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Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l`assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l`apertura degli atti di ultima volontà dell`assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l`assente fosse morto nel giorno a cui risale l`ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l`immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell`assente possono domandare di essere ammessi all`esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell`assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall`adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall`art. 434.
Per ottenere l`immissione nel possesso l`esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l`assente.


Massima della Cassazione
Immissione nel possesso temporaneo dei beni
IL NEGOZIO DISPOSITIVO DI BENI DELLA PERSONA DICHIARATA ASSENTE POSTO IN ESSERE DAL SUO PRESUNTO EREDE, SEBBENE INFICIATO DALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMO, IL QUALE, ANCORCHE IMMESSO NEL POSSESSO DI TALI BENI, NON HA IL POTERE DI DISPORNE (ARTT 52 E 54 COD CIV), NON RIMANE CADUCATO QUANDO-DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE E VERIFICATASI CONSEGUENTEMENTE, ALLA STREGUA DEGLI ARTT 58 E 456 COD CIV, L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE AL MEDESIMO AL MOMENTO DELL'ULTIMA SUA NOTIZIA-RISULTI CHE DETTO EREDE, ALLORA NON LEGITTIMATO, ERA EFFETTIVAMENTE TITOLARE DEL DIRITTO OGGETTO DEL NEGOZIO, POICHE, PER EFFETTO DEL POSTUMO RICONOSCIMENTO IN CAPO A LUI DI SIFFATTA TITOLARITA, SI DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DELLA STESSA E DELLA CORRELATIVA LEGITTIMAZIONE. NE CONSEGUE CHE COLUI CHE SI ACCOLLA LE OBBLIGAZIONI DI UN CONCORDATO FALLIMENTARE (ASSUNTORE), DIETRO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEI BENI ALL'ATTIVO, SI SOSTITUISCE AL FALLITO ANCHE NELLA TITOLARITA DI QUELLI DI TALI BENI CHE IL MEDESIMO ABBIA ACQUISTATO COME EREDE DELL'ASSENTE DI CUI SIA STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA IN EPOCA ANTECEDENTE AL CONCORDATO.
Immissione nel possesso temporaneo dei beni
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