Processo e valore della controversia
Sentenza n. 19014 dell'11 settembre 2007
PROCESSO CIVILE – TARIFFE FORENSI – VALORE DELLA CONTROVERSIA
Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base del criterio del quid disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però presente che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera domanda. E’ quanto hanno statuito le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza.