Contratti in genere - Effetti del contratto - Promessa
dell'obbligazione o del fatto del terzo -
Contenuto - Rifiuto del terzo - Indennizzo del promissario -
Nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata
dall'art. 1381 cod. civ., l'obbligo assunto dal promittente verso il
promissario e' quello di adoperarsi perche' il terzo si obblighi a
fare o faccia cio' che il promittente medesimo ha promesso alla
propria controparte, ed il rifiuto del terzo di assumere
l'obbligazione o di compiere il fatto oggetto della promessa (i
quali debbono avere specificita' e concretezza di contenuto) non
libera il promittente, il quale e' tenuto ad indennizzare il
promissario. Tale indennizzo per l'inadempimento dell'obbligazione
del promittente - la quale, in difetto di determinazione di termine,
e' immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183, primo comma,
cod. civ. - differisce dall'ordinario risarcimento del danno e
pertanto la sua liquidazione, attesa anche la mancata determinazione
di appositi criteri, non puo' che essere equitativa.
ANNO/NUMERO: 1991/6984
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Alberto ZAPPULLI Presidente
" Michelangelo D'ALBERTO Consigliere
" Pasquale PONTRANDOLFI Rel. "
" Gentile RAPONE "
" Fulvio ALIBERTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
FERRARIS ANTONIO, elett.te dom.to in Roma V.le G. Rossini, 9 presso
l'Avv. Michele Tamponi che rapp.ta e difende insieme all'avv. Carlo
Granelli, per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VERCELLI.
Intimata
Il secondo (R.G. n. 2751-89) proposto da:
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VERCELLI, in persona
del presidente p.t.; elett.te dom.ta in Roma Via Flaminia, 21 presso
l'Avv. Giacomo Mereu che la rapp.ta e difende insieme all'Avv. Pier
Luigi Lanza per delega in calce alla copia notificata del ricorso.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FERRARIS ANTONIO, elett.te dom.to in Roma rapp.to e difeso come
sopra.
Controricorrente
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vercelli dell'8.1
- 10.2.1988 R.G.N. 28-86.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell'8.1.1990 dal Cons. Pontrandolfi.
Uditi gli Avv.ti Granelli e Mereu.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Domenico Iannelli,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver promosso "ante causam" un ricorso d'urgenza rigettato
con provvedimento del 19 ottobre 1984, Antonio Ferraris, con ricorso
depositato il 27 ottobre 1986, adiva il Pretore di Vercelli,
esponendo che il 19 dicembre 1983 aveva sottoscritto con la
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli un verbale di
conciliazione con il quale, ponendo fine ad una controversia
instaurata davanti allo stesso Pretore, esso ricorrente aveva
rinunziato all'esperita impugnazione del licenziamento intimatogli
dalla predetta Federazione e la convenuta datrice di lavoro gli aveva
versato la somma di L. 17.000.000 a titolo di integrazione
dell'indennita' di fine rapporto, dandogli atto di avere egli
dimostrato di non avere mai stornato denari dalla Federazione stessa
"per fini estranei a quelli istituzionali". Contestualmente essi
avevano sottoscritto, in pari data, una scrittura privata
complementare con la quale la Coldiretti si era impugnata "a fare
tutto quanto in suo potere per assicurare" ad esso Ferraris, quale
lavoratore subordinato, "l'assunzione presso il Consorzio di difesa
delle produzioni intensive della provincia di Vercelli ovvero presso
un'organizzazione o ente in qualche modo controllato o collegato alla
Coldiretti, con mansioni, anzianita' e in categoria equivalenti a
quelle accordategli presso la Coldiretti"; con trattamento economico
non inferiore a quello precedentemente goduto e con sede di lavoro
"in Vercelli o localita' compresa nel raggio di dieci chilometri". La
Federazione si era altresi' impegnata a corrispondergli a titolo di
penale la somma di L. 5.000.000 qualora detta assunzione non fosse
avvenuta, per causa a lui non imputabile, entro il 31 maggio 1984, e
"fermo restando l'impegno ....... di continuare ad attivarsi per
assicurare l'assunzione" stessa.
In data 31 maggio 1984 la Coldiretti aveva quindi versato la
penale senza provvedere neppure in seguito, e nonostante le reiterate
richieste, in ordine alla promossa assunzione.
Pertanto il Ferraris, sulla base di quanto esposto, chiedeva
all'adito Pretore che la stessa Coldiretti, inadempiente
all'obbligazione assunta - configurabile quale premessa del fatto del
terzo -, venisse condannata al pagamento in suo favore, dal 1 giugno
1984 al momento della pronuncia giudiziale, delle somme mensili che
egli avrebbe percepito se fosse stato assunto; nonche' al pagamento,
con condanna anticipata, di altre somme mensili, ricavabili dalle
retribuzioni mensili, contribuzioni assicurative e indennita' di fine
rapporto, da versare fino al momento di una sua eventuale assunzione
ovvero fino al raggiungimento dell'eta' pensionabile.
Nel costituirsi in giudizio, la Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti di Vercelli contestava l'avversa pretesa negando
di avere assunto, con la scrittura del 19 dicembre 1983, alcuna
obbligazione di risultato nello schema dell'articolo 1381 c.c., ma
sostenendo di avere unicamente contratto un'obbligazione di mezzi
adempiuta con la richiesta diligenza.
Con sentenza 18 ottobre 1985 il Pretore rigettava la domanda
attrice, individuando, anche attraverso la ricostruzione ermeneutica
della volonta' delle parti, nell'impiego assunto dalla Coldiretti,
non una promessa del fatto o dell'obbligazione del terzo - a cio'
ostando principalmente la mancanza di una manifestazione certa ed
inequivocabile e di una inequivoca individuazione del terzo - bensi'
un'obbligazione di mezzi, "capace di rimanere continuamente
inalterata anche dopo l'esaurirsi degli effetti di una penale
accessoria", a fronte della quale non era stato allegato da parte del
promissario alcun fatto di inadempimento specifico della promittente.
Su appello del Ferraris, al quale resisteva la Federazione
appellata, il Tribunale di Vercelli, con sentenza 19 aprile 1988, in
riforma della gravata sentenza, dichiarava la Federazione appellata
tenuta al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di L.
5.000.000 (cinque milioni) a favore del Ferraris per il titolo
dedotto in giudizio e compensava interamente tra le parti le spese
del grado, confermando, nel resto, la gravata sentenza.
Secondo il Tribunale, la formulazione della prima parte della
dichiarazione in data 19 dicembre 1983, nel prevedere l'impegno della
Coldiretti di fare "tutto quanto in suo potere" per assicurare al
Ferraris l'assunzione presso il Consorzio di difesa delle produzioni
intensive della provincia di Vercelli ovvero presso altro ente ad
essa collegato, si inquadrava perfettamente nello schema dell'art.
1381 c.c..
Ed invero, per giurisprudenza costante, nella promessa
dell'obbligazione o del fatto altrui il promittente si impegna nei
confronti del promissario ad "adoperarsi" affinche' il terzo si
obblighi a fare, oppure faccia, quanto costituisce oggetto della
promessa. E che l'obbligazione di cui all'articolo 1381 c.c. consista
nell'impegno di "adoperarsi" (formula che non differisce da quella di
"fare tutto quanto in suo potere", usata nel caso di specie) e'
d'altronde dimostrato dal rilievo che il contenuto proprio della
promessa non puo' essere, direttamente, il fatto del terzo, fatto che
solo quest'ultimo, estraneo al rapporto tra promittente e
promissario, puo' impegnarsi a compiere.
Quanto alla identificazione del terzo, necessaria ai fini della
validita' della promessa, nella convenzione "de qua" il preciso
riferimento al Consorzio di difesa delle produzioni intensive della
provincia di Vercelli non era certamente vanificato ne' reso meno
chiaro dal richiamo, in via alternativa e sussidiaria, ad altro "ente
od organizzazione in qualche modo controllato o collegato alla
Coldiretti", ente comunque individuabile alla stregua dei predetti
elementi prestabiliti dalle parti: ente rientrante nella sfera di
controllo della Federazione o a questa legato.
Quanto rilevato gia' evidenziava come l'impegno della promittente
di adoperarsi per ottenere da altri l'assunzione del Ferraris
risultasse in modo certo ed univoco dal contesto negoziale: ma ad
escludere definitivamente che si fosse trattato di una promessa
generica deponeva l'esplicito e concreto riferimento alla categoria,
mansioni, trattamento economico e finanche alla sede - a non oltre
dieci chilometri da Vercelli - che la Coldiretti si era impegnata ad
assicurare al suo ex dipendente.
Sempre secondo il Tribunale, procedendosi all'esame della
dichiarazione negoziale nel suo complesso, non era revocabile in
dubbio che questa era stata voluta dalle parti, come esattamente
rilevato dal Pretore, quale obbligazione omogenea e continua; non di
mezzi in senso proprio, bensi', secondo quanto esposto, avente per
contenuto la promessa del fatto del terzo (che, in ogni modo, non era
esatto configurare quale obbligazione di risultato in senso stretto),
cui accedeva, con funzione rafforzativa, una clausola penale -
certamente compatibile con lo schema di cui all'art. 1381 c.c. -
sanzionatrice soltanto di un primo periodo di inadempienza, essendosi
stabilito, col ribadire espressamente l'impegno della Coldiretti di
"continuare ad attivarsi per assicurare l'assunzione", il permanere
dell'obbligazione (e non gia' una sorta di risarcibilita' del danno
ulteriore) anche successivamente alla scadenza del termine pattuito
per il pagamento della penale.
Ne' contrastava con tale soluzione la mancata previsione di una
sanzione in ordine "alle sorti dell'inadempimento susseguente",
niente affatto essenziale, ed in luogo della quale si applicava il
disposto dell'art. 1381 c.c., ovvero la mancata previsione del
termine di adempimento per la cui individuazione soccorrevano i
principi generali di cui all'art. 1183 c.c..
Aggiungeva il Tribunale che, sebbene il senso letterale del
negozio "de quo" rivelasse con chiarezza ed univocita', attraverso le
espressioni usate, la comune volonta' delle parti, tuttavia andava
sottolineato come non potesse accogliersi la tesi avanzata dal
Pretore secondo cui l'intento pratico perseguito dalle parti non
avrebbe potuto ravvisarsi nella promessa della Coldiretti di fare il
possibile per garantire l'assunzione del suo ex dipendente presso
terzi perche' cio' avrebbe significato "reintrodurre dalla finestra
..... quanto, in termini di risultato economico-pratico, la
transazione conciliativa e la rinuncia alle precedenti domande aveva
inteso sicuramente bandire dalla porta principale". Mentre, da un
lato, la circostanza che la Federazione non avesse avuto piu'
interesse, per qualsivoglia motivo, alla prestazione di lavoro del
Ferraris non contrastava affatto (in astratto, a nulla rilevando una
eventuale riserva mentale) con l'impegno di adoperarsi per farlo
assumere da terzi, dall'altro, appariva piu' sensato presumere che
proprio una simile prospettiva - che ben piu' di una mera
obbligazione di mezzi gli avrebbe garantito un duplice vantaggio
economico e morale - avesse indotto il Ferraris stesso a rinunciare
alle proprie precedenti pretese nei confronti della sua ex datrice di
lavoro.
Cio', premesso, rilevava il Tribunale che l'obbligazione cui era
tenuta l'appellata, in difetto di determinazione del termine di
adempimento, era, ai sensi del 1 comma dell'art. 1183 c.c.,
immediatamente esigibile; che la promittente era stata regolarmente
costituita in mora del Ferraris con lettera del 12 giugno 1984 ed era
da considerarsi - in conformita' del disposto di cui all'art. 1381
c.c., unanimemente interpretato sul punto dalla giurisprudenza -
inadempiente per il solo fatto obiettivo della mancata prestazione
del terzo (dato, questo, pacifico in causa).
Conseguentemente, la Federazione appellata andava condannata a
pagare in favore dell'appellante l'indennizzo di cui all'art. 1381
c.c., per la cui liquidazione doveva sottolinearsi che, a differenza
del risarcimento del danno, che tende a ricostruire la situazione
patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del
danneggiante, l'indennizzo qui considerato era rivolto a compensare
la lesione di interessi altrui, prescindendosi dall'inadempimento
colpevole. Pertanto, nonostante gran parte della giurisprudenza
applicasse implicitamente le norme generali relative alla
liquidazione del danno nella determinazione dell'indennita' in
questione, questa conservata pur sempre le sue peculiari
caratteristiche, tanto che la stessa giurisprudenza, oltre a ripetere
che ovviamente il promittente non potrebbe mai essere tenuto alla
reintegrazione in forma specifica, aveva a volte anche sostenuto che
il predetto indennizzo, in quanto indipendente dall'accertamento di
un comportamento colpevole, non era comprensivo del lucro cessante.
Relativamente al caso di specie, il Tribunale riteneva, comunque,
opportuna una liquidazione in via equitativa: soprattutto per non
avere l'appellante fornito una prova rigorosa in ordine allo
specifico pregiudizio subito, bensi' soltanto allegato il calcolo di
quanto a suo parere avrebbe guadagnato, al lordo, qualora fosse stato
assunto dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza per
il pagamento della penale, fino al momento di una eventuale
assunzione o, addirittura, fino all'eta' del pensionamento; senza
considerare, comunque, l'inammissibilita', nel caso qui esaminato, di
una pronuncia di adempimento specifico o, tanto piu', di una condanna
in futuro. A cio' doveva aggiungersi che il Ferraris aveva ammesso e
documentato in primo grado di avere rifiutato, nell'attesa
dell'adempimento della promittente, un vantaggio posto di lavoro
offertogli da altri, con cio' aggravando la propria situazione
economica. Stimava, pertanto, equo il Tribunale contenere nella
misura di L. 5.000.000 (cinque milioni) - somma pari all'entita',
convenzionalmente determinata dalle parti, della clausola
sanzionatrice del primo periodo di inadempimento - l'indennizzo che
l'appellata era tenuta a corrispondere al Ferraris.
Avverso la suddetta sentenza Antonio Ferraris ha proposto ricorso
per cassazione affidato a cinque motivi.
La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli ha
resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale per
un solo motivo.
Il Ferraris ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
Lo stesso ha prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione
e falsa applicazione del disposto dell'art. 1381 c.c., nonche'
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, il Ferraris muove alla sentenza impugnata una
censura relativa alla diversificazione operata dal Tribunale intorno
ai concetti di "risarcimento del danno" e di "indennizzo", rilevando
che il Tribunale stesso, opinando all'opposto dell'unanime dottrina e
giurisprudenza, avrebbe affermato erroneamente che "l'indennita' di
cui all'art. 1381 c.c. conserva pur sempre le sue peculiari
caratteristiche rispetto all'istituto generale del risarcimento del
danno da inadempimento negoziale". Critica, percio', la suddetta
sentenza sul punto in cui, dalla suddetta premessa, ha tratto la
conseguenza che diversi debbano essere i criteri ha seguire in sede
di liquidazione della prestazione pecuniaria riconosciuta, nelle due
ipotesi, al creditore insoddisfatto.
Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
del disposto degli articoli 1381, 1226 e 2697 c.c., nonche'
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, il ricorrente principale si duole dell'entita'
dell'indennizzo liquidatogli in via equitativa dal Tribunale,
rilevando l'erroneita' della premessa da cui e' partito il Tribunale
stesso nell'affermare l'inapplicabilita' delle norme generali
relative alla liquidazione del danno "in subiecta materia" e,
inoltre, l'erroneita' e l'incongruenza dell'affermazione aggiuntiva
del Tribunale secondo cui il creditore non avrebbe, nella specie,
fornito una prova rigorosa in ordine allo specifico pregiudizio
subito; mentre - secondo il ricorrente - non solo non era
MOTIVI DELLA DECISIONE
giuridicamente corretto procedere ad una determinazione equitativa
dell'indennizzo-risarcimento spettante al creditore, ma il danno
doveva ritenersi provato nel suo ammontare, a seguito della mancata
"riassunzione" promessagli dalla Coldiretti, nella misura delle
retribuzioni che al creditore stesso sarebbero state corrisposte dal
(no reperito) nuovo datore di lavoro, o, comunque, il danno sarebbe
stato suscettibile di dimostrazione attraverso i mezzi di prova
invano offerti da esso Ferraris.
Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 1381 e 1226 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente
principale deduce che, quand'anche - diversamente da quanto sostenuto
nel precedente motivo - dovesse risultare corretto il ricorso alla
liquidazione equitativa dell'indennizzo - risarcimento, sarebbe in
ogni caso necessario concludere per l'illegittimita' della
quantificazione concretamente effettuata, sia perche', nella
liquidazione equitativa del danno, il giudice deve prefiggersi
l'obiettivo di far coincidere l'entita' della riparazione pecuniaria
con il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, sia perche'
errata era stata l'applicazione, fatta dal Tribunale per ridurre
l'entita' della riparazione, dell'art. 1227, 2 comma, c.c., sia
perche' esigua ed illogica era la liquidazione dell'indennizzo in L.
5.000.000 (cinque milioni), pari alla penale gia' corrisposta ma che
era destinata a risarcire il solo danno sofferto dal creditore per
essere rimasto senza occupazione per il periodo 19 dicembre 1983 - 31
maggio 1984.
Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 61, 191, 424 e 441 c.p.c., nonche' omessa motivazione
circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale
si duole che il Tribunale, come gia' il Pretore, non abbia accolto la
richiesta di nomina di un consulente tecnico di provata capacita' ed
esperienza, affinche' lo stesso fornisse ai giudici gli elementi
necessari per quantificare esattamente il pregiudizio sofferto dal
creditore, sempre che fosse risultata necessaria la consulenza per
l'accoglimento della pretesa attrice.
Col quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 2721 e segg., 2730 e segg., c.c., 187, 228 e segg., 244 e
segg., c.p.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale si
duole che il Tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova relativi
alla proposta di lavoro "estremamente vantaggiosa dal punto di vista
economico" che egli aveva rifiutato e che avrebbe poi successivamente
riscontrato per inveritiera.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli denuncia violazione e
falsa applicazione dell'art. 1381 c.c., in relazione agli articoli
1362 e 1363 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia.
La ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella
parte in cui l'obbligazione della stessa Federazione, assunta in
forza della scrittura in data 19 dicembre 1983, e' stata inquadrata
nello schema dell'art. 1381, c.c..
In particolare, la suddetta Federazione deduce:
che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, la
clausola penale, prevista al punto n. 2 della scrittura citata,
sarebbe incompatibile con la fattispecie di cui all'articolo 1381
c.c.;
- che l'oggetto del negozio disciplinato dall'art. 1381 c.c.
sarebbe costituito, non gia' come ritenuto dalla sentenza impugnata,
dall'assunzione di un'obbligazione di adoperarsi affinche' il terzo
esegua una determinata prestazione a favore del soggetto cui la
promessa e' fatta, bensi' dall'assunzione di un'obbligazione di
corrispondere un indennizzo nel caso in cui un evento dipendente
dalla volonta' di terzi, il cui verificarsi e' stato pero' promesso o
garantito, non abbia avuto luogo;
- che difetterebbe, nel caso di specie, il termine ultimo entro il
quale il supposto fatto del terzo si sarebbe dovuto verificare.
Da tale argomentazione la ricorrente incidentale trae la
conclusione che la scrittura "de qua" avrebbe natura giuridica di
obbligazione di mezzi, come rettamente interpretata dal Pretore di
Vercelli, e cio' sia perche' tale era la volonta' delle parti
stipulanti, sia perche' la situazione processuale transatta non
avrebbe giustificato l'esborso di L. 23.000.000 (ventitre' milioni),
oltre alla somma di L. 5.000.000 (cinque milioni) di penale e alla
promessa di un posto di lavoro a fronte della mera rinunzia a quello
esistente, sia ancora perche' gli elementi contenuti nel contratto di
transazione potevano essere pertinenti esclusivamente ad
un'obbligazione (di mezzi) e non al tipo della promessa del fatto del
terzo, sia ancora perche' la Coldiretti non aveva "promesso"
alcunche' ma si era solo obbligata ad attivarsi in funzione di un
esito, peraltro generico quanto ai destinatari e senza la previsione
di un termine finale, termine la cui mancanza (se riferita al momento
entro il quale il supposto fatto del terzo si sarebbe dovuto
verificare) portava ad escludere l'istituto di cui all'art. 1183
c.c.; mentre il Tribunale si sarebbe limitato ad osservare sul punto,
cosi' liquidando la questione, che, per la mancata previsione del
termine di adempimento, soccorrevano i principi generali di cui
all'art. 1183 c.c.
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi
dell'art. 335 c.p.c.
Per logica priorita' va esaminato, anzitutto, il ricorso
incidentale della Federazione, che, nell'unico motivo prospettato,
censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'"an debeatur",
mentre il ricorso principale del Ferraris la censura sotto il profilo
del "quantum".
Il ricorso incidentale va disatteso giacche' infondatamente la
Federazione muove censure alla sentenza d'appello per avere
inquadrato l'obbligazione, dalla stessa Federazione assunta in forza
della scrittura in data 19 dicembre 1983, nello schema dell'art. 1381
c.c..
E' d'uopo, prima di tutto, osservare che l'interpretazione delle
disposizioni negoziali compiuta dal giudice del merito, se condotta
nel rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale e se
sorretta da adeguata motivazione, e' incensurabile in sede di
legittimita' (Cass. civ., 1.3.1986, n. 1314; 9.2.1987, n. 1379). La
sentenza impugnata certamente si sottrae, per quanto riguarda
l'interpretazione del contenuto della volonta' contrattuale espressa
dalle parti nella suindicata scrittura, al sindacato di questa Corte;
mentre appare evidente, nelle considerazioni sviluppate dalla
Federazione nel suo ricorso incidentale, come questa tenda
inammissibilmente a coinvolgere il giudice di legittimita' in una
rinnovata indagine di fatto sull'effettiva volonta' contrattuale
delle parti, indagine che compete istituzionalmente al solo giudice
del merito.
In ogni caso, le principali argomentazioni poste a sostegno del
ricorso incidentale non colgono nel segno.
Circa l'asserita incompatibilita' della clausola penale prevista
al punto n. 2 della scrittura privata con la fattispecie di cui
all'articolo 1381 c.c., il Tribunale ha gia' ritenuto che vi fosse
invece perfetta compatibilita', avendo tale clausola una funzione
sanzionatrice soltanto di un primo periodo di inadempienza e
permanendo l'obbligazione anche successivamente alla scadenza del
termine stabilito per il pagamento della penale.
Circa l'individuazione dell'oggetto del negozio di cui all'art.
1381 c.c., che sarebbe costituito - secondo la ricorrente incidentale
- dall'assunzione, in via primaria, dell'obbligazione di indennizzo
ove i terzo non faccia, oggetto che non si ravviserebbe nel contenuto
nella piu' volte ricordata scrittura, e' da rilevare che la
ricorrente incidentale tenta di pervenire ad un risultato
interpretativo della scrittura stessa attraverso la formulazione di
una costruzione teorica dell'istituto in esame, che e', peraltro,
minoritaria anche in dottrina.
Ma il Tribunale, richiamando la costante giurisprudenza di questa
Corte sull'oggetto della "promessa dell'obbligazione o del fatto del
terzo", disciplinata dall'art. 1381 c.c., peraltro conforme alla
prevalente dottrina, ha rilevato che nella suddetta promessa
l'obbligo assunto dal promittente verso la controparte (promissario )
e' quello di adoperarsi perche' il terzo si obblighi a fare o faccia
cio' che il promittente medesimo ha promesso alla propria
controparte, fermo restando che il rifiuto del terzo non libera il
promittente il quale e' tenuto ad indennizzare il promissario
(sostanzialmente in questo senso: Cass. civ., 23.5.1980, n. 3411;
22.4.1981, n. 2363; 20.2.1982, n. 1081). E sulla base di tale
premessa, il Tribunale ha posto in evidenza come il contenuto della
scrittura in esame (con cui la promittente si impegnava a "fare tutto
quanto in suo potere" per assicurare l'assunzione del Ferraris da
parte di altro ente) coincidesse praticamente con la promessa del
fatto altrui, nella quale, appunto, il promittente si impegna nei
confronti del promissario ad "adoperarsi" affinche' il terzo faccia
quanto costituisce oggetto della promessa.
Peraltro il Tribunale si e' preoccupato di confutare l'assunto
della Federazione circa il carattere del tutto generico e non
vincolante della promessa, rilevando come in senso opposto deponesse
l'esplicito riferimento nella scrittura alla categoria, mansioni,
trattamento economico e finanche alla sede (a non oltre dieci
chilometri da Vercelli) e come vi fosse anche una sufficiente
determinazione del terzo, ai fini della validita' della promessa, con
il preciso riferimento al "Consorzio di difesa delle produzioni
intensive della provincia di Vercelli" o, alternativamente e
sussidiariamente, ad altro "ente od organizzazione in qualche modo
controllato o collegato con la Coldiretti". Insomma, v'erano nella
scrittura in oggetto quella specificita' e concretezza di contenuto
che sono necessarie acciocche' la promessa dell'obbligazione e del
fatto del terzo abbia rilevanza giuridica (Cass. civ., 8.3.1980, n.
1556).
Circa il rilevato (dalla ricorrente incidentale) difetto, nel caso
di specie, del termine ultimo entro il quale il supposto fatto del
terzo si sarebbe dovuto verificare, il Tribunale che ha posto in
evidenza l'inconferenza, posto che, in difetto di determinazione di
tale termine, l'obbligazione assuntasi dalla Federazione sarebbe
stata, ai sensi del 1 comma dell'art. 1183 c.c., immediatamente
esigibile (sostanzialmente in questo senso: Cass. civ., 18.11.1987,
n. 8483).
Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato.
Va rigettato anche, in quanto infondato, il ricorso principale del
Ferraris, i cui cinque motivo possono essere esaminati congiuntamente
in quanto strettamente connessi.
In sostanza, il ricorrente principale muove alla decisione
impugnata due sostanziali critiche: la prima attinente alla
diversificazione operata dal Tribunale circa i concetti di
"risarcimento del danno" e di "indennizzo" e la seconda circa
l'entita' dell'indennizzo liquidato in via equitativa del Tribunale.
A parere della Corte il Tribunale ha correttamente posto in
evidenza la diversita' dell'indennizzo, richiamato dall'art. 1381
c.c., dal risarcimento del danno, affermando che mentre quest'ultimo
tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa
dal comportamento illegittimo del danneggiante, l'indennizzo, come
nella fattispecie in esame, tende a compensare la lesione di
interessi altrui, prescindendo dal carattere colpevole
dell'inadempimento.
Il Tribunale, peraltro, ha dato atto che la prevalente
giurisprudenza applica implicitamente, con riguardo all'art. 1381
c.c., i criteri generali relativi alla liquidazione del danno ai fini
della determinazione dell'indennita' in questione e, pur optando per
il carattere di indennizzo di quest'ultima, ha fornito una
sufficiente e motivata giustificazione dell'operata liquidazione
equitativa, giustificazione che sarebbe idonea anche nell'ambito
della tesi risarcitoria; richiamando, al riguardo, i limiti della
prova raggiunta in ordine allo specifico pregiudizio e il
comportamento concorrente del creditore nella causazione del danno,
con implicito riferimento all'art. 1227 c.c..
E' opportuno rilevare che, per consolidato indirizzo di questa
Corte, l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere
di liquidare in via equitativa il danno ex art. 1226 c.c. e
l'accertamento del presupposto costituito dall'impossibilita' o
rilevante difficolta' della prova non sono suscettibili di sindacato
in sede di legittimita', se la relativa decisione sia sorretta da
motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. civ.,
9.6.1987, n. 5031).
La Corte, tuttavia, propende per il carattere di indennizzo con
riferimento alle conseguenze previste dell'art. 1381 c.c. per
l'ipotesi di rifiuto del terzo; e cio' anche se, talvolta, ha fatto
implicito riferimento ai generali criteri di liquidazione del danno.
Infatti, non puo' negarsi che il legislatore, allorche' ha inteso
attribuire ha taluno il diritto al risarcimento del danno, lo ha
dichiarato espressamente, mentre ha utilizzato i termini di
"indennizzo" o di "indennita'" in occasioni differenti che comportano
criteri di applicazione e di valutazione diversificati rispetto alla
disciplina generale dettata in tema di risarcimento del danno.
E' da rilevare, comunque, che, sia pure a fini processuali, questa
Corte, ha recentemente posto in rilievo la differenza esistente tra
l'ordinario risarcimento del danno e l'indennizzo contemplato
nell'art. 1381 c.c., affermando il principio secondo cui, a
differenza del risarcimento del danno che tende a ricostruire la
situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento
illegittimo del danneggiante, come sanzione della illegittimita' e'
rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, conseguente, di
norma, al legittimo esercizio di un diritto; con la conseguenza che
e' inammissibile la richiesta avanzata per la prima volta in appello
dell'indennizzo previsto dall'art. 1381 c.c. per il mancato rispetto
della promessa di obbligazione o di fatto del terzo, ove in primo
grado sia stato richiesto il risarcimento del danno (Cass. civ.,
25.5.1984, n. 3228).
Se di indennizzo si tratta, non hanno rilievo le considerazioni
critiche svolte dal ricorrente principale alla liquidazione operata
dal Tribunale; anche perche', essendo dalla legge (art. 1381 c.c.)
previsto un indennizzo senza determinazione dei criteri di
liquidazione, cosi' come, in genere, accade per l'istituto in esame,
la liquidazione non puo' non essere equitativa.
Rigettati entrambi i ricorsi, si ritiene giusto, per la reciproca
soccombenza delle parti, di disporre la compensazione delle spese di
questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa tra le
parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Cosi' deciso l'8 gennaio 1990.
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