OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE -
COSTITUZIONE IN MORA - ATTO STRAGIUDIZIALE - MODALITA' DI
TRASMISSIONE - FORMA PARTICOLARE - NECESSITA' - ESCLUSIONE.*
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al
fine dell'interruzione della prescrizione, non e' soggetto a
particolari modalita' di trasmissione, ne' alla normativa sulla
notificazione degli atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta
intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio
postale, la prova della sua ricezione da parte del destinatario non
postula necessariamente la produzione dell'avviso di ricevimento e
puo' essere evinta anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli
offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione
del plico. ( v.5617/86, massima n.448.106).
ANNO/NUMERO: 1990/8621
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Aldo SCHERMI Presidente
" Marcello TADDEUCCI Rel. Consigliere
" Aldo PAPA "
" Angelo GIULIANO "
" Ugo DE ALOYSIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Ric. n. 1815-85
TONINI Ivo - residente Mestre Venezia, Via Colombo n. 5-4 -
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Morcavallo,
con studio in Cosenza, C.so d'Italia n. 108 per proc. not. dr. A.
Dalla Valle di Mestre in data 29.1.1985; rep. n. 2221
Ricorrente
contro
S.p.a. RANK XEROX
Intimata
Ricorso n. 3090-85
k.p.a. RANK XEROX - con sede in Milano - in persona del suo legale
rappresentante - elettivamente domiciliata in Roma, Via Tigre' n. 37
presso l'avv. Francesco Caffarelli, rappresentata e difesa dall'avv.
Guido Avezza per mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TONINI Ivo
Intimato
Visti i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano
del 18.1-17.4.84 (R.G. 931-81);
Udito il Cons. Rel. dr. M. Taddeucci nella pubblica udienza del
1.2.89;
Sentito l'avv. A. Morcavallo;
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dr. D. Iannelli che
ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso della Soc. p. az. Rank Xerox di Milano, il Presidente
del Tribunale di quella citta' emetteva in data 12 gennaio 1979
ingiunzione di pagamento a carico di Ivo Tonini della somma di lire
3.826.559 oltre agli interessi dovuta alla ricorrente a titolo di
canoni di locazione di una macchina fotocopiatrice modello R.X. 720
(installata presso lo studio dell'intimato nel settembre del 1971 e
ritirata nell'aprile del 1976) secondo contratto stipulato tra le
parti il 9 settembre 1971 e novato il 1 marzo 1973.
La opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dal Tonini, veniva
rigettata dal Tribunale di Milano con sentenza del 5 febbraio 1981 ed
il gravame interposto detta sentenza dal soccombente era respinta
dalla Corte di Appello ambrosiana con sentenza del 17 aprile 1984.
In ordine alle questioni che in questa sede di legittimita' ancora
si dibattono, la Corte territoriale osserva: a) che rettamente il
Tribunale aveva respinto la eccezione di prescrizione del credito da
corrispettivi di locazione (art. 2948 cod. civ.) in quanto vi era in
atti la prova della posizione della spedizione al Tonini di una
lettera raccomandata della Rank Xerox, datata 30 aprile 1976
contenente richiesta di pagamento dell'intero credito, ed in quanto
doveva presumersi, in assenza di prova contraria, che detta richiesta
scritta fosse stata ricevuta dal debitore destinatario si' da
interrompere la prescrizione (art. 2943 ultimo comma cod. civ. ); b)
che altrettanto correttamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante
la "disdetta" del contratto comunicata dal Tonini con lettera
raccomandata del 15 maggio 1973 (cioe' due mesi dopo la novazione del
rapporto) in quanto successivamente egli aveva continuato ad
utilizzare regolarmente la macchina fotocopiatrice locatogli, come
risultava dalle schede di lettura dei contatori e di manutenzione,
formate da dipendenti della Rank Xerox e da lui Tonini controfirmate,
in data 30 giugno 1975 e 26 gennaio 1976 (e cioe' oltre due anni dopo
l'invio della lettera) cosicche' risultava essere stato posto in
essere un comportamento tale da far ritenere "per facta concludentia"
che la disdetta fosse stata rinunziata.
Per la cassazione di tale sentenza Ivo Tonini ha proposto ricorso,
sulla base di tre motivi di censura, illustrati anche da memoria.
La societa' Rank Xerox ha resistito con controricorso, contenente
altresi' ricorso incidentale imperniato su di una unica censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi devono essere preventivamente riuniti.
1 In ordine al rigetto della sua eccezione di prescrizione il
ricorrente sostiene con il primo mezzo di annullamento (lamentando la
violazione delle discipline sull'onere della prova e sulla
disponibilita' della prove, rispettivamente ex art. 2697 cod. civ. e
art. 115 c.p.c.) che non era consentito ai giudici del merito di
presumere la ricezione, da parte del destinatario, della lettera
raccomandata contenente la richiesta di pagamento - con conseguente
interruzione del decorso della prescrizione quinquennale - dal
momento che la prova della consegna del plico spedito a mezzo del
servizio postale poteva essere attinta soltanto attraverso la
esibizione del relativo avviso di ricevimento; e dal momento che
risultavano violate le norme di cui al R.D. 21 ottobre 1923 n. 2393
(sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta) e di cui al
R.D. 18 aprile 1940 n. 689 (regolamento di esecuzione del codice
postale per la parte relativa alla notificazione di atti giudiziari
per mezzo del servizio postale).
Tali censure sono prive di fondamento.
Ai sensi degli art. 2943 ultimo comma e 1219 cod. civ., la
prescrizione e' interrotta da qualsiasi atto che valga a costituire
in mora il debitore e che presenti quindi i tre requisiti: di
rivestire forma scritta (cfr. Cass. n. 2680 del 1988); di provenire
dal titolare del diritto o da soggetto da quello abilitato a porlo in
essere; di manifestare la chiara volonta' di conseguire il
soddisfacimento del diritto di credito inattuato (cfr. Cass. n. 1234
del 1988). Nella compresenza di questi tre requisiti, ai fini della
interruzione della prescrizione possono essere utilizzati sia gli
atti processuali di cui al 1 e 2 comma dell'art. 2943 cod. civ.,
sia gli atti stragiudiziali previsti nell'ultimo comma dell'articolo
ora citato, atti per loro stessa funzione teleologica di natura
recettizia (anche se in genere non ricompresi nel novero dei negozi
giuridici unilaterali). Ma la idoneita' della funzione non toglie che
la notificazione degli atti del primo tipo e la comunicazione degli
atti del secondo tipo siano soggette a regimi diversi e tra di loro
non contaminabili.
Gia' in passato questa Corte di legittimita' ha infatti avuto
occasione di precisare (cfr. sent. n. 1662 1981) che le norme sulla
notificazione degli atti giudiziali non trovano applicazione
relativamente agli atti stragiudiziali di costituzione in mora
inviati a mezzo di lettera raccomandata; ed ancor prima aveva avuto
modo di chiarire - con riferimento all'art. 1335 cod. civ. - che
laddove il legislatore non dettava alcuna disposizione circa il mezzo
di trasmissione della dichiarazione recettizia non poteva ritenersi
richiesto, qualora il dichiarante si fosse avvalso del servizio
postale, che la consegna del plico dovesse avvenire secondo le norme
dettate dal regolamento di esecuzione del codice postale per le
raccomandate o secondo le norme speciali sulla notificazione degli
atti giudiziali (cfr. Cass. n. 629 del 1978 e Cass. n. 1434 del
1977); dato che non era ipotizzabile che alla base della medesima
presunzione di conoscenza fossero poste condizioni piu' o meno
rigorose a seconda del mezzo di comunicazione prescelto (lettera
raccomandata, lettera semplice, recapito a mano: cfr. Cass. n. 1765
del 1975).
Del tutto sterile e fuorviante risulta quindi il richiamo fatto
dal ricorrente alle norme relative alla notificazione, a mezzo posta,
degli atti giudiziari. Ed inaccoglibile e' del pari l'affermazione
che soltanto mediante la esibizione di un avviso di ricevimento la
societa' creditrice avrebbe potuto comprovare l'arrivo del plico
postale raccomandato presso il domicilio del debitore.
L'assunto riceve smentita dell'insegnamento di questa Corte (sent.
n. 5617 del 1986) secondo cui, in tema di atti interruttivi della
prescrizione, la spedizione di una lettera raccomandata, attestata
dall'ufficio postale con il rilascio di ricevuta, e' idonea anche in
mancanza di un avviso di ricevimento, a sorreggere la presunzione del
suo arrivo a destinazione, in considerazione dei particolari doveri
che la "raccomandata" impone al servizio postale in ordine al suo
inoltro ed alla sua consegna.
Ora non si ravvisa ragione per discostarsi da tale insegnamento,
considerando tra l'altro che il divieto della presunzione di secondo
grado opera esclusivamente nella consecuzione ad una presunzione
semplice di altra prescrizione semplice, si' da non escludere che dal
fatto presunto dal giudice (ricezione della lettera raccomandata)
consegua la presunzione di altro fatto per espressa previsione di
legge (praesumptio legis ex art. 1335 cod. civ. di conoscenza del
contenuto dell'atto al momento della sua ricezione: cfr. Cass. n.
3194 del 1980; n. 5306 del 1983).
Sulla scia della sentenza per ultima citata giova inoltre
ricordare che la presunzione di arrivo al destinatario di una lettera
raccomandata costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in
sede di legittimita', se immune da vizi logici (nella specie non
denunziati) e da errori di diritto (nella specie denunziati ma alla
stregua delle considerazioni sopra svolte, rilevatisi inesistenti).
2 Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente, principale
- deducendo genericamente la inammissibilita' di una "presunzione di
rinuncia" - si duole che i giudici del merito, al fine di considerare
irrilevante ed improduttiva di effetti la disdetta del contratto
comunicata dal Tonini alla soc. Rank Xerox in data 15 maggio 1973,
abbiano valorizzato quale "facta concludente" i comportamenti
posteriori a quella data ed in particolare la continuata regolare
utilizzazione della macchina fotocopiatrice noleggiata. Soggiunge che
erroneamente la Corte milanese aveva evinto da quell'uso gli estremi
di una manifestazione di volonta' contraria, in termini di assoluta
certezza, rispetto a quella in precedenza espressa con la disdetta:
cosicche', a suo avviso, si verserebbe in ipotesi non di rinunzia
tacita ma di rinuncia "presunta", sulla base di circostanze meramente
occasionali, e proprio perche' presunta inidonea a giustificare la
perdita di un diritto.
Con il terzo mezzo di annullamento - impostato sulla riassuntiva
proposizione che, una volta verificatasi una "automatica risoluzione
del contratto" per effetto della disdetta, il conduttore non si
presentava piu' quale titolare di un qualche diritto al quale potesse
rinunziare - il ricorrente principale sostiene che, successivamente
alla disdetta da lui comunicata, il godimento in uso della macchina
fotocopiatrice si sarebbe protratto "sine titulo", si' da legittimare
la societa' locatrice a proporre soltanto azione di pagamento per le
"prestazioni" del bene locato, se dimostrate, e di risarcimento dei
danni, se sussistenti.
Anche queste due censure - che per la connessione tra i temi che
propongono vanno congiuntamente esaminate - sono prive di fondamento.
Puo' subito cominciarsi con l'osservare che, in un contratto di
locazione per una durata determinata con clausola di tacita
rinnovazione per un eguale lasso di tempo, salvo disdetta di una
delle parti da inviarsi con un certo preavviso rispetto alla
scadenza, la fruizione della clausola relativa alla disdetta non
assume le caratteristiche proprie dell'esercizio di un diritto quanto
piuttosto quelle del soddisfacimento di un onere: nel senso che se la
parte interessata alla produzione di un dato effetto
convenzionalmente previsto (quale la non rinnovazione della
locazione) non pone in essere l'atto negoziale unilaterale stabilito
come condizionante la cessazione del rapporto, tale effetto non si
verifica, ed il risultato favorevole perseguito non ha modo di essere
realizzato.
Va soggiunto che la funzione assegnata alla clausola contrattuale
relativa alla disdetta non puo' essere confusa con quella tipica di
una clausola risolutiva espressa, poiche' dalla utilizzazione della
prima non deriva il troncamento traumatico, immediato ed automatico
del rapporto per la disfunzione della sinallagma a causa di
inadempimento; bensi' la cessazione degli effetti del contratto ad
una predeterminata scadenza, lo scioglimento fisiologico di un
vincolo di durata per esaurimento della convenienza della sua
protrazione (ad avviso di una delle parti).
Tanto basta per ritenere fuorviante, o quanto meno non pertinente
alle questioni di causa, il richiamo fatto dal ricorrente principale
alle regole relative alla rinunzia ad un diritto (non senza ricordare
pero' che, in argomento, pacifica giurisprudenza, se nega rilevanza
alla rinunzia presunta, la riconosce invece a quella manifestata in
forma tacita, riservando al giudice del merito il correlativo
apprezzamento dei facta concludentia; cfr. Cass. n. 248 del 1979; n.
2261 e n. 4697 del 1981).
Tanto basta per ritenere altresi' inaccettabile la equiparazione
delle conseguenze scaturenti della attivazione di una clausola
risolutiva espressa (irrevocabile cessazione del rapporto prima della
sua naturale scadenza) alle conseguenze derivanti dalla tempestiva e
rituale comunicazione della disdetta (non protrazione del vincolo
oltre il termine in precedenza pattuito per la sua durata e per un
eguale periodo di tempo).
Dottrina e giurisprudenza concordano, invero, nel ritenere
retrattabili gli effetti della comunicata disdetta, o meglio
revocabile la volonta' con essa esternata, mediante la manifestazione
successiva di una volonta' di segno contrario, con la prima
incompatibile ed inequivoca, anche se tacita. A tale costruzione
offre, del resto, base legislativa adeguata la disciplina di cui
all'art. 1597 cod. civ., disciplina la quale non sembra introdurre
una disparita' di trattamento a seconda che la disdetta sia stata
data dal conduttore oppure dal locatore, e che - stante la sua
collocazione tra le disposizioni generali (sezione I del Capo VI )
relative al contratto di locazione - deve ritenersi applicabile nelle
ipotesi del c.d. "noleggio" di cosa mobile.
Naturalmente, nella vigenza di una legislazione sostanzialmente
caratterizzata da vincoli di durata del rapporto locatizio di beni
immobili imposti per favorire la posizione del conduttore, non
meraviglia che la pratica giudiziaria si sia dovuta occupare, in
netta prevalenza, delle ipotesi in cui, comunicata la disdetta del
locatore, il conduttore fosse rimasto (o fosse stato lasciato) nella
detenzione dell'immobile locatogli; e si e' avuto in questi casi
doveroso riguardo all'atteggiamento volitivo dello stesso autore
della disdetta, per poi giudicare insufficiente a rivestire i tratti
di una manifestazione tacita di volonta' contraria a quella di porre
termine al rapporto, la mera accettazione dei canoni di locazione, od
il ritardo nel promovimento dell'azione di rilascio (cfr. tra le
altre, Cass. n. 4699 e n. 1590 del 1985; n. 4149 del 1983).
Ma per le ipotesi in cui la disdetta sia stata comunicata ad
iniziativa del conduttore, e' sul successivo atteggiamento volitivo e
comportamento di questi che occorre concentrare l'attenzione al fine
di stabilire se la volonta' in precedenza espressa sia stata revocata
e sostituita da altra di contenuto opposto; senza peraltro trascurare
l'esame se l'affidamento ingenerato nella controparte dalla ricevuta
disdetta sia stato superato e se, in definitiva, il locatore sia
assenziente agli effetti scaturenti dalla revoca e sostituzione della
volonta' del conduttore.
In queste ultime ipotesi, mutata rispetto a quelle di disdetta
proveniente dal locatore la prospettiva dell'indagine, ben diverso
MOTIVI DELLA DECISIONE
valore deve essere attribuito alle circostanze che l'autore della
disdetta sia volontariamente rimasto nella detenzione del bene oltre
il termine in cui, in precedenza, avrebbe voluto farla cessare; che
alla detenzione si sia associata una utilizzazione del bene non
diversa da quella goduta anteriormente alla scadenza del termine; e
che detto godimento si sia protratto per un lungo periodo di tempo
oltre quella scadenza.
Dal suo canto, l'assenso del locatore a che il conduttore, con un
proprio inequivoco comportamento attivo, rimuova gli effetti della
sua precedente volonta' espressa con la disdetta, ben puo' essere
desunto attraverso il riscontro di comportamenti, messi in atto dallo
stesso locatore ed incompatibili con la intenzione di opporsi alla
tacita rinnovazione del contratto: quali ad esempio l'osservanza
della obbligazione di manutenzione (ex art. 1575 n. 2 Cod. Civ.) e-o
l'esercizio del diritto di controllo (ex art. 1619 cod. civ.) in
epoche successive alla data di scadenza del contratto richiamata
nella altrui disdetta.
In ogni caso, poi, la valutazione se, eliminati gli effetti della
volonta' contraria alla rinnovazione del contratto, questi debba
stimarsi o meno per tacitamente rinnovato, in virtu' di "facta
concludentia", costituisce un apprezzamento di fatto riservato al
giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimita',
sempreche' non sia inficiato da vizi logici i da errori di diritto.
Vizi ed errori che certamente risultano concretati dall'avere la
Corte territoriale opportunamente tenuto presente che la locazione
della macchina fotocopiatrice (prevista per la durata di un anno e
tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta) si era
prolungata per oltre due anni dopo la disdetta comunicata dal Tonini
con lettera del 10-15 maggio 1973; che detto ulteriore utilizzo della
macchina era stato documentalmente provato e non aveva assunto
carattere occasionale dato che si era protratto con carattere di
abitualita' in misura pressoche' corrispondente a quella anteriore
alla disdetta; che la volonta' di rinnovare il contratto e di tenere
in vita il regime con esso pattuito emergeva altresi' dalle schede di
lettura dei contatori e di manutenzione delle macchine (formate in
date 30 giugno 1975 e 26 gennaio 1976 da dipendenti della Rank Xerox
e timbrate e controfirmate dal Tonini).
Se, in conclusione, le critiche del ricorrente principale si
palesano immeritevoli di accoglimento, non si intravede nemmeno quale
concreto interesse possa muoverlo a sostenere l'assoggettamento della
fattispecie alla disciplina prevista dall'art. 1591 cod. civ., dal
momento che anche in base ad essa i canoni locativi sarebbero stati
calcolati in ragione di un corrispettivo unitario per fotocopia
prodotta oltre al c.d. "minimo garantito" (come convenuto) si' da
raggiungere lo stesso importo riconosciuto dovuto con il decreto di
ingiunzione di pagamento.
3 Puo' quindi passarsi all'esame del ricorso incidentale. Con
esso la societa' Rank Xerox lamenta che la Corte territoriale ha
omesso, in violazione dell'art. 277 1 comma c.p.c., di pronunziarsi
in qualsiasi senso sulla sua domanda, di riconoscimento di una
adeguata rivalutazione monetaria del credito a ristoro del danno
subito per il ritardo nel soddisfacimento di esso, domanda che aveva
costituito oggetto di subordinato appello incidentale.
Questa censura e' fondata e deve essere accolta.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato
- posto dall'art. 112 prima ancora che dall'art. 277 c.p.c. - esige
che il giudice debba pronunciarsi su tutte le domande, quale che sia
la parte (legittima del processo) che le abbia ritualmente proposte.
Il vizio di omessa pronunzia non e' peraltro configurabile (a parte i
casi in cui due domande siano state avanzate in forma alternativa di
modo che l'accoglimento dell'una non puo' non implicare il rigetto
dell'altra) allorche' le varie domande cumulate nello stesso processo
propongono oggettivamente questioni logico-giuridiche tra di loro
collegate da un rapporto di cosi' netta contrapposizione o stretta
dipendenza, per cui l'accoglimento dell'una non puo' che comportare
il rigetto dell'altra (nel primo caso) ovvero l'accoglimento o il
rigetto dell'una non puo' non significare anche l'accoglimento o il
rigetto dell'altra (nel secondo caso) senza che al riguardo occorra
una ulteriore spendita di attivita' decisionale da parte del giudice
e la manifestazione di un separato aggiuntivo giudizio; ed allorche'
infine sia la stessa parte istante a prospettare (per ragioni non
necessariamente logiche, ma di rispondenza ad un proprio tornaconto)
come primaria una sua domanda e come subordinata un'altra: cosi'
rendendo palese di avere interesse ad ottenere una pronuncia sulla
domanda subordinata solo nel caso di mancato accoglimento di quella
primaria (accoglimento stimato maggiormente satisfattorio e quindi
piu' appetibile ai risultati conseguibili con l'accoglimento della
sola istanza subordinata).
Naturalmente la casistica sopra enunciata postula la necessita'
che il giudice provveda ad una adeguata interpretazione del cumulo
delle domande e delle interrelazioni tra di esse: tenendo presente
non soltanto la formulazione letterale delle varie istanze, ma anche
le finalita' pratiche con esse perseguite (cfr., tra le altre, Cass.
n. 793 e n. 3879 del 1987) ed adottando all'occorrenza gli stessi
criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 e seguenti del codice
civile per i contratti ed applicabili ai negozi giuridici in genere
(cfr. Cass. n. 4205 del 1987); criteri tra i quali vi e' anche quello
(rat. 1367 cod. civ.) di privilegiare la interpretazione idonea a far
conseguire, alla istanza, un qualche effetto, rispetto a quella
secondo cui essa non potrebbe mai conseguirne alcuno.
Se a tale compito ermeneutico la Corte avesse atteso, avrebbe
dovuto porsi i quesiti: a) quale finalita' muovesse la societa'
appellata a richiedere, in via primaria, il rigetto della
impugnazione (con la quale l'avversario negava il credito di cui al
decreto ingiuntivo) ed in via secondaria la rivalutazione monetaria
della somma portata da quel titolo; b) se avesse un qualche senso
ritenere che la istanza di rivalutazione monetaria della somma dovuta
fosse subordinata al rigetto della istanza rivolta alla conferma
della condanna al pagamento della somma medesima; c) o se al
contrario non fosse piu' plausibile che la societa' appellata
sollecitasse una revisione (per rivalutazione monetaria) della misura
del proprio credito condizionatamente e quindi successivamente alla
conferma della esistenza di esso e dell'obbligo dell'appellante a
soddisfarlo; d) se in definitiva la domanda di rivalutazione fosse
stata avanzata "in subordine" non al rigetto ma all'accoglimento
della primaria domanda della stessa societa', rivolta a difenderne la
propria ragione creditoria gia' riconosciuta fondata dal giudice di
primo grado.
Ora, poiche' nella impugnata sentenza vi e' traccia di decisione
in ordine alla domanda riconvenzionale di rivalutazione monetaria del
credito, ne' dalla motivazione e' dato evincere quale rapporto di
connessione-dipendenza (comportante o meno assorbimento) sia stato
individuato tra di essa e la primaria istanza di rigetto dell'appello
avversario, si impone la cassazione, in parte qua, della stessa
sentenza e la remissione della causa, per un nuovo esame sul punto,
da parte del giudice del rinvio affinche' il vizio di omessa
pronunzia sia sanato. Nell'ipotesi in cui la domanda di rivalutazione
fosse per essere riconosciuta come non assorbita dal rigetto
dell'appello principale del Tonini, spettera' al giudice del rinvio
di decidere - in piena incondizionata autonomia - circa la fondatezza
o meno di essa.
Sempre allo stesso giudice si demanda altresi' di provvedere in
ordine alle spese relative a questo giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione: riuniti i ricorsi, rigetta il
ricorso principale ed accoglie quello incidentale; cassa la impugnata
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese,
ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Cosi' deciso in Roma il 1 febbraio 1989:
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