Il nudo proprietario, ancorche' abbia consentito che l'usufruttuario
consegua il possesso dei beni senza previa prestazione d'idonea
garanzia, puo' proporre domanda di accertamento dell'obbligo
dell'usufruttuario di prestarla.
ANNO/NUMERO 1995 01571
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente
" Francesco E. ROSSI Pres. di Sez.
" Romano PANZARANI "
" Raffaele NUOVO Consigliere
" Girolamo GIRONE "
" Giuseppe BORRE' "
" Francesco AMIRANTE "
" Vincenzo CARBONE "
" Paolo VITTORIA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10123-93 del R.G.AA.CC., proposto
da
RUGGIERI MARIA VINCENZA, elett.te dom.ta in Roma, Via degli Scipioni
n. 268-A presso lo studio dell'avv.to Domenico Battista, rapp.ta e
difesa dall'avv.to Lucio Riccardi, giusta delega a margine del
ricorso.
Ricorrente
contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Roma,
Via Donatello n. 33, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Criscuolo,
rapp.to e difeso dall'avv.to Beniamino Chiaia Noya, giusta delega a
margine del controricorso.
Controricorrente
e
STRAGAPEDE ANGELA, elett.te dom.ta in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n.
96, presso lo studio dell'avv.to Antonio Maizza, rapp.ta e difesa
dagli avv.ti Giuseppe Angiolillo e Vito Sisto, giusta delega in calce
al controricorso.
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 61-93 della Corte di Appello di Bari dep. il
28.1.93 e notificata il 22.6.93 (R.G. n. 1130-91).
Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 2.12.94 la relazione
della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Vittoria.
Uditi gli avv.ti P. Quaranta p.d. e Sisto.
Udito il P.M., nella persona del Dr. Mario Di Renzo, Avv.to pen.le
presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il rigetto
del 1 motivo - accoglimento del 2 e 4 motivo assorbente rispetto
il 3 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Maria Vincenza Ruggieri conveniva in giudizio il Comune di
Bari ed Angela Stragapede e, con la citazione notificata il
19.12.1988, li citava a comparire davanti al tribunale di Bari.
L'attrice esponeva d'essere nuda proprietaria di porzione di un
locale, gia' adibito ad autorimessa, sito in Carbonara di Bari, di
cui era usufruttuaria la madre, Angela Stragapede. Costei s'era
immessa nel possesso dell'immobile senza prestare alcuna garanzia; lo
aveva poi dato in locazione per uso di supermercato ad una societa',
consentendo, oltre il mutamento della destinazione d'uso,
l'esecuzione di eventuali opere necessarie ai fini del godimento
previsto nel contratto.
L'attrice proseguiva esponendo che la societa', avvalendosi di
tale autorizzazione, ma in assenza di qualsiasi concessione
amministrativa, aveva demolito opere esistenti ed altre ne aveva
costruite. Accertata l'esecuzione di tali opere abusive, il sindaco,
dopo avere rivolto alla madre l'ingiunzione a demolirle, con
ordinanza 90.6.1986 aveva disposto l'acquisizione dell'intera
proprieta' al patrimonio comunale. A questi provvedimenti aveva fatto
seguito un'ulteriore ordinanza - la n. 57140 del 20.10.1988 - con cui
il sindaco aveva rivolto l'ingiunzione di demolire a lei ed alla
sorella Antonia Maria Ruggieri, anch'essa nuda proprietaria.
L'attrice, in confronto del Comune di Bari, concludeva chiedendo
fosse dichiarato che ella era rimasta estranea alla commissione
dell'abuso edilizio e che l'ingiunzione a demolire rivoltale con
l'ordinanza del 20.10.1988 era nulla perche' assunta in carenza di
potere. In confronto di Angela Stragapede, concludeva chiedendo fosse
dichiarato che la stessa aveva abusato del diritto di usufrutto:
domandava percio' che il diritto fosse dichiarato estinto o che, in
subordine, la convenuta fosse condannata a, prestare cauzione e che i
beni fossero posti sotto amministrazione con obbligo per
l'amministratore di provvedere alla demolizione delle opere abusive a
spese dell'usufruttuaria.
2. - Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, deduceva che la
giurisdizione sulla domanda proposta nei suoi confronti spettava al
giudice amministrativo.
Angela Stragapede chiedeva che la domanda proposta in suo
confronto fosse rigettata perche' l'aver dato in locazione l'immobile
non integrava un abuso dell'usufrutto cosi' come non lo integrava il
fatto delle costruzioni eseguite dal conduttore.
3. - Il tribunale di Bari dichiarava il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario sulla prima domanda e rigettava le altre.
La decisione veniva confermata dalla corte d'appello di Bari.
4. - La corte d'appello - con la sentenza 28.1.1993 - affermava:
- che la domanda proposta in confronto del Comune rientrava nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art.
16 L. 28 gennaio 1977, n. 10: a cio' non sarebbe stata d'ostacolo
un'eventuale nullita' dell'ingiunzione a demolire che fosse stata
adottata in carenza di potere e, peraltro, la qualita' di nudo
proprietario non esclude per se' che l'ingiunzione possa essergli
rivolta, mentre il provvedimento puo' risultare illegittimamente
adottato se viene accertato che il nudo proprietario non si e' reso
responsabile dell'abuso;
- che le modificazioni apportate all'immobile non ne avevano
comportato il deterioramento, sicche' sotto questo punto di vista era
da escludersi vi fosse stato abuso del diritto di usufrutto;
- che, escluso l'abuso del diritto, all'usufruttuario, che non
aveva dato garanzia all'atto della immissione nel possesso dei beni,
non si sarebbe potuto imporre di prestarla; si sarebbe bensi' potuto
far luogo alle misure previste dall'art. 1003 cod. civ., ma una
domanda in tal senso non era stata proposta;
- che la condanna a demolire le opere non si inquadrava tra le
possibili reazioni all'abuso del diritto di usufrutto, mentre neppur
poteva essere emessa sul presupposto che la loro costruzione avesse
integrato un fatto illecito, giacche' l'attrice non aveva dedotto ne'
provato l'esistenza degli elementi costitutivi di questo.
5. - Maria Vincenza Ruggieri ha proposto ricorso per cassazione.
Il Comune di Bari ed Angela Stragapede hanno resistito con
controricorso.
Le parti hanno depositato memorie: alla propria la resistente
Angela Stragapede ha unito copia della sentenza 28.3.1991 pronunziata
in sede penale dalla stessa corte d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene quattro motivi: il primo riguarda il capo
della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario a conoscere della domanda proposta contro il Comune
di Bari; gli altri concernono i capi della sentenza relativi alle
domande proposte dall'attuale ricorrente contro la convenuta Angela
Stragapede.
2. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1
cod. proc. civ., in relazione all'art. 16 della L. 28 gennaio 1977,
n. 10).
La ricorrente richiama la sentenza 15 luglio 1991 n. 345 con cui
la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
7, comma 3, L. 28 febbraio 1985, n. 47, che era stata sollevata dal
T.A.R. del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.: osserva che,
alla stregua di tale decisione, l'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale costituisce una sanzione autonoma che consegue
all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire; come tale si riferisce
esclusivamente al responsabile dell'abuso, mentre non puo' operare
nella sfera di altri soggetti ed in particolare nei confronti del
proprietario dell'area, quando risulti, in modo inequivocabile, la
sua completa estraneita' al compimento dell'opera abusiva. La
ricorrente sostiene che la sua estraneita' all'abuso edilizio era
pacifica in base alle stesse risultanze dell'ordinanza sindacale, che
era stata emessa in suo danno in quanto nuda proprietaria e sul
presupposto che fosse percio' necessario estendere in suo confronto i
provvedimenti gia' adottati contro l'usufruttuaria.
Il motivo non e' fondato, perche', come e' stato ritenuto dalla
corte d'appello nella sentenza impugnata, la domanda proposta contro
il comune di Bari rientra tra le controversie devolute alla
competenza dei tribunali amministrativi regionali in sede di
giurisdizione esclusiva, quale configurata dall'art. 16 della L. 28
gennaio 1977, n. 10.
I ricorsi contro i provvedimenti preveduti dall'art. 7 della L. 28
febbraio 1985, n. 47 rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.
16 citato: come e' espressamente stabilito dall'art. 2 della legge n.
47 del 1985, le disposizioni dettate dall'art. 7 della stessa legge
hanno sostituito quelle di cui all'art. 15 della L. 28 gennaio 1977,
n. 10, richiamate dall'art 16 di quest'ultima (Sez. Un. 5.9.1989 n.
3840).
L'art. 16 della legge n. 10 del 1977, secondo la costante
interpretazione di questa Corte, configura una fattispecie di
giurisdizione esclusiva (Sez. Un. 27.5.1980 n. 4831).
L'ambito della giurisdizione esclusiva non trova limite in cio',
che i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione possano
esserlo stati in situazione di carenza di potere (Sez. Un. 19.10.1990
n. 10177), giacche', quando una materia e' attribuita alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetta a questo
conoscere sia di situazioni di interesse legittimo sia di situazioni
di diritto soggettivo e d'ogni effetto che in rapporto a tali
situazioni sia ricollegabile a provvedimenti atti e comportamenti
dell'amministrazione, con la sola eccezione delle questioni attinenti
a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di
illegittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre e
delle altre espressamente indicate dagli artt. 7, comma 3, L. 6
dicembre 1971, n. 1034 e 30, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
L'affermazione che il sindaco abbia agito in carenza di potere non
e' dunque sufficiente ad attrarre la controversia alla competenza
giurisdizionale del giudice ordinario.
L'affermazione non e' peraltro corrispondente a diritto.
L'art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 - secondo
l'interpretazione che consente di ritenere quanto in esso disposto
compatibile con gli artt. 3 e 42 Cost. - non esclude in assoluto che
l'ingiunzione a demolire possa essere rivolta contro il nudo
proprietario dell'immobile investito dall'abuso edilizio, giacche'
consente di esercitare il potere repressivo anche contro costui, se
non risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneita' al
compimento dell'opera abusiva e tale estraneita', per configurarsi,
richiede anche che, venuto a conoscenza dell'abuso, il nudo
proprietario si sia adoperato per impedire l'abuso utilizzando i
mezzi offertigli dall'ordinamento (Corte cost. 15 luglio 1991 n.
345).
La corte d'appello ha percio' correttamente osservato che si fa
questione di illegittimo esercizio del potere anche quando si afferma
che gia' dal provvedimento impugnato risulta che non e' stato
compiuto un accertamento sulla concreta imputabilita' dell'abuso
edilizio a soggetto diverso da quello che ha assunto l'iniziativa di
eseguire la costruzione.
3. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di
diritto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia
(art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1015 cod.
civ.).
La ricorrente sostiene che la corte d'appello sarebbe incorsa nel
vizio di difetto di motivazione quando ha omesso di valutare se non
costituisse un'ipotesi di abuso del diritto l'avere l'usufruttuaria
modificato la destinazione economica del bene - da autorimessa a
supermercato - eliminando gli impianti ad essa inerenti. La corte
d'appello avrebbe poi illogicamente considerato inesistente una delle
ipotesi di grave abuso descritte dall'art. 1015 cod. civ., in un caso
in cui conseguenza della condotta dell'usufruttuario era stata la
perdita del bene per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale
dispostane dal sindaco.
Si ricollegano a queste censure quelle svolte con il quarto motivo
per denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 981,
1015 e 2043 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
La ricorrente osserva che, a norma dell'art. 981 cod. civ.,
l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene,
sicche' l'esecuzione di opere che alterino tale destinazione - e che
non possono configurarsi come miglioramenti per essere soggette a
demolizione - costituisce violazione di tale obbligo e per se'
giustifica una condanna alla riduzione in pristino.
La ricorrente osserva ancora che la corte d'appello ha affermato
che il comportamento dell'usufruttuario puo' configurare una
fattispecie di illecito civile e pero' ha ritenuto di non poter
affermare su tale base la responsabilita' dell'usufruttuaria perche'
non sarebbero stati ne' dedotti ne' provati gli elementi essenziali
del fatto illecito: senonche' - sostiene la ricorrente - i fatti
erano stati dedotti ed il loro inquadramento giuridico sarebbe
spettato al giudice, mentre allo scopo di poterli provare ella aveva
chiesto fosse ordinato al comune di esibire l'istanza relativa al
rilascio dell'autorizzazione per l'intervento di manutenzione
straordinaria dell'immobile, su cui era stata apposta la propria
firma falsificata dall'usufruttuaria, come sarebbe stato possibile
dimostrare nel prosieguo del giudizio.
La Corte osserva pregiudizialmente che, nell'esame di queste e
delle altre censure proposte con il ricorso, nessun rilievo puo'
assumere la sentenza resa in sede penale dalla corte d'appello di
Bari: l'attuale resistente avrebbe dovuto opporre nella fase di
merito l'eventuale autorita' di tale giudicato ed impugnare con
ricorso incidentale la sentenza che l'avesse erroneamente
disconosciuta, ma la sentenza non ha esaminato la questione ne'
l'attuale resistente l'ha impugnata.
Le censure appena riassunte sono in parte fondate per le ragioni
di seguito esposte.
L'art. 981, comma 1, cod. civ. dispone che l'usufruttuario ha
diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione
economica. L'art. 986, comma 1, nel disporre che l'usufruttuario puo'
eseguire addizioni, e pone il limite che esse non ne alterino la
destinazione economica.
L'art. 1001, comma 2, cod. civ. impone all'usufruttuario l'obbligo
di usare nel godimento della cosa la diligenza del buon padre di
famiglia (art. 1176, comma 1, cod. civ.): obbligo che - come e' stato
osservato - "implica l'esigenza di mantenere il godimento nel limite
necessario per la conservazione dell'integrita' materiale della cosa
e della sua originaria destinazione economica, al fine di poter
restituire la cosa medesima, al termine dell'usufrutto, inalterata
nella sua essenza materiale e nella sua sostanza economica".
Il limite al diritto che l'usufruttuario ha di godere della cosa,
limite rappresentato dal dovere di rispettarne la destinazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
economica, da' luogo ad una sua obbligazione verso il nudo
proprietario.
L'usufruttuario che imprime al bene una destinazione economica
diversa da quella in atto al momento in cui e' sorto il suo diritto
di goderne o che eseguendo opere su questa, ancorche' rimuovibili, ne
alteri la primitiva destinazione fa un uso del bene che non gli e'
consentito e percio' tiene una condotta che e' rilevante ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2
dell'art. 1015 cod. civ. in relazione alla gravita' delle conseguenze
che in concreto ne derivino.
La possibile applicazione di queste sanzioni in caso di mancato
rispetto dell'obbligazione che l'usufruttuario ha verso il nudo
proprietario, sanzioni di cui il nudo proprietario ha il potere di
provocare l'applicazione e che si traducono nella perdita o
modificazione del contenuto del proprio diritto per l'usufruttuario,
non esauriscono la valenza negativa del suo comportamento, non
escludono cioe' che l'usufruttuario sia tenuto al risarcimento del
danno in confronto del nudo proprietario, se dalla alterazione della
destinazione economica del bene sia appunto derivato un danno (in
tema di responsabilita' dell'usufruttuario per non aver impiegato
l'ordinaria diligenza nel godimento del bene, Cass. 28 giugno 1968 n.
2200).
Cio' deriva dalla applicazione dell'art. 1218 cod. civ.
La presenza di un danno consente poi che il risarcimento ne
avvenga in forma specifica, in base all'art. 2058 cod. civ.,
applicabile non solo nel campo delle obbligazioni per risarcimento
del danno da fatto illecito (Cass. 1.2.1993 n. 1221; 16.12.1988 n.
6856; 26.6.1984 n. 3739; 7.5.1984 n. 2763, tra le piu' recenti).
Orbene, la corte d'appello, ripetendo la motivazione del
tribunale, non ha preso in considerazione la allegazione della parte,
la quale aveva sostenuto che l'usufruttuaria, consentendo alla
conduttrice di adattare a supermercato i locali prima destinati ad
autorimessa, ne aveva modificato la destinazione economica e si e'
limitata a considerare le trasformazioni eseguite sull'immobile da un
punto di vista oggettivo e non in relazione alla sua precedente
destinazione ad autorimessa.
La sentenza impugnata presenta dunque, sotto l'aspetto prima
considerato, il vizio di difetto di motivazione su punto decisivo
della controversia.
La corte d'appello, infine, ha affermato che la condanna
dell'usufruttuario a rimettere in pristino l'immobile, previa
eliminazione delle opere abusive, non trova fondamento nella
disciplina dei rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario
apprestata dalla norma dettata dall'art. 1015 cod. civ.
L'affermazione della corte d'appello e' corretta se posta in
rapporto al profilo della esecuzione delle opere senza concessione:
invero, se, pur eseguite dall'usufruttuario senza concessione, non
alterano la destinazione economica del bene, le opere dovranno essere
da lui rimosse o potranno esserlo dall'autorita' amministrativa a sue
spese, ma il comportamento dell'usufruttuario non eccede per se' dai
limiti del suo diritto e non viola una sua obbligazione verso il nudo
proprietario (per un'analoga soluzione, in tema di affitto, Cass.
19.6.1981 n. 4048).
L'affermazione della corte d'appello invece, per le ragioni prima
indicate, presenta il vizio di violazione di norme di diritto in
quanto nega che l'usufruttuario possa essere condannato al ripristino
del bene, quando la originaria destinazione economica sia stata
alterata da opere da lui eseguite o consentite.
Le precedenti considerazioni dimostrano che nel caso non e' invece
configurabile una ipotesi di responsabilita' da fatto illecito.
4. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di
diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc.
civ., in relazione agli artt. 1002 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.).
La ricorrente osserva che l'usufruttuario, il quale, abbia
conseguito il possesso dei beni senza aver prima prestato idonea
garanzia, viene a versare in una situazione di obbligo a prestarla e
il nudo proprietario puo' agire in giudizio per ottenere che
l'usufruttuario sia condannato a tanto: la corte d'appello sarebbe
percio' incorsa nei vizi denunziati non accogliendo la domanda sul
presupposto che dalla mancata prestazione della cauzione possono
derivare per l'usufruttuario solo le conseguenze previste dall'art.
1003 cod. civ., cui deve indirizzarsi la domanda del nudo
proprietario.
Il motivo e' fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito
esposte.
Gli artt. 1002, commi 3 e 4, e 1003 cod. civ. dispongono che
l'usufruttuario, che non ne sia dispensato dalla legge (o non ne sia
stato dispensato dal titolo), e' tenuto a prestare cauzione, in
difetto di che non puo' conseguire il possesso dei beni,
all'amministrazione (in senso lato) dei quali si provvede allora nei
modi prescritti dall'art. 1003 cod. civ.
Se il nudo proprietario consente a che l'usufruttuario si immetta
nel possesso dei beni senza prestare previamente la cauzione, questo
comportamento non implica rinunzia a che la cauzione sia prestata in
prosieguo (Cass. 22.4.1986 n. 2817).
Se tra le parti sorga controversia sul punto, il nudo proprietario
puo' agire per ottenere sia pronunziata condanna alla restituzione
dei beni (Cass. 22.4.1986 n. 2817) da parte dell'usufruttuario il
quale non abbia inteso prestare idonea garanzia, ma questo non
esclude che il nudo proprietario possa agire anche solo per ottenere
che sia dichiarato l'obbligo dell'usufruttuario (Cass. 28.5.1968 n.
2200), salvo ad agire per la restituzione dei beni od a chiedere la
nomina dell'amministratore, se si tratti di beni immobili, una volta
che l'usufruttuario abbia mancato di prestare la garanzia, cui sia
stato dichiarato tenuto.
5. - La domanda proposta da Maria Vincenza Ruggieri contro il
Comune di Bari rientra nella competenza dei tribunali amministrativi
regionali, in sede di giurisdizione esclusiva, a norma dell'art. 16
della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ed il primo motivo del ricorso e'
percio' rigettato.
La ricorrente e' condannata a rimborsare al Comune di Bari le
spese di questo grado del giudizio, liquidate nel dispositivo.
6. - L'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del
ricorso, nei limiti prima indicati, comporta che la sentenza
impugnata debba essere cassata e la causa rimessa al giudice di
rinvio.
Il giudice di rinvio riprendera' in esame la domanda proposta da
Maria Vincenza Ruggieri in confronto di Angela Stragapede - basata
sulla allegazione che la convenuta aveva modificato l'originaria
destinazione economica dell'immobile oggetto del suo diritto ed aveva
eseguito o consentito che fossero eseguite opere che avevano
comportato un'alterazione di quella destinazione, domanda volta ad
ottenere la dichiarazione di cessazione dell'usufrutto o,
gradatamente, la condanna alla prestazione di cauzione ed alla
riduzione in pristino.
Il giudice di rinvio, nel conoscere di tale domanda, si
uniformera' al seguente principio di diritto: - "L'usufruttuario che
esegue o consente siano eseguite opere che alterino l'originaria
destinazione economica dell'immobile oggetto del suo diritto si rende
inadempiente all'obbligazione di godere della cosa usando della
diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto a risarcire il
danno che ne derivi al nudo proprietario, puo' essere condannato al
risarcimento del danno in forma specifica e percio' al ripristino
delle precedenti condizioni dell'immobile".
Il giudice di rinvio, ove pervenga al rigetto della domanda di
condanna alla prestazione di garanzia basata sull'art. 1015 cod.
civ., prendera' in esame la domanda proposta sulla base dell'art.
1002 cod. civ., uniformandosi in tale sede al seguente principio di
diritto: - "Il nudo proprietario, ancorche' abbia consentito che
l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa
prestazione di idonea garanzia, puo' proporre domanda di accertamento
dell'obbligo dell'usufruttuario di prestarla".
Il giudice di rinvio e' indicato in altra sezione della corte
d'appello di Bari e gli e' rimesso di provvedere sulle spese di
questo grado del giudizio nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo dei ricorso e condanna la
ricorrente a rimborsare al Comune di Bari le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in L. 2.178.000, di cui L. 2 milioni per
onorari di avvocato; accoglie per quanto di ragione gli altri motivi,
cassa in relazione e rinvia la causa tra Maria Vincenza Ruggieri ed
Angela Stragapede anche per le spese ad altra sezione della Corte
d'appello di Bari.
Cosi' deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 1994, nella camera di
consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di
cassazione.
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