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Espromissione

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - Negozio astratto – Conseguenze Poiche' l' espromissione e' disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, cod. civ.); dall' altro, la prova della mancanza di causa dell' assunzione dell' obbligo, incombe sull'espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi. ANNO/NUMERO 1997/821 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco FAVARA - Presidente - Dott. Aldo MARCONI - Consigliere - Dott. Vittorio VOLPE Rel.- Consigliere - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: DE SIMONE EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL CARAVAGGIO 91, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PETRINI, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO FANELLI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ROVETO LUCIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 314/93 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/03/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/96 dal Relatore Consigliere Dott. Vittorio VOLPE; udito l'Avvocato Guido PETRINI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DE GREGORIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18 maggio 1983 Luciano Roveto conveniva dinanzi al Tribunale di Torino Egidio De Simone, chiedendo dichiararsi la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, di cui alla scrittura privata 18 settembre 1978, per inadempimento del convenuto, che non aveva corrisposto parte del prezzo e spese accessorie; in subordine, il suo adempimento. Costituitosi in giudizio, il De Simone resisteva alla domanda; eccepiva di non aver mai ricevuto messa in mora; chiedeva, in via riconvenzionale, ex art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica di tale contratto, nonchè la condanna dell'attore al pagamento di lire 5.800.000 a titolo di prezzo per vendita di tappeti ed altre cose, eccependo la compensazione. In seguito a querela di falso contro un documento prodotto dal convenuto e relativo al suo credito, con consulenza tecnica d'ufficio ne veniva accertata la parziale falsità. Con sentenza depositata il 7 luglio 1990 il Tribunale dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento del De Simone; condannava il Roveto a pagare alla controparte la somma di lire 2.300.000, con gli interessi di legge dal 20 maggio 1983 e con il maggior danno liquidato in lire 750.000; rigettava tutte le altre domande riconvenzionali; condannava il convenuto a rimborsare all'attore tre quarti delle spese di lite, compensato il restante quarto. Il De Simone interponeva appello, cui resisteva il Roveto. Con sentenza del 12 febbraio - 15 marzo 1993 la Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello; confermava, di conseguenza, l'impugnata sentenza e condannava l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado; ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal De Simone, passata in giudicato la sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione Egidio De Simone sulla base di tre motivi. Non si è costituito l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1273, 1362, 1363 e 1371 c.c. inadeguata motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)", il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello è incorsa in un duplice errore, perché da un canto non ha correttamente interpretato la clausola contrattuale concernente l'accollo, dalla quale ha ritenuto nascesse l'obbligo di esso ricorrente; dall'altro non ha correttamente interpretato ed applicato le disposizioni concernenti l'accollo. Trattandosi, nella specie, di accollo esterno, liberatorio - previsto dall'art. 1273 c.c.- richiedente la partecipazione dell'accollatario, l'obbligo di accollo poteva e doveva essere adempiuto solo al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile. L'obbligazione derivante dall'accollo interno, e cioè quella di tenere indenne il venditore della perdita derivante dall'adempimento verso l'istituto mutuante, non doveva affatto essere adempiuta con le modalità indicate dalla Corte d'Appello (pagando il debito direttamente o fornendo al venditore-debitore il quid praestandum), ben potendo essere soddisfatta anche con l'offerto rimborso delle somme pagate dal Roveto. La strada del rimborso era l'unica praticabile, in assenza di un'espressa pattuizione. Questo motivo non può essere accolto. La Corte d'Appello ha fatto buon governo delle norme concernenti l'interpretazione dei contratti e la risoluzione per inadempimento. Ha correttamente disatteso la pretesa del De Simone di non essere considerato inadempiente perché l'accollo del mutuo non poteva formalmente perfezionarsi se non al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita. Lo stesso De Simone, invero, aveva ammesso che, nel frattempo, già sussisteva un suo obbligo verso il Roveto, dal che era lecito desumere che tra le due parti era intercorso un accollo semplice (non già privativo o liberatorio) consistente nell'assunzione di un debito altrui di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore (accollato) e il terzo (accollante), obbligatosi a pagare, in sostituzione del primo, il creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, ma con possibilità di quest'ultimo di aderirvi successivamente, acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo. Nella specie, l'accollo del debito del promittente venditore verso l'istituto di credito mutuante assunse appunto la funzione di corrispettivo parziale dell'acquisto, indipendentemente dall'adesione del creditore, non risultando che questa fosse prevista come condizione di efficacia dell'accollo (cfr. Cass. 19 gennaio 1973 n. 203). Non vi è stata, dunque, violazione della norma di cui all'art. 1273 c.c. sull'accollo, nella cui previsione il rapporto risulta esattamente ricondotto, con la conseguente statuizione che l'obbligazione del De Simone, essendo sorta sin dalla stipulazione del contratto preliminare, non consisteva semplicemente nel dover rimborsare al debitore accollato i pagamenti (ossia le rate del mutuo) se ed in quanto da quest'ultimo eseguiti, ma nel dover provvedere direttamente al pagamento del debito (fornendo, quanto meno, al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al creditore). Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.; vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. )", il ricorrente deduce che la Corte d'Appello, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, si è limitata alla sola considerazione dell'elemento oggettivo, senza procedere ad alcuna valutazione comparativa del comportamento dei contraenti. Non ha considerato che il Roveto era risultato debitore di esso ricorrente di una somma di denaro sin dal maggio 1980 e che allora era scaduta soltanto una rata di mutuo e di modestissimo importo. Non ha affatto preso in considerazione l'incertezza e mutevolezza della somma pretesa dal Roveto, né ha in alcun modo considerato le offerte di esso De Simone di pronto adempimento sol che fosse dimostrata, documentata l'entità del preteso rimborso, né ha considerato i pagamenti effettuati nel corso del giudizio per evitare la vendita coatta del bene compravenduto, conseguente agli inadempimenti del venditore verso l'istituto mutuante. Nemmeno questo motivo può essere accolto. La Corte d'Appello ha ritenuto grave l'inadempimento del De Simone, il cui assunto di aver pagato il prezzo nella "restante parte" (all'infuori di lire 3.430.000, di cui aveva ammesso il mancato rimborso) si era rivelato inesatto. Contro le specifiche argomentazioni della sentenza d'appello, a sostengo della ritenuta gravità dell'inadempimento, il De Simone non oppone che generiche considerazioni, le quali mirano inammissibilmente ad ottenere un riesame degli stessi elementi che hanno formato oggetto di valutazione da parte della Corte di merito. Con il terzo motivo, denunciando "contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)", il ricorrente rileva che la Corte d'Appello, dopo aver ritenuto vana l'offerta di immediato pagamento formulata nelle conclusioni dell'appellante, e ciò ai sensi dell'art. 1453, ult. comma, c.c., al fine di negargli il rimborso degli oneri e delle spese sostenute in relazione al pignoramento dell'immobile dovuto al mancato pagamento dei ratei di mutuo successivi alla proposizione della domanda di risoluzione, ha osservato che, per effetto del pattuito accollo, era il De Simone che doveva pagare le rate del mutuo accollatosi e che il pignoramento fu, dunque, conseguenza di tale inadempimento. Anche questo motivo va disatteso. Non vi è contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto vana l'offerta di "immediato pagamento" formulata nelle conclusioni dell'appellante, atteso che, a norma dell'art. 1453,, ult. comma, c.c., dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituito l'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14 giugno 1996 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
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