Art. 66 cc Prova dell`esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l`esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73). Essa ha altresì diritto di pretendere l`adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell`art. 63. Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l`adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell`art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
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