In materia di servitu' prediali, solamente quando permangano dubbi
circa l'interpretazione del titolo costitutivo in ordine
all'estensione e alle modalita' di esercizio della servitu', il
giudice e' tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore
aggravio per il fondo servente, di cui all'art. 1065 cod. civ.
ANNO/NUMERO 2002 08261
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 18668/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 18668/1999 del R.C. AA.CC.
DON INNOCENZO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Gardena n.
3, presso lo studio dell'Avv. Lucio De Angelis che unitamente
all'Avv. Federico Nobili lo rappresenta e difende come da procura in
calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
CERESETTI TARCISIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico
II n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sebastiani che
unitamente all'Avv. Giampiero Canu lo rappresenta e difende come da
procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.
718/98 del 28.10.1998/23.12.1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Lucio De Angelis e Giorgio Sebastiani.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele
Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta
(il 26.07.1979) da Tarcisio Ceresetti nei confronti di Giovanni
Innocenzo Don, dichiarava sussistere il diritto servitu' per il
transito pedonale e carraio a favore del fondo di proprieta' del
Ceresetti sulla striscia di terreno di accesso ai vali lotti per una
larghezza di metri quattro e per una lunghezza di metti settanta fino
all'argine del fiume; conseguentemente condannava il Dori a rimuovere
tutti gli ostacoli che ne impedivano l'esercizio, ponendo a suo
carico le spese del giudizio.
La motivazione del Tribunale prendeva le mosse dal rilevare che
l'azione proposta dal Ceresetti, malgrado il frequente riferimento
improprio ad una comunanza della strada, era indubbiamente da
qualificare come diretta all'accertamento di un diritto di servitu'.
Di seguito il Tribunale considerava che, ai fini dell'interpretazione
dell'atto costitutivo della servitu', non era possibile accedere al
ragionamento svolto dal Don secondo il quale, trattandosi di una
lottizzazione, la servitu' costituita al fine di consentire ai
singoli lotti il raggiungimento della via pubblica, non poteva che
considerarsi necessariamente partente da ciascun lotto verso la via
pubblica, e non anche dalla parte opposta in cui non vi era alcuno
sbocco per la presenza dell'argine. Osservava, in proposito, il
Tribunale che tale interpretazione contrastava con la lettera del
titolo e con l'espressa previsione, in contenuta, dell'obbligo dei
compratori di concorrere alle spese secondo quote da presumersi
paritarie. In aggiunta a cio' osservava il Tribunale che il
successivo atto di compravendita, col quale il Don aveva acquistato
la proprieta' del mappale n. 1231/E (ma non anche del tratto di
strada intersecante i due mappali), aveva reso comune la strada in
questione nel suo intero tracciato; con cio' i venditori avevano
chiaramente mostrato di voler attribuire a tutti i frontisti della
strada una contitolarita' sulla stessa nella sua interezza:
contitolarita' che sussisteva per tutti i proprietari divenuti tali
per effetto dell'atto in data 27 ottobre 1961, ma non per il
Ceresetti, che a questa seconda compravendita era rimasto estraneo.
Cio' peraltro non impediva di apprezzare la rilevanza di tale
disposizione pattizia come elemento interpretativo circa l'intenzione
dei contraenti di attribuire al fondo dominante del Ceresetti un
diritto valido per tutta l'estensione della strada. Sulla base di
tali premesse il Tribunale giudicava illegittima l'avvenuta chiusura
da parte del Don della porzione terminale della strada in questione,
in guisa da rendere impossibile l'esercizio della servitu' spettante
al Ceresetti, donde la condanna al ripristino della situazione
preesistente. Quanto alla richiesta inibitoria al ripetersi di
turbative, consistite nella sosta di veicoli davanti ai garages di
proprieta' dell'attore, la pronuncia veniva ritenuta assorbita per
effetto della condanna ad eliminare ogni ostacolo al libero transito,
presumendosi che la eliminazione della chiusura del tratto terminale
potesse portare alla eliminazione del fenomeno lamentato.
Avverso tale sentenza il Don proponeva appello chiedendone
l'integrale riforma. Il Ceresetti proponeva appello incidentale volto
ad ottenere anche la condanna ulteriore alla cessazione delle
suddette turbative.
Con sentenza n. 718/98 del 28.10.1998/23.12.1998, la Corte
d'appello di Brescia rigettava l'appello principale e, in
accoglimento di quello incidentale, condannava Innocenzo Don "ad
astenersi dall'attuare e dal fare attuare, con automezzi propri o di
terzi, la sosta veicolare sul tratto di strada antistante il
fabbricato di proprieta' di Tarcisio Ceresetti".
La Corte d'appello, pur ritenendo non pertinente l'argomento
svolto dal Tribunale di poter trarre spunti ermeneutici dal contenuto
del secondo rogito, stipulato in data 27.10.1961, al quale il
Ceresetti era rimasto completamente estraneo, riteneva che il
giudizio sull'estensione del diritto di servitu' poteva agevolmente
fondarsi in senso favorevole al Ceresetti, sull'esame dell'atto
notarile del 12 gennaio 1961. In esso, infatti, era detto che le aree
compravendute "avranno ingresso dalla strada privata attualmente
esistente, e quindi da una strada dalla larghezza di metri quattro
(m. 4) che attraversera' la proprieta' dei venditori ai mappali
1230/A e 1231/A per una lunghezza di circa metri settanta (m. 70) e
cioe' percorrendo la via piu' breve dalla strada privata fino contro
l'argine del torrente...Detta strada restera'...di proprieta' dei
venditori...e verra' costruita dai compratori...". Sulla scorta di
tale dato letterale costitutivo della servitu', riteneva la Corte di
merito che i venditori avevano inteso riconoscere agli acquirenti,
indivisamente e senza distinzione nelle modalita' d'esercizio, il
diritto di servitu' sull'intera strada, la cui costruzione era stata
posta congiuntamente a carico dei compratori per tutta la sua
lunghezza, senza ripartizioni di quote e, quindi, presuntivamente in
parti uguali. Cio' mal si conciliava con l'invocata riserva (del
resto non emergente aliunde) di uso esclusivo della porzione
terminale di essa a favore del Don.
Tale constatazione, idonea a suggerire una lettura - piana e
certa del documento negoziale, vanificava il ricorso ad ogni altro
criterio ermeneutico. D'altra parte, ove si volesse ciononostante
indagare sull'esistenza del requisito della utilitas per il fondo di
proprieta' del Ceresetti, osservava la Corte d'appello che non poteva
negarsi che proprio le difficolta' di manovra con autoveicoli,
lamentata dall'attore, quale conseguenza dell'apposizione di un
cancello al limite della proprieta' Don, costituivano la migliore
prova dell'esistenza di un cospicuo interesse del Ceresetti ad
avvalersi anche del tratto di strada in direzione del fiume, a scopo
di manovra, pur nell'ambito del normale esercizio della facolta' di
accesso e regresso dal proprio fondo.
Riteneva poi la Corte d'appello ininfluente la prova per testi
articolata dal Don in ordine all'installazione fin dal 1961 di un
cancello in legno, sostituito dall'attuale in ferro, perche'
ininfluente.
Infine, in ordine all'appello incidentale, osservava la Corte
d'appello che, essendo risultato accertato che in passato si erano
verificati casi isolati di turbativa da parte del Don (o di suoi
fornitori) consistenti nel temporaneo parcheggio di veicoli di fronte
alla entrata dei garages del Ceresetti, andava accolta l'invocata
pronuncia di inbitoria alla reiterazione di siffatto comportamento.
Ne' poteva legittimamente presumersi che l'eliminazione del cancello,
collocato dal Don al limite della sua proprieta', comportasse
automaticamente la cessazione degli atti impeditivi.
Contro questa sentenza il Don ha proposto ricorso per cassazione
in base a quattro motivi, illustrati da memoria.
Il Ceresetti ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 102
c.p.c., in relazione all'art. 1058 c.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.),
il ricorrente, assumendo che la servitu' in questione e la sua
estensione fino all'argine del fiume riguardano anche tutti gli altri
acquirenti dei lotti successivi che insieme al Don stipularono l'atto
del 27.10.1961, acquistando oltre ai singoli lotti, anche una quota
della strada, sostiene che sussisterebbe un rapporto plurisoggettivo,
e, in particolare, un interesse di tutti all'accertamento e alla
delimitazione del modo di esercizio della servitu' stessa. Da tale
rapporto giuridico unitario e inscindibile deriverebbe la sussistenza
di un litisconsorzio necessario esteso a tutti, che non sarebbe stato
rispettato con evidente violazione dell'art. 102 c.p.c..
1.1. Il motivo e' infondato.
E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che sia l'"actio
confessoria" che l'"actio negatoria seruitutis", nell'ipotesi che il
fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro
indiviso" a piu' proprietari, quando sia diretta a fare dichiarare
soltanto l'esistenza della servitu' o la cessazione delle molestie
nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, non da'
lungo a litisconsorzio necessario, ne' dal lato attivo ne' dal lato
passivo. Solo quando sia chiesto anche un mutamento dello stato di
fatto, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che
incida su di un rapporto inscindibilmente comune a piu' soggetti,
l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari,
giacche' solo allora la sentenza, non avendo efficacia nei confronti
di tutti, sarebbe ineseguibile e, quindi, "inutiliter data" (Cass.
28.9.1996 n. 8565; 11.2.1987 n. 1495; 18.5.1981 n. 3878).
Poiche' nel caso specifico e' stato chiesto soltanto
l'accertamento dell'esistenza della servitu' e cessazione delle
molestie, ma non anche un mutamento dello stato di fatto, mediante la
demolizione delle opere attraverso le quali la servitu' e'
esercitata, e' evidente che non vi e' stata violazione dell'art. 102
c.p.c. in quanto non ricorre la dedotta ipotesi di litisconsorzio
necessario.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1362,
comma 1^ e 2^, c.c., violazione dell'art. 1065 c.c., nonche'
contraddittorieta' e mancanza di motivazione su punti decisivi (art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente critica l'interpretazione data
dalla Corte d'appello al contenuto della clausola contrattuale.
Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere
di significato chiaro e univoco le parole usate nell'atto notarile
12.1.1961 per la costituzione della servitu' di passaggio, senza
considerare che non puo' correttamente affermarsi alcuna chiarezza e
univocita' allorquando il contratto non precisi le caratteristiche e
modalita' concrete della servitu' e si limiti a prevedere soltanto il
diritto di transito senza altre specificazioni. Il ricorrente assume
che impropriamente la Corte d'appello avrebbe tratto argomento dalla
pretesa pattuizione' concernente la ripartizione "in parti uguali"
delle spese relative alla delimitazione della strada, facendo
riferimento ad una "presunzione" di suddivisione paritetica delle
spese priva d'ogni base nel testo, ingiustamente escludendo il
ricorso ad altri criteri ermeneutici per interpretare la volonta'
negoziale, quale il comportamento delle parti e il criterio generale
del minore aggravio del fondo servente (art. 1065 c.c.).
2.1. Il motivo non ha pregio.
La ricostruzione della volonta' contrattuale e' indagine di
fatto riservata al giudice di merito ed e' percio' incensurabile in
cassazione salvo che per insufficienza o contraddittorieta' della
motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico
seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle
norme ermeneutiche, la quale pero' deve essere dedotta precisandosi
in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da
esse, perche' in caso diverso, le critiche dell'apprezzamento operato
dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa
interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di
legittimita', onde la sentenza impugnata non e' suscettibile di
cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi
considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del
ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla
tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740;
21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356).
La Corte d'appello, applicando correttamente l'art. 1362, primo
e secondo comma, c.c., ha tenuto conto principalmente delle parole
usate dalle parti per la costituzione della servitu' e, in base al
chiaro e univoco significato letterale della clausola, ha ritenuto
che la servitu' di passaggio carraio e pedonale a favore del
Ceresetti (e del Don) era stata costituita per tutta la lunghezza
della strada fino all'argine del fiume. Ha quindi pure considerato il
comportamento successivo delle parti dopo la costituzione della
servitu', osservando come il Ceresetti aveva utilizzato per diversi
anni l'ultimo tratto di strada, poi chiuso dal Don con il cancello,
per le manovre di entrata e uscita dalla sua proprieta' con
autoveicoli.
La tesi del ricorrente, ampiamente sviluppata dal difensore nel
corso della discussione orale, secondo cui la clausola (letteralmente
trascritta dalla Corte d'appello al fine di evidenziarne il chiaro e
univoco significato) nulla preciserebbe in ordine all'esercizio della
servitu' e all'utilita' di giungere fino in fondo alla strada, onde
la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore per non aver fatto
ricorso al criterio del minor aggravio del fondo servente, non puo'
essere condivisa.
Infatti la Corte d'appello ha chiarito che "sulla scorta del
dato letterale che emerge dal tenore del patto di costituzione or ora
trascritto, appare evidente come i venditori abbiano inteso
riconoscere ai due acquirenti, indivisamente e senza distinzione
nelle modalita' d'esercizio, il diritto di servitu' sull'intera
strada", aggiungendo come il fatto che la costruzione della strada
sia stata posta congiuntamente a carico dei compratori per tutta la
sua lunghezza, senza ripetizione di quote, e quindi presuntivamente
in parti uguali, costituisce ulteriore elemento interpretativo della
volonta' delle parti nel senso che esse avevano inteso riconoscere a
ciascun fondo in uguale misura l'uso della strada per tutta la sua
lunghezza e larghezza.
La Corte bresciana ha poi evidenziato che anche l'indagine sul
requisito dell'utilitas per il fondo del Ceresetti portava alla
medesima conclusione che la servitu' a favore del fondo del Ceresetti
si doveva intendere estesa fino al fondo della strada e quindi fino
all'argine, poiche' dalle risultanze peritali era emerso un cospicuo
interesse del Ceresetti ad avvalersi anche del tratto di strada in
direzione del fiume, a scopo di manovra, il pur nell'ambito del
normale esercizio della facolta' di accesso e regresso dal proprio
fondo.
Erroneamente il ricorrente si duole che la Corte d'appello non
abbia tenuto conto dell'art. 1065 c.c., atteso che tale norma prevede
il ricorso al criterio del minor aggravio solo quando permangono
dubbi circa l'estensione e le modalita' di esercizio della servitu'.
Mentre la Corte d'appello ha ritenuto che non residuava alcun dubbio
circa l'estensione della servitu', poiche', in base alla esposta
corretta operazione ermeneutica, il titolo costitutivo era chiaro in
ordine all'estensione della servitu' per tutta la lunghezza della
strada per cui il diritto di passaggio a favore del fondo del
Ceresetti si estendeva fino all'argine del fiume, e quindi anche sul
tratto di strada che il Don aveva illegittimamente chiuso.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 1362 cpv.
e 1065 c.c., nonche' mancanza assoluta di motivazione (art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c.), il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia
ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare che la chiusura
con cancello del tratto di strada era stata effettuata dal Don fin
dal 1961, immediatamente dopo l'acquisto di tale parte terminale
della strada. Cio' al fine di provare sia l'inesistenza "fin
dall'inizio" di qualsivoglia passaggio su tale parte terminale della
strada. in quanto ne era stato immediatamente precluso l'esercizio,
sia la mancanza di qualsiasi rivendicazione di tale passaggio da
parte del Ceresetti per quasi venti anni dal 1961 al 1979. La prova,
secondo il ricorrente, doveva quindi essere ammessa sotto un duplice
profilo, perche' riguardava da un lato le modalita' d'esercizio del
possesso della servitu' e dall'altro lato il significativo
comportamento delle parti, al fine della determinazione della comune
volonta' dei contraenti.
3.1. Anche tale morivo non ha pregio.
La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la prova
testimoniale perche' ininfluente ai fini della decisione della causa,
risultando la comune volonta' negoziale delle parti dal chiaro e
univoco contenuto della clausola contrattuale costitutiva della
servitu'.
La Corte d'appello ha pure aggiunto che, se anche risultasse
provata la circostanza che la chiusura del tratto di strada era stata
effettuata dal Don gia' nel 1961 quando vi appose un cancello in
legno poi sostituito nel 1973 con quello in ferro, tale circostanza
sarebbe stata del tutto irrilevante perche' sarebbe valsa solo a
"retrodatare l'impedimento frapposto dal deducente all'esercizio
dell'altrui diritto, senza peraltro coonestare la condotta cosi'
posta in essere".
Inoltre la Corte d'appello ha osservato come l'asserito mancato
uso, quand'anche fosse stato provato, sarebbe stato irrilevante anche
perche' il Don non aveva mai eccepito l'ipotesi estintiva di cui
all'art 1073 c.c., non essendo comunque trascorso il prescritto
periodo del non uso ventennale.
Pertanto, avendo la Corte d'appello dato giustificazione del
proprio convincimento, allorche' ha ritenuto inammissibile la prova
testimoniale perche' inutile e superflua, ed avendo correttamente
applicato le regole ermeneutiche per l'interpretazione dei contratti,
rispettando il principio gradualistico secondo il quale deve farsi
ricorso ai criteri sussidiari solo quando i criteri principali sono
insufficienti all'identificazione della comune volonta' delle parti,
la doglianza del ricorrente risulta del tutto priva di fondamento.
4. Col quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 99 e
100 c.p.c., nonche' degli artt. 2907, 2043 e 2049 c.c. (art. 360 n. 3
c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha
disposto una condanna in futurum in ordine ad eventuali ulteriori
episodi di turbativa. Secondo il ricorrente tale statuizione sarebbe
viziata per carenza di interesse attuale e concreto, perche'
configurerebbe un'abnorme responsabilita' per fatto di terzi e
perche' comporterebbe inammissibili accertamenti futuri.
4. Il motivo e' infondato.
La Corte d'appello ha ritenuto doverosa tale pronuncia (che
invece il Tribunale aveva considerato superflua perche' compresa in
quella relativa alla domanda principale) al fine di "eliminare lo
stato di conflittualita' in atto da anni tra i due contendenti". La
valutazione effettuata dal giudice d'appello implica l'accertamento
dell'esistenza di un interesse oltremodo concreto ed attuale da parte
del Ceresetti ad ottenerla.
La pronuncia non comporta affatto la responsabilita' del Don per
fatto altrui ma per fatto proprio, giacche' la inibitoria e' stata
rivolta non a qualsiasi automezzo di terzi ma agli automezzi del Don
o a lui collegati, ben potendo impedire ai suoi fornitori e clienti
di non sostare sulla strada.
Infine la pronuncia non implica accertamenti futuri, atteso che
e' stata resa sulla base dell'apprezzamento effettuato dal giudice di
merito della persistenza e comunque della frequenza di tali soste,
che impediscono al Ceresetti di entrare ed uscire dal proprio fondo.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi,
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessive L. 200.000 (euro 103,29),oltre L. 3.000.000 (euro
1549,37) per onorario.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione
Seconda Civile, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002
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