Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all`uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall`uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563)
L`autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Massima della Cassazione
Tutela del diritto al nome
In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto
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