Il nudo proprietario si trova in posizione di terzieta' rispetto ai
contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato
in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 cod. civ., il
contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario e' opponibile
allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data
certa anteriore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la
decisione del giudice di merito, che aveva escluso che i documenti
prodotti in giudizio, costituiti da una serie di lettere a firma
dell'usufruttuario spedite al convenuto, nelle quali si faceva
espresso riferimento al contratto di locazione, e di ricevute
pagamento di pigione a firma dello stesso usufruttuario ,
soddisfacessero i requisiti prescritti dall'art. 999 cod. civ.).
ANNO/NUMERO 1999 01643
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GARGIULO LUCIANO, elett.te domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SALVATORE DE MICCO,
giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MICHELINO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati n ROMA VIA DELLA
GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato ROBETO CROCE, difesa
dall'avvocato GENNARO MALINCONICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 654/96 del Tribunale di NAPOLI, emessa il
26/06/96 e depositata il 11/07/96 (R.G. 11952/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/10/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 1.6.94 Gargiulo Luciano proponeva appello contro la sentenza
del Pretore di Napoli 29/30.4.94 n^. 2948/94 (con la quale, in
accoglimento della domanda proposta da Michelino Giuseppina, era
stata dichiarata l'occupazione abusiva da parte del Gargiulo
dell'appartamento sito in Napoli alla via Scarlatti n. 134, sc. A, 2^
piano int. 9, ed era stato ordinato al Gargiulo il rilascio immediato
del predetto immobile, fissandosi, in mancanza di rilascio spontaneo,
l'esecuzione per il 15.7.94), lamentando tra l'altro che detto
Giudice erroneamente aveva ritenuto la propria competenza, prendendo
in considerazione il canone di L. 105.064 anziche' di L. 279.000
quale canone corrisposto per il periodo in contestazione (dicembre
1991 - gennaio 1995).
Resisteva in giudizio la Michelino.
Con sentenza 26.6/11.7.96 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello
condannando il Gargiulo al pagamento delle spese processuali. Nella
motivazione, per quanto ancora interessa, esponeva in sintesi le
seguenti argomentazioni. Risulta che il canone versato dal dicembre
1991 era di L. 279.239 anziche' di L. 105.064; ma trattandosi di
azione diretta ad ottenere il rilascio di un immobile occupato senza
titolo, il valore della causa si determina con criterio analogico
rispetto a quello stabilito dall'art. 12, 11^ comma, c.p.c. per le
cause di finita locazione, ed occorre far riferimento al valore del
corrispettivo che presumibilmente si puo' ricavare dalla locazione
dell'immobile per un anno, e non invece - come ha ritenuto il Pretore
- in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
Peraltro non determina alcuno spostamento di competenza la deduzione
del convenuto di esercitare detta detenzione in forza di rapporto di
locazione di durata superiore ad un anno, atteso che la deduzione
medesima non e' stata posta a sostegno di una domanda riconvenzionale
o di una richiesta di accertamento incidentale, ma risulta sollevata
quale eccezione in senso stretto al solo fine di ottenere il rigetto
della domanda attrice. Correttamente il Pretore ha dichiarato
l'occupazione illegittima ed abusiva da parte del Gargiulo
dell'appartamento di proprieta' dell'appellata Michelino, in quanto
il Gargiulo non ha fornito la prova idonea per ritenere la
sussistenza di un contratto di locazione opponibile al proprietario,
limitandosi a produrre documenti che non soddisfano i requisiti
richiesti dall'art. 999 c.c..
Contro questa decisione ricorre per cassazione il Gargiulo con tre
motivi.
Resiste con controricorso la Michelino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il corrente Gargiulo denuncia "Violazione-falsa
applicazione della legge (art. 12 c.p.c.") esponendo le seguenti
osservazioni.
Come da giurisprudenza costante di questa S.C., l'individuazione del
Giudice competente per valore in ordine all'azione di rilascio di un
immobile, detenuto senza titoli, quando il convenuto non contesti il
diritto di proprieta' dell'attore e non accampi un diritto reale,
deve essere effettuata a norma dell'art. 12 c.p.c. con riferimento
all'ammontare del fitto per un anno. Nella fattispecie in esame pero'
l'attuale ricorrente aveva dedotto di esercitare la detenzione in
forza di un rapporto di locazione di durata superiore ad un anno e
che lo stesso in base al regime vincolistico, andava a scadere a
gennaio 1995.
Quindi rettamente il pretore aveva applicato il principio del cumulo
dei fitti per il periodo controverso.
Con il secondo motivo, da esaminare insieme al primo in quanto a
questo strettamente connesso, il ricorrente denuncia vizio di
motivazione su un punto decisivo, esponendo le seguenti
argomentazioni. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. la deduzione
del convenuto di esercitare la detenzione in forza di un rapporto
obbligatorio eccedente il limite pretorile non determina lo
spostamento di competenza ove la medesima deduzione non venga posta a
sostegno di una domanda riconvenzionale o richiesta di accertamento
incidentale, ma risulti sollevata, quale eccezione in senso stretto,
al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attrice. Certo il
ricorrente non aveva formulato una vera e propria domanda
riconvenzionale ma la deduzione cosi' come formulata, ben lungi
dall'atteggiarsi a semplice eccezione, tendeva all'accertamento, sia
pure in via incidentale, della durata del rapporto obbligatorio e
quindi necessariamente della sua esistenza.
I primi due motivi appaiono privi di pregio. Infatti, come questa
Corte Suprema ha gia' rilevato in passato, nel caso di controversia
promossa per il rilascio di immobile detenuto senza titolo, la quale,
stante il suo carattere personale e non reale, e' devoluta per valore
alla cognizione del pretore, in base al criterio del cumulo per un
anno del corrispettivo presumibilmente ricavabile dalla locazione del
bene medesimo (in applicazione analogica dell'art. 12 secondo comma
cod. proc. civ.; applicazione analogica possibile nella presente
causa proposta prima del 30.4.95 e cioe' prima della novella che ha
abrogato proprio tale secondo comma), "non determina alcuno
spostamento di competenza la deduzione del convenuto di esercitare
detta detenzione in forza di rapporto di valore eccedente i limiti
pretorili [...], ove la deduzione medesima non venga posta a sostegno
di una domanda riconvenzionale, o richiesta di accertamento
incidentale, ma risulti sollevata, quale eccezione in senso stretto,
al solo fine di ottenere il rigetto della domanda attrice". (cfr.
cass. 5027 del 17/11/1977); e nella fattispecie non puo' affermarsi
che la parte convenuta abbia proposto "una domanda riconvenzionale o
richiesta di accertamento incidentale". (cfr. l'art. 34 c.p.c.).
Il ricorrente, con il terzo motivo, dedotto in via subordinata,
denunzia violazione e falsa applicazione dalla legge (art. 999 c.c.)
ed erronea motivazione esponendo quanto segue, Il Gargiulo aveva
fornito la prova idonea della sussistenza del contratto. Infatti
aveva prodotto in primo grado una serie lettere a firma
dell'usufruttuario Mariano Amirante spedite dallo stesso al Gargiulo,
tutte recanti il timbro dell'Ufficio postale (nelle quali si fa
espresso ed esplicito riferimento al contratto di locazione), nonche'
varie ricevute di fitto a firma Amirante che costituiscono certamente
scrittura privata di data certa al sensi e per gli effetti di cui
all'art. 999 c.c. 1^ comma.
Il motivo appare privo di pregio in quanto il proprietario aveva la
posizione di terzo rispetto all'usufruttuario (questa Corte Suprema
ha affermato detta posizione di terzieta' persino nel caso che il
proprietario sia succeduto mortis causa all'usufruttuario dopo la
rinuncia all'usufrutto: "l'erede, subentrando nella posizione
giuridica del de cuius soltanto a partire dalla morte di questi, non
puo' essere considerato parte dei contratti conclusi dal defunto per
il periodo anteriore al suddetto evento, ma, al contrario, conserva
la sua posizione di terzo rispetto a tutti gli effetti, non aventi
carattere di durata che siano ricollegabili al momento della
conclusione dei detti contratti, ne consegue che, ai fini della
opponibilita' al nudo proprietario delle locazioni poste in essere
dall'usufruttuario, anche nel caso in cui il nudo proprietario sia
succeduto mortis causa a quest'ultimo dopo la rinunzia all'usufrutto,
il contratto di locazione resta opponibile al nudo proprietario
soltanto se e dal momento in cui abbia acquistato, per effetto della
registrazione, data certa."; v. cass. n. 1142 del 30/03/1976) e
pertanto la tesi del Tribunale, secondo la quale i documenti prodotti
non soddisfacevano i requisiti richiesti dall'art. 999 c.p.c. e'
immune dal vizi logici e giuridici lamentati.
Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a
rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di
cassazione liquidate in L. 79.000=, oltre L. 1.100.000
(unmilionecentomila) per onorario.
Cosi' deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria i
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