Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e l`accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
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