Art.540 Casa coniugale a favore del coniuge
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Massima della Cassazione
I diritti reali di abitazione e di uso dei mobili che l'arredano, riservati per legge, a titolo di legato, al coniuge superstite (art. 540 cod. civ.), hanno ad oggetto la casa coniugale, ossia quella che in concreto era adibita a residenza familiare, e non quella ove i coniugi, prima del decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare l residenza della famiglia (art. 144 cod. civ.).