Art. 56 Ritorno dell`assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l`assente ritorna o è provata l`esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l`adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell`art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell`art. 54 restano irrevocabili.
Se l`assenza e stata volontaria e non è giustificata, l`assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell`art. 53.
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