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Estinzione della servitù

Art. 1072 Estinzione per confusione La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente. Art. 1073 Estinzione per prescrizione La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni (2934 e seguenti). Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell`uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l`esercizio. Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l`esercizio. Agli effetti dell`estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l`uso della servitù fatto da una di esse impedisce l`estinzione riguardo a tutte. La sospensione o l`interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a vantaggio Testo della Massima SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Interventi legislativi, di carattere non espropriativo, successivi alla costituzione - Estinzione - Esclusione - Esercizio - Modalita' - Mutamento - Configurabilita' - Obbligazione del titolare del fondo servente - Persistente sussistenza - Configurabilita'. In materia di servitu', gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del nuovo codice della strada e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitu', che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitu' volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito "ius in re aliena". Estinzione della servitù
 
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