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è stato introdotto finalmente dalla nuova legge 9 gennaio 2004 n° 6.
Sono noti i motivi di resistenza ai due istituti già esistenti per la protezione degli incapaci: all'interdizione, per essere un meccanismo espropriativo di qualunque facoltà giuridica e dunque estremamente frustrante e portatore di stigma; all'inabilitazione, perché povera di efficacia, sopra tutto nei casi cronici di indecisione e apatia.
La nuova legge presenta alcune importantissime novità: il superamento del concetto di malattia mentale come presupposto ineludibile per l'intervento; l'affermazione netta che la regola è la capacità di agire, salve le restrizioni assolutamente necessarie ed espressamente previste; lo snellimento ed accelerazione del cammino processuale; nonché, naturalmente, la sottolineatura "morale" delle finalità dell'intervento.
Vi sono anche dei gravi limiti, cui bisognerà provvedere: la mancata predisposizione di mezzi per forgiare bene il difficile provvedimento individuale; la delega pressoché totale alle famiglie ed al volontariato di un compito fondamentale, ma lungo ed impervio; la gratuità della funzione, che renderà ancora più arduo il reperimento degli aspiranti amministratori.
Ma vediamo la normativa in dettaglio: la legge 6/04 sull'amministratore di sostegno quale figura aggiuntiva a quelle summenzionate può essere riassunta in questi termini: Finalità: tutelare con i minori impedimenti e la maggiore snellezza possibile ogni limitazione della capacità di agire, sia essa dovuta a problemi fisici, psichici, cognitivi, di alcolismo, di droga, di età (ove aggravata da congiunture particolari) ecc, (art. 1).
L'amministratore di sostegno ha appunto il compito di assistere il proprio beneficiario, rispettando i suoi bisogni, aspirazioni e limiti (nuovo testo degli artt. 404 e 410 c.c.).
Nomina: viene fatta dal giudice tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, dopo un procedimento molto simile a quello già previsto per l'interdizione (nuovo art. 405 c.c.) Significa maggiore celerità e più facile modificabilità del provvedimento, sulla scorta di nuove considerazioni od emergenze.
Provvedimenti urgenti possono essere adottati subito, cioè anche prima dell'espletamento dell'interrogatorio o di altri incombenti (art. 404 comma 4°)
La domanda di nomina dell'amministratore di sostegno oltre che, come tradizionalmente, dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II), può essere proposta anche dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali (art. 406).
La scelta dell'amministratore potrà esser fatta sulla scorta delle indicazioni dello stesso beneficiando o dei suoi genitori. In loro assenza vanno preferiti, nell'ordine, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o fratelli, un parente entro il quarto grado, un'altra persona idonea.
Non possono essere nominati a tale funzione gli operatori pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario. In assenza di tali soggetti oppure per gravi motivi il giudice tutelare potrà nominare anche il legale rappresentante - od un suo delegato - di persone giuridiche, associazioni o fondazioni (art. 408).
Effetti dell'amministratore di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad intervento dell'amministratore di sostegno (art. 409).
Controlli: Tutto quanto avviene nell'ambito dell'amministrazione è sottoposto al controllo del giudice tutelare, che può intervenire sia d'ufficio, sia provocato da uno qualsiasi dei soggetti già nominati. Gi atti compiuti in spregio delle regole possono essere annullati e l'amministratore revocato. I decreti dello stesso giudice tutelare, viceversa, possono a loro volta essere oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello (artt. 410/413 c.c. e 720 bis c.p.c.).
La contabilità dell'amministrazione va approvata ogni anno e all'esito finale. Regole speciali disciplinano gli atti più importanti ossia quelli di amministrazione straordinaria (artt.380/386 c.c., richiamati dall'art. 411).
La gratuità dell'amministrazione, salvo sporadici casi di patrimoni particolarmente consistenti, è espressamente prevista dall'art. 379 c.c. Però il terzo comma dell'art. 411 consente "le disposizioni testamentarie e le convenzioni a favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convive".
L'interdizione e l'inabilitazione non sono più obbligatorie, ma discrezionali nei soli casi di particolare evidenza o necessità. (art. 4 l. 6/2004).
I soggetti già interdetti potranno chiedere all'Autorità Giudiziaria di essere autorizzati a compiere da soli - o con la "assistenza", non sostituzione, del tutore - gli atti più semplici (art. 9). E' previsto espressamente il loro possibile passaggio all'amministrazione di sostegno (art. 10).
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