Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell`assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell`art. 58, coloro che ottennero l`immissione nel possesso temporaneo dei beni dell`assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l`esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all`art. 50 conseguono l`esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell`art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Massima della Cassazione
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell`assente
IL NEGOZIO DISPOSITIVO DI BENI DELLA PERSONA DICHIARATA ASSENTE POSTO IN ESSERE DAL SUO PRESUNTO EREDE, SEBBENE INFICIATO DALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMO, IL QUALE, ANCORCHE IMMESSO NEL POSSESSO DI TALI BENI, NON HA IL POTERE DI DISPORNE (ARTT 52 E 54 COD CIV), NON RIMANE CADUCATO QUANDO-DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE E VERIFICATASI CONSEGUENTEMENTE, ALLA STREGUA DEGLI ARTT 58 E 456 COD CIV, L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE AL MEDESIMO AL MOMENTO DELL'ULTIMA SUA NOTIZIA-RISULTI CHE DETTO EREDE, ALLORA NON LEGITTIMATO, ERA EFFETTIVAMENTE TITOLARE DEL DIRITTO OGGETTO DEL NEGOZIO, POICHE, PER EFFETTO DEL POSTUMO RICONOSCIMENTO IN CAPO A LUI DI SIFFATTA TITOLARITA, SI DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DELLA STESSA E DELLA CORRELATIVA LEGITTIMAZIONE. NE CONSEGUE CHE COLUI CHE SI ACCOLLA LE OBBLIGAZIONI DI UN CONCORDATO FALLIMENTARE (ASSUNTORE), DIETRO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEI BENI ALL'ATTIVO, SI SOSTITUISCE AL FALLITO ANCHE NELLA TITOLARITA DI QUELLI DI TALI BENI CHE IL MEDESIMO ABBIA ACQUISTATO COME EREDE DELL'ASSENTE DI CUI SIA STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA IN EPOCA ANTECEDENTE AL CONCORDATO
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell`assente
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