Revoca del difensore con telegramma: prevale l'orientamento formalista
Con la sentenza n. 15311 del 17 aprile 2007 la Cassazione penale, tenendo conto della lettera dell’articolo 96 del c.p.p., ha ritenuto giuridicamente coerente l’orientamento c.d. “formalista”, in base al quale la nomina, così come la revoca del difensore di fiducia nominato in precedenza, deve compiersi con forme e modalità tali da assicurare con certezza la riferibilità della manifestazione di volontà di nomina al suo autore e per quello specifico procedimento penale.
Proprio alla luce di questo principio, quindi, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non potesse reputarsi valida la revoca del difensore di fiducia fatta a mezzo di telegramma anche se accompagnata da contestuale nomina di altro difensore.
A detta del Supremo Collegio, infatti, le forme di cui all’art. 96 c.p.p. costituiscono un’elencazione tassativa ed in quanto tale non suscettibile di estensione analogica.
Tuttavia, è opportuno chiarire che in merito alla questione da ultimo citata, non vi è assolutamente unità di vedute nella giurisprudenza di legittimità, la quale, a volte non richiede formule sacramentali di nomina del difensore (e dunque, sembrerebbe, anche per la revoca dello stesso) ritenendo, invece, sufficiente un mero comportamento concludente dell’imputato, da cui si desuma l’inequivocabile volontà di farsi assistere da quel determinato difensore. In tal senso si è affermato che: “ L'esercizio delle funzioni difensive nel dibattimento da parte del professionista alla presenza dell'imputato che nulla eccepisce al riguardo va equiparato alla dichiarazione espressa di nomina del difensore ai sensi dell'art. 96 del codice di rito”. (Cass. pen., Sez. III, 26/01/2006, n. 17056 in senso conforme v. anche Cass. pen. Sez. IV, 12/01/2006, n. 11378).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 14 marzo - 17 aprile 2007, n. 15311