Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell`interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L`interdetto ha il domicilio del tutore .
Massima della Cassazione
Domicilio dei coniugi del minore e dell`interdetto
NON COSTITUISCE CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DELLA MOGLIE L'ABBANDONO DA PARTE DI COSTEI, CON I FIGLI MINORI, DEL DOMICILIO CONIUGALE, QUALORA TALE ABBANDONO SIA STATO DETERMINATO SIA DAL FATTO DEL MARITO CHE AVEVA RESO INSOPPORTABILE L'ULTERIORE CONVIVENZA CON ESSO DELLA MOGLIE E DEI FIGLI, SIA DALLO STATO DI SALUTE DI UNO DI COSTORO
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