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Interruzione della prescrizione

    

 
 
Interruzione della prescrizione 
 
Con la sentenza n. 15661 del 27 luglio 2005, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’eccezione di interruzione della prescrizione, trattandosi di eccezione in senso lato, ove fondata su prove ritualmente prodotte, è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
In tali casi, quindi, l’attore potrebbe difendersi solo contrapponendo all’eccipiente un fatto dotato di efficacia interruttiva.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’introduzione attorea di tali circostanze sarebbe certamente  ammissibile in quanto, considerato che il legislatore collega  direttamente l’effetto interruttivo ai fatti previsti dagli artt. 2943 e 2944 c.c., l’eccezione in questione, lungi dall’ampliare i termini della controversia, concorrerebbe piuttosto a realizzare l’ordinamento giuridico nell’orbita dell’originaria domanda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONI UNITE CIVILI
 
SENTENZA 27-07-2005, n. 15661
 
 
 
Svolgimento del processo
 
Con ricorso del 27 febbraio 1998 al Pretore di Pistoia, Franco L. chiedeva accertarsi una malattia professionale, consistente in artrosi contratta a causa della sua attività di aiuto cuoco dipendente da un'Azienda sanitaria locale, e condannarsi l'Inail alla corresponsione della relativa rendita.
 
 
Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva l'eccezione di prescrizione estintiva, sollevata in base all'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con decisione del 1 aprile 1998, confermata consentenza del 6 maggio 2001 dal Tribunale, il quale Osservava che, eccepita la prescrizione da parte dell'Istituto, soltanto in appello, ossia tardivamente, il lavoratore-appellante aveva sollevato la controeccezione di interruzione, già prospettabile nell'udienza di discussione in primo grado. Quanto ad una lettera in atti, con data del 5 luglio 1996, essa era stata redatta da un'"associazione sindacale" non legittimata all'interruzione della prescrizione poichè non investita del relativo potere dal titolare, ossia dal lavoratore.
 
 
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il L. mentre l'Inail resiste con controricorso. Con ordinanza del 16 aprile 2004 la Sezione lavoro di questa Corte rilevava un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione dell'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato oppure in senso stretto, ossia non rilevabile d'ufficio da parte del giudice (nella specie, sulla base di un documento ritualmente allegato), onde trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. il Primo Presidente decideva in conformità.
 
 
Memorie utrinque.
 
 
Motivi della decisione
 
 
1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, privo dell'indicazione delle norme in tesi violate dal giudice d'appello, e contenente un mero riepilogo delle argomentazioni svolte nel giudizio di merito.
 
 
L'eccezione, sostanzialmente denunciante la inosservanza dell'art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., non può essere accolta poichè il ricorrente, seppure in forma non impeccabile e certamente non consueta, formula le sue censure con contenuto e con richiamo dinorme di diritto ( art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) sicuramente identificabili.
 
 
2. Con un primo motivo, in sostanza denunciante la violazione degli artt. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 2943 cod. civ., e 112 cod. proc. civ., egli osserva di avere allegato al ricorso di primo grado (documento n. 8) una lettera con cui la UIL Ital, ente di patronato, in data 2 agosto 1996 ossìa certamente entro il triennio di cui all'art. 112 d.P.R. cit., chiedeva all'Inail il riconoscimento della malattia professionale, e con ciò la prestazione previdenziale. Tale atto, interruttivo della prescrizione in quanto valido a costituire in mora il debitore (art. 2943 cit.), avrebbe dovuto essere esaminato dal Pretore d'ufficio, vale a dire anche in difetto di un'eccezione di interruzione della prescrizione.
 
 
Con un secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 1 d.c.p.s. 29 luglio 1947 n. 804, sostiene, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (peraltro con erroneo riferimento alle associazioni sindacali), il potere dell'ente di patronato di rappresentare i lavoratori iscritti quanto alla richiesta di prestazioni previdenziali, e quindi di interrompere la prescrizione dei relativi crediti.
 
 
3. Il primo motivo è fondato.
 
 
Con esso il ricorrente pone alla Corte la questione se l'eccezione di interruzione della prescrizione debba considerarsi come eccezione in senso lato, ossia rilevabile anche dal giudice in ogni stato e grado del processo purchè sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, oppure come eccezione in senso stretto, ossia non rilevabile d'ufficio e perciò assoggettata, nel processo del lavoro,alle preclusioni disposte nei capoversi degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. (e nel processo ordinario nell'art. 345, secondo comma, dello stesso codice).
 
 
E' da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezione ma non la definisce e l'affida così all'interprete; infatti l'art. 112 cod. cit., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all'iniziativa di parte.
 
 
Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l'interprete da questo compito, escludendo espressamente la rilevabilità d'ufficio: così,fra i numerosi possibili esempi, nell'art. 1242, primo comma, cod. civ. quanto all'eccezione di compensazione; nell'art. 1442, quarto comma, quanto all'eccezione di annullabilità del contratto;
 
 
nell'art. 1460, primo comma, quanto all'eccezione di inadempimento;
 
 
e, per ciò che più da vicino attiene alla materia qui in questione, nell'art. 2938 quanto all'eccezione di prescrizione.
 
 
Al di fuori di questi casi, nei quali l'interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte, la quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n. 1099, ha provveduto alla sistemazione della materia.
 
 
La semplice contestazione dei fatti posti dall'attore a base della propria pretesa viene considerata come "mera difesa" (non è stato accolto il termine "obiezione", proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre l'ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il pagamento del debito) è definita come "eccezione in senso lato".
 
 
La suddetta sentenza considera come "eccezione in senso stretto" quella consistente nella contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall'attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell'avversario. In questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinati fatti non ha di per sè efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale.
 
 
Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perchè si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell'interessato come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti rilevanti, possa il giudice desumerne l'effetto senza l'apposita istanza di parte.
 
 
Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l'interesse a valersi dell'eccezione non è necessariamente legato all'interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza, la volontà di non valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile - per usare espressioni di una ormai risalente dottrina - l'eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà.
 
 
La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del 1998 viene riaffermata dalle stesse Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001 n. 226, in tema di rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, nonchè dalle sentenze 1 aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943 e 21 agosto 2004 n. 16501. 4. Malgrado la sistemazione della materia nel senso testè illustrato, sulla questione, ora in esame, della qualificazione dell'eccezione di interruzione della prescrizione, permane un contrasto di giurisprudenza.
 
 
Prima della citata pronuncia di queste Sezioni unite n. 1099 del 1998 la giurisprudenza della Corte la definiva costantemente come eccezione in senso stretto, non affrontando però la generale questione del concetto di eccezione processuale e le relative distinzioni, ma semplicemente parlando di "controeccezione", da opporre a quella, omogenea, di prescrizione (tra le numerose, Cass. 7 dicembre 1996 n. 10904, 1 ottobre 1997 n. 9583, 25 ottobre 1997 n. 10526).
 
 
Non mancava tuttavia una giurisprudenza secondo cui, estintosi il giudizio ed iniziato un nuovo processo, il giudice di questo poteva rilevare l'interruzione istantanea, prodotta dal primo atto introduttivo ex art. 2945, terzo comma, cod. civ., in presenza della sola eccezione di prescrizione (Cass. 6 agosto 1966 n. 2167, 24 ottobre 1974 n. 3111, 24 ottobre 1978 n. 4810).
 
 
L'affermazione dell'eccezione in senso stretto permaneva anche dopo la sent. n. 1099 del 1998, con numerose pronunce, che unificavano ancora il regime dell'eccezione ex art. 2938 e della controeccezione,senza peraltro confutare, almeno espressamente, gli argomenti di detta sentenza (tra le più recenti, Cass. 20 giugno 2002 n. 9016, 27 giugno 2002 n. 9378, 12 luglio 2002 n. 10137, 14 novembre 2002 n. 16032, 28 luglio 2003 n. 15188, 14 luglio 2004 n. 14276).
 
 
Cass. 25 marzo 2002 n. 4219 contrasta esplicitamente la sentenza delle Sezioni unite attraverso il richiamo al principio di speditezza del processo, , che verrebbe ostacolato dalla rilevabilità officiosa dell'eccezione in questione in ogni stato e grado; di questa pronuncia si dirà oltre.
 
 
L'opposta asserzione, ossia quella della rilevabilità d'ufficio, si trova in Cass. 28 marzo 2000 n. 3276, la quale ritiene che l'eccezione di prescrizione devolva al giudice l'accertamento di ogni fatto relativo alla vicenda estintiva, compreso quello interrutti vo, il cui rilievo è perciò sottratto all'iniziativa esclusiva della parte interessata. L'argomentazione di questa soluzione èespressamente appoggiata sul qui più volte citato precedente del 1998. 5. Non ritengono ora queste Sezioni unite che fra l'eccezione di prescrizione, ascritta dall'art. 2938 cod.civ. al novero delle eccezioni in senso stretto, e la controeccezione di interruzione ex artt. 2943-2945, di natura non definita dal legislatore, sussista una somiglianza tale da consentirne la stessa disciplina processuale. Nè il principio di speditezza, ora espressamente canonizzato nel capoverso dell'art. 111 Cost. e da bilanciare sempre con le garanzie di difesa di cui al precedente art. 24 (Cass. 22 aprile 2005 n. 8540), permette di ravvisare preclusioni processuali prive di base normativa ed anzi contrarie ad un sistema legale che vede come eccezionale, per quanto detto sopra, la riserva alla parte del poteredi eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto soggettivo dedotto in giudizio.
 
 
Nessuno sostiene che l'eccezione di interruzione, vale a dire l'affermazione dell'avvenuto compimento di un atto d'esercizio del diritto, giudiziale o stragiudiziale ( art. 2943 cod.civ.) oppure dell'altrui riconoscimento (art. 2944), corrisponde al contenuto di un diritto potestativo di realizzazione giudiziale ossia ad un'azione costitutiva e perciò stesso possa senz'altro ricondursi alla figura delle eccezioni in senso stretto non di espressa previsione legale.
 
 
Ma deve altresì escludersi che a questo risultato possa condurre un'asserita identità di sostanza fra l'eccezione di prescrizione e quella di interruzione, tale da permettere la sussunzione di quest'ultima, pur sempre e per ragioni di sostanza, sotto la previsione dell'art. 2938.
 
 
Il titolare passivo del diritto soggettivo dedotto in giudizio dall'attore, ossia il debitore oppure il proprietario quanto ai diritti reali limitati (l'istituto della prescrizione estintiva è di portata generale, come risulta dall'art. 2934: "ogni diritto"), fu correttamente definito in dottrina come a sua volta titolare di un diritto potestativo di provocare l'estinzione del diritto trascurato, ottenendo la liberazione dal debito oppure dal peso gravante sul proprio fondo. Infatti l'effetto estintivo della prescrizione non si produce automaticamente allo scadere del termine ma entra nella disponibilità del soggetto passivo del diritto, cosiddetto "prescrivente", il quale decide se sollevare o meno la relativa eccezione. Ciò spiega perchè l'art. 2937, primo comma, parli di irrinunciabilità della prescrizione da parte di "chi non può validamente disporre del diritto". Questa espressione, introdotta colcodice del 1942 e assente in quello del 1865, si riferisce verosimilmente alla non disponibilità della materia controversa, anche se può rilevarsene l'improprietà giacchè colui che rinunzia alla prescrizione non è il titolare del diritto prescritto bensì il soggetto passivo, che della prescrizione potrebbe avvalersi.
 
 
L'espressione impropria, che attribuisce un "diritto" al prescrivente, spiega in ogni caso perchè la scadenza del termine di prescrizione sia stata definita come species adquirendi a favore del prescrivente (cfr. da ult. Cass. 24 marzo 1994 n. 3445), in conformità all'antico carattere unitariamente acquisitivo delle prescrizioni, oggi distinte in usucapione e prescrizione estintiva: carattere unitario posto in evidenza dai romanisti e conservato nell'art. 2105 cod.civ. 1865, secondo cui la prescrizione è "il mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto o è liberato dall'obbligazione" (la liberazione comporta l'acquisto di una posizione di vantaggio).
 
 
Esclusi i casi eccezionali di rilevabilità d'ufficio della prescrizione (cfr. Cass. 16 agosto 2001 n. 11140), la scadenza del termine attribuisce al titolare passivo del diritto prescrivendo la potestà di farne valere l'effetto estintivo o, al contrario, di non giovarsene, preferendo di servirsi di altri mezzi di difesa in giudizio: per tali ragioni il legislatore include l'eccezione di prescrizione fra quelle in senso stretto.
 
 
6. Diverso è il carattere dell'eccezione di interruzione. Qui l'attore, di fronte all'eccezione di prescrizione, non può considerarsi titolare di alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio ma semplicemente è in grado di contrapporre all'eccipiente un fatto dotato di efficacia interruttiva. L'interesse a giovarsi di questo atto è compreso nell'interesse sottostante il diritto azionato, nè certo potrebbe sottostare ad una distinta azione costitutiva. Il legislatore collega immediatamente l'effetto interruttivo ai fatti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod.civ. onde l'eccezione non amplia i termini della controversia ma - come si è rilevato in dottrina - concorre a realizzare l'ordinamento giuridico nell'orbita della domanda, su cui il giudice deve pronunciarsi tota re perspecta, ossia prendendo in considerazione d'ufficio gli atti interruttivi.
 
 
Spetta dunque a lui di decidere la questione di prescrizione, ritualmente introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938, tenendo conto del fatto, anche dedotto in giudizio prima dell'eccezione, idoneo a produrre l'interruzione, qualora l'attore abbia affermato il proprio diritto ritualmente e rettamente provandone sussistenza e persistenza.
 
 
La situazione processuale non è diversa da quella che si verifica a proposito dell'eccezione di rinuncia alla prescrizione, che questa Corte quasi sempre ritiene rilevabile d'ufficio (Cass. 13 ottobre 1976 n. 3409, 7 febbraio 1996 n. 963, 14 maggio 2003 n. 7411).
 
 
Non vale affermare in contrario, come fa Cass. n. 9209 del 2002 cit., che eccezione di prescrizione ed eccezione di interruzione sono caratterizzate dalla medesima natura e debbono essere assoggettate allo stesso regime a fini di speditezza del procedimento e per "sgombrare il campo dalla questione": il principio di speditezza, già implicito nell'art. 24 Cost. ed ora espresso, come s'è ricordato, nel capoverso dell'art. 111, si realizza nelle forme di legge ("...La legge ne (del processo) assicura la ragionevole durata") e non comporta l'obliterazione della distinzione fra eccezioni rilevabili d'ufficio e non, voluta dal legislatore.
 
 
In altre parole la sent. n. 9209 del 2002 opera una completa assimilazione fra eccezione in senso stretto e controeccezione, che è priva di fondamento positivo: si pensi all'eccezione di compensazione ed alla controeccezione di pagamento.
 
 
In conclusione si deve affermare il principio di diritto secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.
 
 
Nel caso di specie la sentenza impugnata non nega la rituale produzione del documento epistolare di contenuto interruttivo, nè la produzione è negata dal controricorrente, il quale nell'ultimapagina del suo scritto difensivo vi fa esplicito riferimento (lettera 5 luglio 1996), limitandosi a negarne la provenienza dal creditore, ossia dal soggetto legittimato ad interrompere la prescrizione. E' altresì pacifico il detto contenuto interruttivo, ossia la manifestazione della pretesa creditoria, avente ad oggetto la prestazione previdenziale (cfr. Cass. 28 giugno 1979 n. 3618, 27 giugno 1997 n. 5733).
 
 
Il primo motivo, in conclusione, dev'essere accolto.
 
 
7. Parimenti fondato è il secondo motivo.
 
 
Già da tempo questa Corte ha affermato che la richiesta della prestazione previdenziale rivolta all'ente assicuratore da un istituto di patronato (circa questa qualifica, da riferire all'istituto che in concreto effettuò la richiesta, le parti non controvertono) per conto dell'assicurato interrompe la prescrizione del relativo diritto, anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito ai detti istituti dall'art. 1 d.lgs. C.P.S. n. 804 del 1947 (Cass. 13 giugno 1980 n. 3749, 16 dicembre 2002 n. 17997, 21 agosto 2004 n. 16523).
 
 
Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altro collegio d'appello, che si pronuncerà sul merito della pretesa dell'attore e provvedere sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese.
 
 
 
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