L'usufruttuario, che esegue (o che consenta siano eseguite) opere
che alterino l'originaria destinazione dell'immobile oggetto del suo
diritto, si rende inadempiente all'obbligazione di godere della cosa
usando della diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto
a risarcire il danno che ne derivi al nudo proprietario, puo' essere
condannato al risarcimento del danno in forma specifica e, percio'
al ripristino delle precedenti condizioni dell'immobile
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