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Luci

Art. 901 Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un`inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l`altezza stessa.

Sentenza n. 15442 del 2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Franco PONTORERI - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. -
Dott. Roberto Michele TRIOLA "
Dott. Carlo CIOFFI "
Dott. Giovanna SCHERELLO "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14926/98 R.G. proposto
da
............, con domicilio espressamente eletto in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesi dall'Avv. Riccardo Marzo in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrenti
contro
..........ved. ..........., questi ultimi quali genitori esercenti la potestà sulla minore ...........Sara, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Quintino Sella n. 41, presso lo studio dell'Avv. Corrado Carruba, difesi dall'Avv. Giovanni Caprioli in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti
per la cassazione della sentenza 17 giugno-16 luglio 1997 n. 469/97 della Corte d'appello di Lecce.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 4 luglio 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO luci
Nell'ottobre del 1989 ......convennero in giudizio ......avanti il Tribunale di Lecce, esponendo: che erano proprietari in tale città di un appartamento al civico ...., primo piano; che un vano bagno facente parte di un appartamento vicino di proprietà del convenuto presentava un'apertura, nel muro perimetrale comune, avente le caratteristiche della luce irregolare, in quanto priva di inferriata e grata ed avente il lato inferiore ad altezza inferiore a quella prescritta, sicché se ne poteva sempre chiedere la chiusura nel concorso delle condizioni previste e disciplinate dall'ordinamento: che da tale luci apertura, fronteggiante da vicino il balcone della camera da letto e della stanza da pranzo-soggiorno di essi attori, provenivano esalazioni e suoni che superavano la normale tollerabilità e che erano "del tutto inammissibili sotto il profilo igienico".luci Chiesero, pertanto, che, accertato tutto quanto sopra, venisse ordinata la chiusura della luce suddetta, perché non suscettibile di usucapione e di destinazione del padre di famiglia, o, in subordine, che fosse disposta l'adozione degli accorgimenti necessari a consentire al De Blasi di ricevere aria dall'esterno luci senza immissioni nell'appartamento di essi attori, in ogni caso con condanna di controparte al risarcimento dei danni.luci
Con sentenza 25.1.1995 l'adito giudice, nella resistenza del convenuto, condannò il medesimo a trasformare l'apertura in luce regolare, compensando le spese.luci
Proposti gravami da entrambe le parti, la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza precisata in epigrafe, ha respinto l'impugnazione principale dei coniugi ....ed ha accolto quella incidentale del .....- cui erano subentrati intanto gli eredi ......., questi ultimi due minori rappresentati dai genitori ....... - revocando la condanna alla regolarizzazione della luce.luci
Ha osservato la Corte salentina che il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dei principi regolanti la materia qualificando l'apertura nel muro comune luce irregolare insuscettibile di usucapione e di costituzione per destinazione del padre di famiglia ma escludendo il diritto del vicino a chiuderla fuori dell'ipotesi di appoggio del proprio edificio al muro in cui essa si apre (art. 904 cod. civ.);luci e altrettanto correttamente aveva precisato, senza alcuna contraddizione, che una chiusura al di fuori dell'ipotesi suddetta avrebbe costituito atto emulativo;luci quanto alla disposta regolarizzazione della luce, invece, erroneamente si era ritenuto che la relativa domanda, anche se non espressamente formulata, costituisse un mintis rispetto a quella di eliminazione dell'apertura, in quanto si trattava di due cose completamente diverse, per cui la statuizione andava eliminata perché emessa ultra petita, come riconosciuto dagli stessi attori;luci ne' essa poteva trovare giustificazione nell'esigenza, evidenziata dal Tribunale, di ridurre le lamentate immissioni provenienti dal "bagno", poiché gli attori non avevano mai fornito prova della intollerabilità di tali immissioni, pur avendo accennato in citazione ad un aggravamento della situazione per essere stato l'appartamento occupato "da alcuni luci giovani meno discreti dei precedenti detentori", e lo stesso Tribunale, del resto, ton aveva affatto affermato il superamento del limite della tollerabilità oltre il quale soltanto sorge il diritto di impedire le immissioni.
Ha escluso, infine, la Corte --territoriale che vi fosse la denunziata violazione della normativa urbanistica locale, come pure che fosse stata fornita prova di un danno e che questo, quindi, potesse essere liquidato con criterio equitativo.luci
Ricorrono per cassazione i coniugi ......sulla base di quattro motivi ai quali replicano con controricorso ...... nel frattempo divenuto maggiore d'età, e i coniugi ......in rappresentanza della figlia minore ...... Entrambe le parti depositano memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE luci
Va pregiudizialmente esaminata e disattesa l'eccezione, sollevata con il controricorso e con la successiva memoria dei ......., secondo cui il ricorso è inammissibile per mancanza di specialità della procura a margine di esso.luci Al riguardo non v'è neppure bisogno di richiamare l'ormai costante orientamento giurisprudenziale che, valorizzando la stretta inerenza all'atto della procura apposta in calce od a margine del medesimo, ne esclude ogni nullità in ragione della genericità o equivocità delle espressioni in essa usate, bastando rilevare che tale ipotesi è del tutto estranea al, caso di specie, dove la stampigliatura onnicomprensiva impressa sul margine del ricorso, avente inizio con le parole:luci 'Ti conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi" rivolte all'Avv. Riccardo Marzo, e' immediatamente preceduta dalla ben specifica dicitura dattiloscritta: "Per proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 4691/97 della Corte d'Appello di Lecce Sez. II Civ.".luci
Ciò premesso si può passare all'esame dei motivi di ricorso, con il primo dei quali vengono denunziate, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli art. 833. 841, 844, 904 cod. civ., in relazione agli artt. 901 e 902 cod. civ.;luci
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia attinente all'intollerabilità delle immissioni ed al richiesto rimedio di costruzione del muro di chiusura della luce irregolare" al fine di farla cessare; violazione e falsa applicazione artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.; contraddittorietà della motivazione riguardo al punto della controversia, già deciso e non impugnato, sulla intollerabilità delle immissioni.luci Più in particolare, si rimprovera al giudice d'appello di avere erroneamente escluso che con la sentenza di primo grado fosse stata accertata la intollerabilità delle immissioni, sebbene dalle espressioni in essa usate si evincesse l'esatto contrario;luci e, d'altra parte, non vi sarebbe stata altrimenti ragione di disporre la regolarizzazione della luce, poiché gli attori non avevano un astratto interesse a far divenire regolare una luce atipica ma solo a far cessare le immissioni con la chiusura di essa e l'errore del tribunale era consistito soltanto nell'aver ritenuto che tali immissioni potessero cessare con detta regolarizzazione che, invece, era del tutto inadeguata allo scopo.luci
Si sostiene, poi, che mai era stata in discussione
l'intollerabilità delle immissioni, non contestata ex adverso, e che sul punto, in quanto non fatto oggetto di appello incidentale, si era formato il giudicato interno, dal che il denunziato vizio di ultra ed extra petita ex arC 112 c.p.c..luci
Si deduce, inoltre, che era irragionevole e contrastante con la comune esperienza escludere che le immissioni acustiche ed olfattive provenienti dal bagno vicino non superassero la normale tollerabilità, sicché al riguardo non occorreva alcuna prova, essendo l'intollerabilità insita nel fatto stesso della anormale posizione della luce rispetto al balcone di proprietà dei ricorrenti, dal che l'interesse di costoro a chiederne la chiusura, senza che fosse in alcun modo a parlarsi, quindi, lucidi "emulazione". Neppure poteva essere oggetto di esame, secondo i ricorrenti, il profilo della priorità dell'uso, poiché di questo non si era parlato affatto in primo grado e nessuno aveva proposto impugnazione al riguardo.luci
Si argomenta, ancora, che dalle norme degli artt. 841 e 904 cod. civ. si evince che %I proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo" chiudendo le luci esistenti sul muro di confine, per cui nel caso di specie era perfettamente legittimo che i ricorrenti chiudessero la loro proprietà con la costruzione di un muro e, quindi, chiudessero la luce irregolare esistente sul muro di confine:luci
ciò indipendentemente dall'accertamento della intollerabilità delle immissioni e senza incorrere in alcun modo nel divieto degli atti di emulazione.luci
Nessuna delle su esposte censure è meritevole di accoglimento. Priva di consistenza è, infatti, la tesi del giudicato interno formatosi sulla intollerabilità delle immissioni per mancanza di appello incidentale sul punto da parte dei Tornese-De Blasi, dato che correttamente la Corte salentina ha escluso l'esistenza di una statuizione in tal senso nella sentenza appellata e gli stessi ricorrenti, del resto, si guardano bene dall'attribuire al primo giudice un'affermazione del genere, limitandosi a sostenere inopinatamente che questa si evinceva dal fatto di avere il Tribunale considerato un dato di comune esperienza che dalla irregolare apertura lucifera del vicino bagno provenissero "sgradevoli odori, facilmente percepibili" e di avere ordinato la regolarizzazione della luce al dichiarato fine di evitare detto inconveniente. È chiaro, invece, che, in assenza di un'espressa lucistatuizione, nessun giudicato si era potuto formare e che neppure era a parlarsi di giudicato implicito, nulla avendo a - che fare il problema delle immissioni (art. 844 cod. civ.), con quello delle luci irregolari (art. 902 cod. civ.), e non essendo, quindi, la soluzione del primo una premessa logica necessaria della condanna (per altro impugnata ed eliminata in appello perché pacificamente pronunciata extra petita), alla regolarizzazione della luce.
È del pari chiaro. per converso. che l'esplicita esclusione. da parie della Corte salentina, della dedotta intollerabilità delle asserite immissioni - acustico-olfattive provenienti dall'apertura lucifera scaturisce da una corretta applicazione del principio secondo il quale onus probandi incumbit ei qui dicit (non potendo in alcun modo. condividersi l'assunto dei ricorrenti che la intollerabilità fosse insita nel fatto stesso della vicinanza tra il balcone di loro proprietà ed il bagno munito di detta apertura) ed è frutto di accertamenti e valutazioni di fatto che, siccome adeguatamente motivati sfuggono al sindacato di questa Corte regolatrice.
Quanto detto sinora rende superfluo soffermarsi sull'ulteriore doglianza di indebito esame, da parte del giudice d'appello, del profilo, non prospettato in primo grado, della priorità dell'uso (ari 844, comma 21, ultima parte), essendo evidente che tale profilo, quand'anche esaminato dalla Corte leccese, sarebbe irrilevante una volta ritenuta mancante in radice dalla Corte stessa la prova, non solo che dal bagno provenissero immissioni vietate, ma persino che esso fosse "in condizioni tali di antigienicità da rendere probabili quelle immissioni" (v. pag. 6-7 della sentenza impugnata). Non si comprende, poi, il lungo discorso sul diritto del proprietario, ex art. 841 cod. civ., di chiudere in qualunque tempo il fondo (ossia di proteggerlo, anche con l'erezione di un muro cinta) e di chiudere, così le luci esistenti nel muro vicino, dal momento che, quesl'ultimo diritto nulla ha a che fare con il primo ed è regolato, invece, dall'art. 904 cod. civ. il quale, al secondo comma, fa esplicito divieto al proprietario confinante (indipendentemente dal carattere emulativo o meno delle sue finalità) di chiudere le luci, regolari. o irregolari che siano, a meno che non si avvalga della facoltà di appoggiare (o fare aderire) il proprio edificio al muro, preventivamente reso comune, nel quale esse si aprono: e per edificio non può intendersi certamente il semplice muro di cinta rientrante nella previsione dell'art. 878, comma 1^, cod. civ., poiché, secondo la ratio del citato art. 904, soltanto il diritto di erigere una costruzione vera e propria in appoggio o in aderenza può giustificare il sacrificio del diritto del confinante di tenere luci nel muro, salva la possibilità per l'altra parte, ex art. 902, comma 2^, ove la luce sia priva dei requisiti di cui al precedente art. 901, di esigerne la regolarizzazione (domanda, quest'ultima, come già detto, mai proposta dai Cuna-Lorenzo ed erroneamente ritenuta compresa dal Tribunale, secondo l'incontestato giudizio della Corte territoriale, in quella di chiusura della luce).
D'altra parte, i Cuna-Lorenzo si sarebbero potuti avvalere, semmai, della facoltà (ove concretamente esercitabile) di costruire in appoggio o in aderenza, ma non possono pretendere che sia dichiarato astrattamente ed inutilmente - il loro diritto ad erigere in futuro una siffatta costruzione ed a chiudere in tal modo la luce nell'adiacente muro perimetrale comune.
Con il secondo motivo - denunziandosi, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. violazione e falsa applicazione degli art. 61, 107 e 207 del nuovo R. E. C. e degli artt. 873, 841 cod. civ., erronea e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la posizione della luce irregolare rispetto all'esterno del fabbricato - si rimprovera alla Corte salentina di avere escluso la violazione delle norme urbanistiche vigenti nel Comune di Lecce e, in particolare, dell'art. 61 del regolamento edilizio nella parte in cui prevede che i "locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi", indicando, così, nel cavedio o negli spazi ad esso equiparabili la sola possibilità, oltre allo spazio esterno ai fabbricati di praticare aperture per dare luce ed aria ai vani adibiti a bagno, il che consente di escludere con certezza che dette aperture possano essere prospicienti sul balcone di un vicino, di proprietà individuale e non condominiale.
Insistono, poi, i ricorrenti nel lamentare l'omessa considerazione, da parte dei giudici del merito, del gravissimo danno derivante alla loro proprietà dall'ubicazione della luce irregolare e del disagio nell'uso del loro balcone, specialmente nel silenzio delle notti estive.
Anche queste censure vanno disattese.
Correttamente, infatti la Corte salentina, nel rispondere ad analoga doglianza formulata, con l'atto di appello ha osservato, senza che al riguardo vengano mossi specifici rilievi, che anche una piccola veranda può costituire quello spazio esterno dal quale (oltre che da spazi interni come i cavedi), devono ricevere aria e luce, secondo il regolamento urbanistico di Lecce, i locali adibiti a servizi igienici.luci
Del resto, è dirimente osservate, quanto alla richiesta di eliminazione dell'apertura lucifera, che, ad onta degli sforzi dialettici della difesa dei ricorrenti, alle invocate norme di edilizia e di ornato pubblico, disciplinanti soltanto la collocazione delle aperture destinate a dare aria e luce a detti locali, non può in alcun modo essere riconosciuto carattere integrativo delle norme sulle distanze contenute nella sezione VI del capo II, tit. II, libro terzo del cod. civ., le sole a cui luci faccia riferimento l'art. 872 dello stesso codice ai fini della possibilità di avanzare pretese diverse dal risarcimento del danno per la loro violazione. Ogni altro rilievo avanzato col motivo in esame resta superato da quanto si è detto in precedenza in ordine alla non sindacabilità in questa sede del giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la mancanza di prova delle immissioni e della loro intollerabidità.luci Con il terzo motivo - denunziandosi, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1123, 1226, 2727 e segg. cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia attinenti alla prova ed alla, valutazione del danno, derivante dall'esistenza, sin dall'anno 1984, della luce irregolare e dalle immissioni - si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuti non provati i lamentati danni, senza tener conto di quanto, accertato dal luci Tribunale, cioè del fatto che l'uso di un bagno comporta, secondo la comune esperienza, l'immissione di sgradevoli odori, facilmente percepibili" e che, quindi, il danno per ridotto godimento dell'appartamento e per conseguente minor valore dello stesso, è in re ipsa.luci
Neppure questo motivo ha pregio e valgono al riguardo considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al primo motivo, poiché l'affermata mancanza di prove circa la presenza di immissioni moleste e circa la loro intollerabilità non poteva che risolversi luci nell'impossibilità di parlare di danno in re ipsa e, quindi, di ritenere provato, sia pure nel solo an debeatur, un pregiudizio economico consistente nella diminuzione di valore dell'appartamento degli odierni ricorrenti, dal che la ineccepibile esclusione della possibilità di ricorrere ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., presupponente un danno sicuramente provato nella sua esistenza, anche se non agevolmente dimostrabile nel suo preciso ammontare.luci
Con il quarto motivo - denunziandosi, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10, 15, 31, 90 e segg. cod. proc. civ., illogica, contraddittoria, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia - si lamenta l'ingiustizia della disposta compensazione parziale delle spese, con condanna dei ricorrenti al pagamento del resto, perché sulla domanda di accertamento di irregolarità della luce vi era stata totale soccombenza del convenuto.luci
La censura è inammissibile, essendo noto che, in materia di spese processuali, l'unico limite al potere luci discrezionale di regolamentazione attribuito al giudice è costituito dal principio secondo il quale le spese stesse non possono essere poste, neppure in minima misura, a carico della parte totalmente vittoriosa, principio della cui violazione i ricorrenti non si dolgono ne' potrebbero in alcun modo dolersi.luci
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.luci
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti, questa volta per intero, anche le spese del presente procedimento. P.Q.M.luci
LA CORTE
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2000.luci
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000

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