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Processo tributario e decesso

    

 
 
Processo tributario e decesso
 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7301 del 29 marzo 2006, ha sancito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, è valida, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, la notifica della sentenza effettuata nei confronti del procuratore di parte costituita, deceduta nel corso del processo, la cui morte non sia stata dichiarata nel processo stesso, poiché proprio tale omissione determina la ultrattività della procura ad litem.
Così statuendo la Corte, in realtà non ha fatto altro che adeguarsi alla costante giurisprudenza secondo cui la nullità della notifica presso il domicilio del procuratore eletto andrebbe circoscritta alla sola ipotesi in cui il decesso della parte sia dichiarato in giudizio.
D’altrocanto, la citata tesi trova fondamento in più disposizioni legislative che computano la perdita della capacità di stare in giudizio dal momento del decesso, come dichiarato nel processo; ove difetti tale dichiarazione, invece, si ha una fictio juris da cui deriverebbe l’ultrattività della delega, con conseguente validità di una notifica compiuta presso il procuratore domiciliatario.
A fronte di tale ultima ipotesi, infatti, l'evento della morte non assume alcun rilievo procedurale.
Quanto sin qui detto troverebbe conferma anche nella nella ratio delle norme di procedura del processo tributario, considerato che queste ultime sono sempre inspirate ad una perfetta omologazione con le disposizioni del processo civile, a cui il legislatore rinvia per poter colmare le eventuali lacune della normativa speciale.
Ed è proprio per questo che la Consulta, nella motivazione della sentenza de qua, richiama sia le norme tributarie che alcuni articoli del codice di procedura civile quali il 161, il 184 bis o il 328 (il cui principio viene riportato nell'art. 31 del D.P.R. 636/72).
 
 
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE TRIBUTARIA
 
 
 
 
Sentenza 29 marzo 2006, n. 7301
 
 
 
Svolgimento del processo
 
La Commissione tributaria provinciale di Verona ha respinto, con sentenza 9 giugno 1997, il ricorso proposto da B.E. e da G., P. e B.N. avverso l'avviso di maggior valore loro notificato dall'Ufficio del Registro di Legnago il data 19.9.1988, in relazione alla dichiarazione di successione di B.L., deceduto il ....... Essendo stato notificato, in esito a tale sentenziai suddetti Eredi avviso di liquidazione, gli stessi proponevano in data 16 novembre 1999 appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale, adducendone la nullità, per non essere mai stato loro comunicato nè l'avviso d'udienza nè il deposito della sentenza, di cui erano venuti a conoscenza con l'avviso di liquidazione (a sua volta separatamente impugnato), e ribadendo nel merito la contestazione dei valori accertati. L'Ufficio, nel costituirsi, eccepiva tra l'altro che le comunicazioni in questione erano state regolarmente eseguite dalla Segreteria della Commissione presso il domicilio eletto dai contribuenti. La Commissione Tributaria regionale del Veneto, con sentenza 19 marzo 2001, ha rigettato l'appello perchè tardivo, sulla base della ritualità delle comunicazioni, risultante da avvisi di ricevimento sottoscritti da persona non identificata ma qualificatasi come "impiegato", pur dando atto del disconoscimento della firma da parte degli appellanti. La Commissione Regionale ha escluso comunque la possibilità di concessione agli appellanti della rimessione in termini ex art. 184 bis c.p., essendo la rimessione possibile soltanto nei confronti di parte non costituita, mentre gli appellanti, regolarmente costituiti in primo grado, avrebbero dovuto attivarsi per conoscere l'andamento della vertenza e per comunicare la variazione di domicilio.
 
I germani B. - essendo B.E. deceduta nelle more del giudizio di primo grado - chiedono la cassazione di tale sentenza, con ricorso notificato al Ministero delle Finanze in data 15 aprile 2002, affidato a tre motivi. L'Amministrazione Finanziaria si è tardivamente costituita.
 
Successivamente la sola B.N. ha impugnato il diniego di condono comunicatole dall'Agenzia delle Entrate di Legnago, sul presupposto della inapplicabilità della definizione agevolata ex L. n. 289 del 2000, art. 16, a lite relativa ad avviso di liquidazione emesso in riferimento ad imponibile già definito, rilevando peraltro l'insufficienza del versamento effettuato a chiusura della lite stessa.
 
Motivi della decisione
 
Il ricorso principale e quello avverso il diniego di condono debbono essere riuniti per connessione.
 
Deve essere preliminarmente esaminato il ricorso di B. N. avverso il diniego di definizione agevolata della lite, attesa la pregiudizialità della decisione rispetto al ricorso proposto da tutti gli Eredi B. avverso la sentenza della Commissione Regionale. Adducendo illegittimità del predetto diniego, B.N. sostiene infatti la regolarità della richiesta di condono di lite pendente, à sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, n. 2, inoltrata prima che venisse dichiarata la inammissibilità della lite con sentenza passata in giudicato, come peraltro ritenuto anche dalla Commissione tributaria Provinciale di Verona, che aveva sospeso la causa relativa all'impugnazione dell'avviso di liquidazione, in attesa dell'esito del ricorso per Cassazione.
 
Tuttavia l'impugnato diniego di condono è nella specie fondato su una doppia "ratio", la prima delle quali attinente l'inammissibilità dell'istanza, perchè rivolta contro un accertamento divenuto definirmela seconda sul mancato integrale pagamento della somma che la contribuente era tenuta a versare in base alla dichiarazione integrativa effettuata. Non essendo stata proposta impugnazione in ordine a tale secondo profilo del diniego, il ricorso di B. N., in quanto inammissibile, deve essere rigettato. Passando quindi all'esame del ricorso avverso la sentenza della Commissione Regionale, col primo motivo, adducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, i ricorrenti contestano l'errata applicazione di tali norme da parte della Commissione Regionale, che non si è pronunciata sulle doglianze dei contribuenti relative alla nullità delle comunicazioni avvenute a mezzo posta e a mani di persona non identificata, indicata come "impiegato" presso il domicilio eletto - l'ufficio del loro procuratore - dove una "impiegata" nei periodi in questione era esclusivamente una donna. Rilevato che la qualifica "impiegato" è stata apposta da persona diversa da chi ha firmato, si sottolinea che al disconoscimento della firma - cui non è stato dato seguito nella sentenza impugnata - è seguita, da parte dei contribuenti, la documentazione della inesistenza di un "impiegato" nell'ufficio del domiciliatario.
 
Col secondo motivo dello stesso ricorso, ulteriormente adducendo omessa pronuncia dei giudici d'appello in ordine alle circostanze evidenziate nel primo motivo, i ricorrenti sottolineano che il disconoscimento della firma su un atto notificato da agente postale non richiede la querela di falso, ma comporta l'inversione dell'onere della prova; l'ufficio era quindi tenuto a provare la relazione fra la persona ricevente e l'effettivo destinatario, prova nella specie non fornita.
 
Entrambi i motivi, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondati. Essi attengono infatti alla pretesa nullità della sentenza per omessa comunicazione sia dell'avviso d'udienza che del deposito della sentenza di primo grado. Va innanzi tutto premesso che la Segreteria della Commissione si è avvalsa, nel caso in esame, della notifica a mezzo raccomandata, spedita al difensore domiciliatario, all'indirizzo da lui indicato, dove è stata ricevuta da persona che si trovava comunque presso il domicilio eletto. Ciò comporta la presunzione di un rapporto fra il ricevente e lo studio professionale, non contestabile con l'affermazione dell'insussistenza di un rapporto di servizio con la persona reperita presso lo Studio, dovendosi semmai provare l'estraneità della stessa a qualsiasi rapporto del tipo sopra considerato (cfr. Cass. 11647/2001).
 
Tuttavia, anche a voler ammettere che le comunicazioni in oggetto, sicuramente effettuate presso il domicilio eletto dai contribuenti, lo siano state a mani di persona priva di relazione con l'effettivo destinatario dell'avviso, - con conseguente nullità della sentenza (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che dalla omessa comunicazione dell'avviso d'udienza fa discendere la nullità del procedimento e della sentenza che lo conclude: Cass. 5157/92; 10477/2000; 14916/2000; 5807/2001), tale nullità poteva essere fatta valere, nel vigore del D.P.R. n. 636 del 1972, soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tale mezzo di impugnazione, à sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, (Cass. 6952/96), norma la cui applicazione non trova peraltro alcun ostacolo neppure nel nuovo contenzioso tributario. Ciò significa che, in virtù dell'efficacia del dettato dell'art. 327 c.p.c. sull'intero ordinamento processuale, va computato, ai fini della impugnazione delle decisioni delle Commissioni tributarie, il termine annuale di decadenza dall'impugnazione - decorrente dalla pubblicazione della sentenza - indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo da parte della Segreteria e senza che assuma rilievo nè la nullità della predetta comunicazione, nè la mancata conoscenza, per omessa notifica del relativo avviso, della data di fissazione dell'udienza di discussione, perchè tale omissione comporta nullità della sentenza, che deve essere fatta tuttavia valere secondo le regole e i termini dei mezzi di impugnazione à sensi del ricordato art. 161 c.p.c., in osservanza del principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione (Cass. 10223/2003), a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo (Cass. 9897/2001; 17926/2003).
 
Nella specie ciò non si è verificato, perchè gli attuali ricorrenti rivestivano la qualità di attori nel processo di primo grado, in cui si erano regolarmente costituiti, per cui non è in alcun modo prospettabile una loro rimessione in termini à sensi dell'art. 184 bis, relativo ad eventuali decadenze che si possano verificare, per causa non imputabile, nel corso del processo di primo grado, senza possibilità di estensione dell'istituto in questione a "situazioni esterne" e specificamente al giudizio di impugnazione, il quale non consente alcun intervento al Giudice in ordine al decorso dei termini perentori, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, relativi, come si è detto alla mancata conoscenza del processo da parte di chi sia rimasto contumace (Cass. 5778/2000; 11218/2002). I vizi di comunicazione dedotti dai ricorrenti con i primi due motivi di ricorso sono dunque irrilevanti, in presenza di appello correttamente ritenuto inammissibile, perchè tardivo. Col terzo motivo del medesimo ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione, da parte della Commissione Regionale del D.P.R. n. 739 del 1981, art. 18, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, e dell'art. 1722 c.c., nonchè omessa motivazione, da parte della Commissione Regionale, circa la nullità della notifica di atti al procuratore costituito di parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, come regolata dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, che non disponeva l'ultrattività della procura in caso di decesso della parte, nè prevedeva la dichiarazione dell'avvenuto decesso da parte del procuratore, pertanto la notificazione eseguita nei confronti di parte decedutaci domicilio eletto, a distanza di oltre un anno dalla morte, era comunque nulla, dovendo essere rivolta, ai fini di integrare il contraddittorio, direttamente agli Eredi nel loro domicilio, e non al procuratore, il cui mandato si era estinto.
 
Anche tale motivo, che presenta profili di inammissibilità, in quanto privo di tutti gli elementi necessari alla sua autosufficienza, deve essere rigettato. Non risulta infatti nè dal ricorsole dalla sentenza impugnata, la data del decesso della B., la cui morte non è stata in ogni caso dichiarata nel processo di primo grado. Premesso che la fattispecie non è specificamente regolata dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, che attiene i termini di impugnazione pendenti alla data della morte della parte, e riproduce il principio di cui all'art. 328 c.p.c., che riguarda appunto l'incidenza della morte della parte-avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza - sui termini di impugnazione. (Cass. 7055/86), anche a voler ritenere applicabile tale norma nel caso in essere, non è possibile tuttavia stabilire se gli Eredi avrebbero avuto diritto o meno alla proroga semestrale del termine di cui all'art. 31, comma 1, del cit. D.P.R., per mancata indicazione della data della morte di una delle parti, nei cui confronti la pronuncia è stata comunque rituale (Cass. 496/81, comportando la omessa dichiarazione di morte di una parte nel procedimento ultrattività della procura ad litem (Cass. 13041/95) pertanto nei confronti del procuratore della parte deceduta può essere validamente notificata la sentenza che chiude quella fase processuale (Cass. 1230/84), restando l'evento-morte non dichiarato processualmente irrilevante.
 
Concludendo dunque, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, stante la peculiarità della controversia.
 
P.Q.M.
 
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
 
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
 
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2006.
 
 
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