo spostamento di competenza ove la medesima deduzione non venga posta a sostegno di una domanda riconvenzionale o richiesta di accertamento incidentale, ma risulti sollevata, quale eccezione in senso stretto, al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attrice. Certo il ricorrente non aveva formulato una vera e propria domanda riconvenzionale ma la deduzione cosi' come formulata, ben lungi dall'atteggiarsi a semplice eccezione, tendeva all'accertamento, sia pure in via incidentale, della durata del rapporto obbligatorio e quindi necessariamente della sua esistenza. I primi due motivi appaiono privi di pregio. Infatti, come questa Corte Suprema ha gia' rilevato in passato, nel caso di controversia promossa per il rilascio di immobile detenuto senza titolo, la quale, stante il suo carattere personale e non reale, e' devoluta per valore alla cognizione del pretore, in base al criterio del cumulo per un anno del corrispettivo presumibilmente ricavabile dalla locazione del bene medesimo (in applicazione analogica dell'art. 12 secondo comma cod. proc. civ.; applicazione analogica possibile nella presente causa proposta prima del 30.4.95 e cioe' prima della novella che ha abrogato proprio tale secondo comma), "non determina alcuno spostamento di competenza la deduzione del convenuto di esercitare detta detenzione in forza di rapporto di valore eccedente i limiti pretorili [...], ove la deduzione medesima non venga posta a sostegno di una domanda riconvenzionale, o richiesta di accertamento incidentale, ma risulti sollevata, quale eccezione in senso stretto, al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attrice". (cfr. cass. 5027 del 17/11/1977); e nella fattispecie non puo' affermarsi che la parte convenuta abbia proposto "una domanda riconvenzionale o richiesta di accertamento incidentale". (cfr. l'art. 34 c.p.c.). Il ricorrente, con il terzo motivo, dedotto in via subordinata, denunzia violazione e falsa applicazione dalla legge (art. 999 c.c.) ed erronea motivazione esponendo quanto segue, Il Gargiulo aveva fornito la prova idonea della sussistenza del contratto. Infatti aveva prodotto in primo grado una serie lettere a firma dell'usufruttuario Mariano Amirante spedite dallo stesso al Gargiulo, tutte recanti il timbro dell'Ufficio postale (nelle quali si fa espresso ed esplicito riferimento al contratto di locazione), nonche' varie ricevute di fitto a firma Amirante che costituiscono certamente scrittura privata di data certa al sensi e per gli effetti di cui all'art. 999 c.c. 1^ comma. Il motivo appare privo di pregio in quanto il proprietario aveva la posizione di terzo rispetto all'usufruttuario (questa Corte Suprema ha affermato detta posizione di terzieta' persino nel caso che il proprietario sia succeduto mortis causa all'usufruttuario dopo la rinuncia all'usufrutto: "l'erede, subentrando nella posizione giuridica del de cuius soltanto a partire dalla morte di questi, non puo' essere considerato parte dei contratti conclusi dal defunto per il periodo anteriore al suddetto evento, ma, al contrario, conserva la sua posizione di terzo rispetto a tutti gli effetti, non aventi carattere di durata che siano ricollegabili al momento della conclusione dei detti contratti, ne consegue che, ai fini della opponibilita' al nudo proprietario delle locazioni poste in essere dall'usufruttuario, anche nel caso in cui il nudo proprietario sia succeduto mortis causa a quest'ultimo dopo la rinunzia all'usufrutto, il contratto di locazione resta opponibile al nudo proprietario soltanto se e dal momento in cui abbia acquistato, per effetto della registrazione, data certa."; v. cass. n. 1142 del 30/03/1976) e pertanto la tesi del Tribunale, secondo la quale i documenti prodotti non soddisfacevano i requisiti richiesti dall'art. 999 c.p.c. e' immune dal vizi logici e giuridici lamentati. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 79.000=, oltre L. 1.100.000 (unmilionecentomila) per onorario. Cosi' deciso in Roma, il 30 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria i
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003