Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell`art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).
Massima della Cassazione
Sede delle persone giuridiche
Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 cod. civ., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (nella specie, relativa alla notifica di un ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la notifica effettuata alla società convenuta presso la sede effettiva, ritenuta tale sulla base della circostanza che la corrispondenza veniva recapitata a tale indirizzo e della qualificazione di sede amministrativa attribuita ad esso dalla stessa società nella propria corrispondenza
Sede delle persone giuridiche
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