Lo spazio aereo sovrastante il suolo costituisce una proiezione di
questo ultimo verso l'alto ed e' percio' liberamente utilizzabile
dal proprietario del suolo quando non vi osti un diritto reale di
terzi. Ne consegue che l'acquisto per usucapione della proprieta' di
una superficie posta alla sommita' di un edificio giustifica la
sopraelevazione da parte dell'usucapiente con conseguente
occupazione dello spazio aereo sovrastante.
ANNO/NUMERO 1997 00926
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo DI CIO' - Presidente -
Dott. Aldo MARCONI - Consigliere -
Dott. Franco PAOLELLA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Mario FANTACCHIOTTI Rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TIRLONI MADDALENA, TIRLONI CAROLINA, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA SPALLANZANI 24, presso lo studio dell'Avvocato ALBERTO
MITTIGA, che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato
FRANCESCO COPPOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MARCHETTI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OJETTI 16,
presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE MACCARRONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all'Avvocato PIERANTONIO MAZZARIOL,
giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè contro
DOSSENA PIETRO, NOSSA MARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 279/93 della Corte d'Appello di BRESCIA,
emessa il 17/02/93, depositata il 05/05/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/96 dal Relatore Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASSIMO FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9 febbraio 1978 le sorelle Maddalena e Carolina
Tirloni, proprietarie in Cologno, di un fabbricato prospiciente
sull'antistante cortile, ed i coniugi Pietro Dossena e Maria Nossa,
esponevano, per quanto ancora interessa in questa sede, che le
vicine Laura e Rosa Marchetti, comproprietarie di un distinto
fabbricato, rispettivamente in lato sud e nord con i primi due
edifici, avevano, nel corso di recente ristrutturazione e
sopraelevazione della loro casa, occupato una parte della loggia di
accesso alla proprietà Tirloni, tagliato e danneggiato il tetto del
fabbricato Tirloni occupando, nella sopraelevazione, anche una parte
della proprietà di quest'ultime, utilizzato la scala di accesso
all'edificio delle Tirloni, gravata da servitù di passo solo a
vantaggio del primo piano della costruzione delle Marchetti, per
accedere al secondo piano di nuova costruzione, aperto, infine,
delle finestre a distanza illegale dalla proprietà dei coniugi
Dossena-Nossa.
Pertanto, le Tirloni ed i coniugi Dossena-Nossa convenivano dinnanzi
al tribunale di Bergamo le Marchetti chiedendone la condanna alla
eliminazione degli abusi denunciati ed al risarcimento del danno.
Laura Marchetti si opponeva alle domande proponendo alcune domande
riconvenzionali.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Brescia, riformando parzialmente la sentenza del giudice di primo
grado, che aveva accolto alcune domande delle Tirloni e dei coniugi
Dossena-Nossa rigettando quelle riconvenzionali della Marchetti, ha
rigettato anche le domande che le Tirloni ed i Dossena-Nossa si
erano visti accogliere dal tribunale.
Dopo aver premesso che vi è la prova che le Marchetti hanno, in
epoca remota, occupato parte della loggia antistante l'appartamento
di primo piano delle Tirloni spostando una staccionata posta sul
confine con il loro immobile, originariamente costituito da un
fienile aperto nei quattro lati, e che, per la presunzione del
possesso intermedio, vi è, dunque, la prova che la superficie
occupata era stata usucapita quando le Marchetti hanno trasformato
il fienile in un appartamento per civile abitazione, inglobando la
superficie del ballatoio delle Tirloni, da loro occupata, la Corte
di merito ha, in particolare, rilevato: 1) che l'usucapione della
superficie sottostante giustifica anche la costruzione eseguita al
secondo piano dalle Marchetti utilizzando in altezza la superficie
usucapita; 2) che dagli accertamenti del consulente tecnico risulta
provato che le Marchetti hanno "ripristinato" a regola d'arte la
falda del tetto dell'immobile delle Tirloni, da loro "rimossa,
tagliata e rifilata" durante i lavori di sopraelevazione; 3) che la
scala esterna di accesso all'appartamento delle Tirloni è comune
alle Marchetti e che l'utilizzazione di questa scala per accedere
anche all'appartamento posto al secondo piano rientra quindi
nell'uso lecito della cosa comune; 4) che, per altro, anche se si
fosse ritenuto che le Marchetti hanno utilizzato la scala solo
perchè titolari di una servitù a vantaggio del loro preesistente
fienile, dovrebbe escludersi che la trasformazione e l'ampliamento
dell'immobile, realizzati con la destinazione abitativa del fienile
e la costruzione, sopraelevando, di un altro appartamento, dia luogo
ad un aggravamento della servitù.
Contro questa sentenza le Tirloni ricorrono in cassazione.
Laura Marchetti, acquirente anche della quota in proprietà della zia
Rosa, resiste con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli
artt. 113, 115, 116, cod. proc. civ. 872-873-1140-1142-1144-1147-
1158 cod. civ., nonché vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc.
civ. Sostengono che la Corte di merito: 1) ha tratto la prova
dell'antico possesso della superficie della loggia occupata dalle
Marchetti con la loro costruzione solo dalla preesistente presenza
di una staccionata mobile della quale nessuno dei testi escussi è
stato in grado di precisare la posizione rispetto al confine, tanto
più che essa, in realtà, veniva appoggiata al fieno contenuto nel
fienile; 2) ha, senza motivazione, omesso di provvedere sulla loro
richiesta di prova per testi su circostanze di fatto che avrebbero
escluso l'animus possidendi delle Marchetti; 3) ha utilizzato le
dichiarazioni di testi che, essendo stati solo clienti di una
trattoria gestita nel cortile sotto le arcate dell'edificio, non
erano in grado di scorgere con precisione la posizione della
staccionata rispetto al confine; 4) ha ritenuto di poter
giustificare la occupazione, per una decina di centimetri, del
preesistente tetto delle Tirloni con l'asserita usucapione dell'area
sottostante, senza considerare che "il secondo piano è rientrato
rispetto al muro del primo piano e non può essere usucapito perchè
realizzato negli anni '80"; 5) ha del tutto ignorato che la
sopraelevazione è stata eseguita anche appoggiando la costruzione su
trave in legno antico di proprietà esclusiva delle Tirloni.
Nessuna delle censure che concorrono a formare il motivo in esame
può essere condivisa.
La prima e la terza investono, infatti una valutazione sulla
attendibilità dei testi escussi e sul contenuto delle loro
dichiarazioni che è riservata al giudice di merito e non è, perciò,
censurabile in sede di legittimità quando non sia il risultato di
incongruenze logiche o di errori di diritto (nella specie, non
dedotti) - sent. n. 1373/75; sent. n.677/75).
La seconda censura si riferisce ad una prova (quella di
riconoscimento reiterato, da parte delle Marchetti, dell'altruità
della porzione di loggia da loro occupata spostando in avanti la
staccionata) che, vertendo sul possesso, da parte delle Marchetti,
di quella superficie, già oggetto di prova in primo grado, non
poteva essere ammessa in secondo grado senza violare il principio di
unicità della prova alla stregua del quale, come è stato
ripetutamente chiarito da questa Corte, non è ammissibile in grado
di appello una prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia
preordinata a contrastare le risultanze di quella già espletata in
primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e
circostanze, una diversa valutazione dei fatti che hanno formato
oggetto dello stesso mezzo istruttorio nella precedente fase del
processo (sent. n. 3672/87; sent. n. 2198/75).
E' vero, dunque, che la Corte di merito ha omesso di chiarire
espressamente le ragioni per le quali ha implicitamente disatteso
l'istanza di prova delle Tirloni.
Ma l'omessa motivazione riguardo la richiesta di una prova che trova
ostacolo in una precisa disposizione di legge e della quale il
giudice avrebbe dovuto, quindi rilevare la inammissibilità.
Si tratta, cioè, della omessa motivazione sulla richiesta di una
prova che non avesse potuto determinare, nel merito, una diversa
decisione e che è priva, quindi dei caratteri della decisività
richiesti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. per la rilevanza nel vizio di
omessa o insufficiente motivazione della sentenza (sent. n.
2878/69).
La quarta censura sembra muovere da una erronea interpretazione
della sentenza impugnata.
Sia per il nuovo codice che per quello abrogato, infatti lo spazio
aereo sovrastante il suolo costituisce una proiezione verso l'alto
del suolo o di altra area materiale sottostante e deve considerarsi,
quindi, liberamente utilizzabile dal proprietario quando non vi osti
un diritto reale di terzi (sent. 4192/75); sent. n. 5754/77; sent. n.
636/75).
Non vi è dubbio, quindi, che colui che ha usucapito una superficie
di terreno, acquistandone così la proprietà, può eseguirvi delle
costruzioni occupando anche lo spazio aereo sovrastante quando non
vi osti un diritto reale di terzi.
A questo principio si è uniformata la Corte di merito nel
riconoscere la legittimità della sopraelevazione eseguita dalle
Marchetti occupando anche lo spazio aereo sovrastante la superficie
usucapita al primo piano senza in alcun modo ridurre la falda del
tetto, ripristinata nella sua originaria consistenza a regola
d'arte.
Si evidenzia, così, l'errore dal quale sembra prendere le mosse la
censura in esame quando rileva che, trattandosi di sopraelevazione
eseguita dopo il 1980, lo spazio aereo controverso non poteva
considerarsi usucapito senza accorgersi che, come si è detto, nella
motivazione della sentenza impugnata, la pronuncia di rigetto della
domanda di parziale demolizione della nuova fabbrica del secondo
piano non è fatta dipendere da un autonomo diritto sulle spazio
aereo occupato con la nuova costruzione ma dalla usucapione del
sottostante terreno.
L'ultima censura è, infine, basata sulla allegazione di un fatto
che, come risulta con evidenza dalle due sentenze di merito, non è
stato mai dedotto in appello dalle Tirloni per sostenere la loro
domanda di condanna delle Marchetti ad arretrare il secondo piano
dell'edificio da loro costruito, parzialmente demolendolo.
Essa è, perciò, inammissibile avendo questa Corte ripetutamente
chiarito che i motivi di ricorso per Cassazione debbono investire, a
pena di inammissibilità, statuizioni e questione che hanno formato
oggetto di gravame con l'atto di appello (sent. n. 7714/90; sent. n.
11062/94; sent. n. 6428/94).
Se, poi, l'argomento serve solo per sostenere la terza censura, come
potrebbe supporsi dalla circostanza che il periodo che lo esprime
segue immediatamente il precedente, anche se separato dal segno di
interpunzione, questa Corte non riesce a scorgere come la
circostanza di fatto dedotta possa incidere sulla rilevanza di
quella che è posta a base della censura sopra esaminata.
Con il secondo motivo le ricorrente denunciano la violazione degli
artt. 113-115-116 c.p.c. 832-1027-1065-1067-2697 cod. civ. in
relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nonché vizio di omessa,
errata, insufficiente motivazione su punto decisivo della
controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Sostengono
che la Corte territoriale ha accertato la proprietà comune della
scala in base ad un titolo (contratto di divisione in notar Bellotti
del 6 maggio 1990) che non si riferisce affatto all'immobile delle
Marchetti ed alla scala da queste utilizzata per accedere nei loro
appartamenti, sulla quale, in ogni caso, le Marchetti hanno solo un
diritto di servitù.
Il motivo merita la sorte precedente.
Dopo avere rilevato che le Tirloni non hanno mai negato che il
contratto di divisione del 6 maggio 1990 si riferisce all'immobile
di queste ed a quello confinante delle Marchetti, la Corte di merito
ha chiarito, sia pure indirettamente, come il riferimento alla
loggia ed al fienile consentano di individuare la scala che
nell'atto viene attribuita in proprietà comune con quella di
accesso, appunto, alla loggia dell'edificio delle Tirloni ed al
fienile delle Marchetti.
Tale motivazione, logicamente coerente, è oggetto di una critica del
tutto generica delle ricorrenti, che sostanzialmente si limitano a
rilevare che nell'edificio vi sono altre due scale senza punto
curarsi di precisare se anche queste conducono alla loggia di
accesso all'appartamento di primo piano delle Tirloni ed al fienile
delle Marchetti e se anche per queste possa valere, quindi, quel
preciso riferimento che ha consentito alla Corte territoriale di
individuare la scala attribuita in proprietà comune nell'atto di
divisione.
Tale critica, alla quale restano estranei i vizi di violazione di
legge denunciati solo nell'epigrafe del motivo senza alcun
chiarimento che valga a conferire loro un qualche comprensibile
significato, si rivela, così, inammissibile, avendo questa Corte
ripetutamente chiarito che con il ricorso per cassazione la
violazione delle regole di ermeneutica può essere dedotta solo
precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito
abbia deviato da esse, giacchè, in mancanza, la critica della
ricostruzione della volontà contrattuale, operata dallo stesso
giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituisce
una censura inammissibile (sent. n. 726/83).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese ed onorari
di giudizio liquidando le spese in lire 231.750 e gli onorati in
lire 3.000.000 (tremilioni).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile
il 22.3.96.
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