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Interversione della detenzione in possesso

    
 
 
Interversione della detenzione in possesso
 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.12968 del 31 maggio 2006, ha dato ragione ai ricorrenti i quali, possessori di un fondo di proprietà comunale, avevano agito per ottenere il riconoscimento dell’intervenuta usucapione del fondo a loro favore vedendosi, però, rigettata la domanda tanto in primo quanto in secondo grado.
La diversa conclusione della Suprema Corte si fonda, dunque, sul rilievo per cui, il mutamento della destinazione del fondo dovuto ad un’attività costruttiva realizzata dal detentore del solo possesso materiale della cosa, basterebbe a dar luogo alla interversione della detenzione in possesso considerato che un caso di tal tipo, certamente, dimostra la chiara ed ineluttabile intenzione del detentore iniziale di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.
Ed invero, aggiungono i giudici, una volta provato che il possessore si comporti come proprietario tant’è che, costruendovi sopra, ha addirittura cambiato la destinazione del fondo comunale, graverà sull’ente che si arroghi il titolo di proprietario, fornire la prova contraria della sussistenza della mera detenzione.
Altra importante precisazione della Corte è quella per cui, la circostanza della mera detenzione che impedisce il compiersi del tempo utile per usucapire, non può desumersi in base all’inadempimento di eventuali obblighi nei confronti del proprietario.
Ed invero, non è comprovante della mera detenzione la circostanza che il soggetto che ha il materiale possesso della cosa sia inadempiente agli obblighi connessi ad un presunto rapporto obbligatorio in forza del quale detiene.
In altre parole, conclude la Cassazione, non è possibile dedurre la detenzione da circostanze diverse (l’inadempimento) da quella oggetto del factum probandum da cui derivava, vale a dire il rapporto obbligatorio. Soltanto la prova di quest’ultimo, infatti, può confermare la permanenza della mera detenzione a discapito dell’interversione.
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE II CIVILE
 
Sentenza 31 maggio 2006, n. 12968
 
Ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da:
 
P. P., P. C., P. D., P. L., P. O., P. V., selettivamente domiciliati in xxxxxxx, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MANNI, difesi dagli avvocati FRANCO IADANZA, ALFREDO IADANZA, ALESSANDRO BIAMONTE, giusta delega in atti;
 
- ricorrenti –
 
contro
 
COMUNE DI G. IN CAMPANIA, in persona del legale rappresentante e Commissario Straordinario pro tempore, selettivamente domiciliato in yyyyyyyyyyy, difeso dall’avvocato ROBERTO MARINEO, giusta delega in ati;
 
- controricorrente -
 
avverso la sentenza n. 262/02 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 28/01/02;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/06 dal Consigliere Dott. V. COLARUSSO;
 
Udito l’Avvocato MARIEO Roberto, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
 
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28.10.1999 rigettò la domanda proposta da T., D., C., V., O. e L. P. contro il Comune di G. in Campania, volta ad ottenere il riconoscimento dell’avvenuta usucapione da parte loro di un fondo di proprietà dell’Ente convenuto.
 
Avverso la sentenza P., C., D., L., O. e V. P. proposero appello che è stato rigettato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28 gennaio 2002.
 
La Corte, premessi (per quale che ancora interessa) i principi in materia di usucapione di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente territoriale e sulla interversione del possesso da parte del detentore, ha osservato che P. P., dante causa degli attori, versava al proprietario del fondo un canone di affitto. La Corte, in definitiva, dall’esame degli elementi acquisiti in causa, ha tratto il dubbio sulla sussistenza del possesso autonomo del fondo da parte del P. e dei suoi aventi causa, elemento fondamentale per il maturarsi dell’usucapione. L’incertezza deriva(va) soprattutto dalla non investigata situazione del fondo all’atto della vendita al Comune e dell’insicuro riferimento dei testi escussi al fondo stesso piuttosto che ad altri vicini.
 
Avverso tale sentenza P., C., D., L., O. e V. P. hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo articolato in più censure. Il Comune di G. in Campania resiste con controricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
I ricorrenti, nell’unico motivo, premessa la nozione del possesso utile per l’usucapione, sostengono che la sentenza impugnata è pervenuta a conclusioni non sorrette da adeguata motivazione ed in base ad argomentazioni contraddittorie essendo stata erroneamente ricostruita la situazione possessoria. I documenti esibiti nel giudizio di primo grado dal Comune non erano stati congruamente intesi e la delibera di utilizzazione del fondo, mai entrato nel possesso del Comune, non costituiva fatto impeditivi dell’acquisto per usucapione o interruttivo del possesso. Le dichiarazioni del P. O. erano state valutate contraddittoriamente, peraltro attribuendo a costui conoscenze giuridiche e padronanza di linguaggio tecnico che egli non poteva avere. La motivazione relativa alle conclusioni tratte dall’apprezzamento delle prove testimoniali era perplessa, lacunosa e contraddittoria. Erroneamente, se di detenzione si trattava, non era stata ravvisata l’interversione del possesso nell’attività costruttiva posta in essere sul fondo ed, in ogni caso, la prova della detenzione spettava al Comune che l’aveva allegata, avendo i P., per parte loro, provato l’esercizio del potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto reale. La prova della detenzione, riferita a contratti validamente instaurati, non era mai stata fornita dal Comune. Il giudice di appello, al fine di accertare la sussistenza del possesso utile all’usucapione, avrebbe dovuto valutare tutte le dichiarazioni testimoniali e, quindi, le loro concordanze e discordanze, e non fermarsi all’esame solo di alcune di esse, peraltro neppure esaminate compiutamente.
 
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si diranno.
 
1. La sentenza ha affermato che le deposizioni testimoniali “convincono per il materiale godimento… fino alla modificazione della destinazione del fondo con costruzione… ecc…” indi ha valutato le dichiarazioni del teste G. (il P. P. pagava un canone)e quelle del teste A. (dell’immobile erano proprietari in parte il Comune ed in parte altri). La Corte, poi, dopo aver affermato che spettava al Comune dare la prova del rapporto obbligatorio sotteso al (alla prova del ) possesso, afferma che se il “detent6ore” del fondo nei confronti dell’acquirente prova di non aver nulla corrisposto al nuovo proprietario (nella specie il Comune e se questi ha omesso ogni iniziativa per azionare il suo credito, non resta, con ciò provato il possesso valido ad usucapionem.
 
 
 
 
Così argomentando, da un lato, la Corte di Appello ha dato per provato il possesso, ma, poi, essendosi “insinuato” (per usare stesso termine della Corte) un rapporto obbligatorio, ha ritenuto irrilevante che il Comune non abbia provato quest’ultimo rapporto (come era suo onere, secondo la corretta affermazione della stessa Corte) “in quanto la detenzione costituita dal materiale possesso” non si traduce in possesso per il fatto del mancato pagamento dei canoni e della mancata reazione del Comune proprietario. Il possesso, dunque, pur nella “provata realtà del godimento, dell’uso e dello sfruttamento esclusivo di un bene, come in facoltà del proprietario” e pure nella mancata prova del rapporto obbligatorio sottostante, è divenuto per la Corte, inopinatamente e grazie ad un salto logico, detenzione, e si è dato per dimostrato proprio ciò che (la detenzione) doveva essere – e non è(ra) stato – dimostrato dal Comune. Si tratta del classico circolo vizioso in cui la conclusione è vera ma la premessa (l’allegata ma non provata detenzione) non è dimostrata secondo i canoni fissati dalla premessa stessa.
 
1.a. In buona e definitiva sostanza, la Corte di Appello, nella sentenza impugnata (nel complesso, di non facile lettura):
 
ha premesso che i P. si comportavano come proprietari avendo, addirittura, cambiato la destinazione del fondo costruendovi sopra;
 
ha affermato che il Comune – il quale la allegava – aveva l’onere di provare il rapporto obbligatorio (e, si badi, che ciò era necessario proprio perché l’attività del P. corrispondeva al possesso, poiché, se di possesso non si trattava, non era necessario porre il problema del rapporto obbligatorio);
 
ha anche sancito che il Comune non aveva fornito la prova di cui sopra ma che ciò diventava irrilevante (da rilevante quale era nelle premesse) perché la detenzione non si trasforma in possesso per il fatto che il detentore non adempie agli obblighi derivanti dal rapporto obbligatorio in forza del quale detiene, così che la detenzione, non provata da chi ne aveva l’onere, viene forzatamente dedotta sulla base di circostanze diverse (l’inadempimento) da quella oggetto del factum probandum da cui derivava (cioè: il rapporto obbligatorio).
 
2. Circa la mancata identificazione del bene, non emerge con chiarezza dalla motivazione se si tratti di una ulteriore – ed autonoma – ratio decidendi oppure se l’affermazione che“non vi è prova che il teste G. confondesse i fondi” è, da punto di vista motivazionale, un obiter dictum oppure (come pare leggendo a pag. 4, in fondo, della sentenza) un semplice riferimento utile a contrastare l’obiezione della stessa difesa P., che parlava di confusione dei fondi al fine di svalutare la deposizione proprio del teste G. riguardo al canone e, quindi, se la deposizione stessa sia stata considerata solo per il fatto che il teste aveva parlato del canone corrisposto dal P. P., senza chiarire a quale fondo il pagamento si riferisse.
 
 
 
 
Di scarso fondamento logico è, infine, l’affidamento probatorio conferito alle parole del P. cui si attribuisce la capacità di distinguere il “possesso autonomo dalla conduzione di un immobile” (e, quindi, dalla detenzione).
 
 
 
 
2.a. In sintesi, la criptica formulazione della sentenza non lascia comprendere con chiarezza se la mancata identificazione riguardi il bene posseduto o quello(i) per cui (non) veniva pagato il canone.
 
 
 
 
Per il resto, se si espunge dalla motivazione la poco chiara valutazione della testimonianza del G., “l’insicuro riferimento dei testimoni escussi a quelle, diversamente che ad altri fondi vicini dei P.” (pag. 6) resta una affermazione apodittica della Corte di Appello, priva di qualsivoglia giustificazione razionale.
 
3. Oltre alle evidenziate aporie e contraddizioni, la sentenza presenta una ulteriore lacuna (segnalata dai riconti) laddove, pur presupponendosi la necessità della interversione (della presunta detenzione in possesso), non è stata apprezzata a tal fine – e con i poteri del giudice di merito – l’attività costruttiva posta in essere sul fondo dai P..
 
3.a. Ed, infatti, secondo i principi più volte enunciai da questa Corte, la interversione della detenzione in possesso può avvenire, ove occorra, anche attraverso il compimento di attività materiali laddove queste diano il segno inequivocabile, e riconoscibile dall’avente diritto, dell’intenzione del detentore iniziale di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. 69/92; Cass. 12569/93; Cass. 1802/95).
 
4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 u.c. c.p.c.).
 
 
P.Q.M.
 
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
 
 
 
 
Così deciso in Roma addì 26 aprile 2006-07-02
 
 
 
 
Il Consigliere est. Fto
 
Il Presidente F.to
 
 
 
 
Depositato in cancelleria 31 maggio 2006.
 
 
 
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