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Delegazione

Obbligazioni in genere - Delegazione - Di pagamento - Creditore delegatario - Partecipazione iniziale al negozio - Necessita' - Esclusione. Per il perfezionamento della delegazione di pagamento e' richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall'origine del creditore delegatario. ANNO/NUMERO: 1991/3179 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente " Girolamo GIRONE Consigliere " Vittorio VOLPE " " Raffaele MAROTTA " " Antonio VELLA Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.P.A. IL FRAGOLONE, in persona dell'Amministratore delegato Rinaldo Rogina, elett. dom.ta in Roma, Via Taro n. 35 presso il Prof. Avv.to Icilio Mazzoni, che la rapp.ta e difende insieme con l'Avv.to Antonio Pedulla' per procura in margine al ricorso; Ricorrente contro TANTUSSI ILO, elett.te dom.to in Roma, Viale dell'Universita' n. 11 presso l'Avv.to Augusto Ermetes dal quale e' rapp.to e difeso insieme con gli Avv.ti Francesco Marini e Franco M. Leoncini; Controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13.12.1985-15.3.1986; Udita la relazione svolta dal Cons. Antonio Vella; Udito il P.M. in persona del sost. proc. gen. dott. Renato Golia il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso, e, in subordine per il rigetto di esso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Societa' Il Fragolone convenne, davanti al Tribunale di Torino, Ilo Tantussi per la risoluzione per inadempimento del contratto in data 24 marzo 1976 con cui il medesimo si era obbligato nei suoi confronti alla consegna e alla messa in opera di infissi. Con sentenza del 9 aprile 1983 il Giudice adito rigetto' la domanda, ritenendo che il contratto, risolto per mutuo consenso, era stato concluso dal convenuto con l'imprenditore Rinaldo Rogina, e che, pur essendo state successivamente intraprese delle trattative per la sottoscrizione di un altro contratto tra lo stesso Tantussi e la Societa' Il Fragolone, nessuna convenzione era tra costoro intervenuta. Propose impugnazione la soccombente insistendo nel sostenere che, con il contratto del 24 marzo 1976, era stato il Tantussi a impegnarsi direttamente nei suoi confronti, e che, solo per un errore materiale, il Rogina era stato indicato come parte nella scrittura. Con sentenza del 15 marzo 1986 la Corte d'Appello di Torino confermo' la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione la Societa' Il Fragolone deducendo un motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Tantussi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1269, 1326, 1327, 1329, 1337, 1362, 1366, 1372, 1375, 1453 e 1671 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il contratto di fornitura e di posa in opera degli infissi era stato concluso dal Tantussi con il Rogina e non con la Societa' Il Fragolone. In proposito, si deduce che la Corte e' pervenuta a tale conclusione, perche' ha omesso di rilevare che il contratto tra il Tantussi e la Societa' era stato concluso in data 3 giugno 1976 con la spedizione a quest'ultima, da parte del primo, dell'accettazione della proposta della controparte, come provato dalla emissione delle due fatture (nn. 134 e 136). Si aggiunge che il Giudice d'Appello non ha considerato che il Tantussi "si era fatto saldare l'importo delle due suddette fatture direttamente dalla societa'" e ha ritenuto che quest'ultima abbia eseguito i pagamenti delle forniture come delegataria del Rogina, benche' la delegazione sia un negozio trilaterale al quale avrebbe dovuto prendere parte anche il creditore. La censura e' infondata. Per la Corte d'Appello dagli elementi probatori acquisiti al processo non e' risultato che il tantussi e la Societa' avevano concluso un contratto, bensi' e' emerso che quest'ultima aveva eseguito il pagamento di alcune forniture come delegata del Rogina, in adempimento del contratto dal medesimo sottoscritto insieme con il tantussi. E a tale conclusione la Corte e' pervenuta con un apprezzamento di fatto incensurabile, perche' sorretto da una motivazione esauriente, logica e immune da vizi giuridici. Infatti, ha osservato che: a) - il contratto in questione era stato concluso dal Tantussi con il Rogina il 3 aprile 1976 data in cui era pervenuta al primo l'accettazione della sua offerta da parte dell'altro, e che, avendo il Rogina firmato tale contratto in nome proprio, la esecuzione delle prestazioni direttamente nel cantiere della Societa' non costituiva circostanza sufficiente per ritenere che l'accordo fosse intervenuto invece con quest'ultima; b) - la conclusione del contratto con la Societa' non poteva neanche desumersi dal fatto che il Rogina aveva restituito due fatture (nn. 134 e 136) al Tantussi insieme con la lettera del 7 giugno 1976, nella quale aveva rivolto al destinatario l'invito a rimettere dette fatture alla Societa', in quanto se, da un lato, il Rogina aveva restituito le fatture, chiedendo che gli obblighi da lui assunti fossero trasferiti alla "Il Fragolone", anche per le prestazioni gia' eseguite, dall'altro lato, il Tantussi, con la lettera del 1 luglio 1976, pur non essendosi opposto alla richiesta della controparte, aveva, tuttavia, dichiarato che sarebbe stato necessario sottoscrivere un nuovo accordo con la Societa', le cui obbligazioni avrebbero dovuto essere garantite dal Rogina, previo scioglimento del contratto con il medesimo concluso; c) - l'emissione delle fatture in data 3 giugno 1976 (nn. 184 e 186) a nome della Societa' Il Fragolone non provava che il rapporto intercorso tra il Rogina e il Tantussi era stato sostituito da un secondo rapporto instaurato tra costui e la societa', avendo l'appellato, con la sua lettera del 1 luglio 1976, espressamente affermato che per la costituzione del nuovo rapporto si sarebbe dovuto sottoscrivere un autonomo contratto con la partecipazione del Rogina come garante delle obbligazioni della Societa'; d) - lo accordo non era stato concluso dal Tantussi con la Societa' neanche successivamente, perche' la proposta da quest'ultima spedita non era stata accettata dalla controparte, e, se anche l'offerta fosse stata individuata nella eseguita trasmissione dal Tantussi alla Societa' del modulo del contratto senza firma, sarebbe, in ogni caso, mancata l'accettazione della medesima nel termine prefissato, come era stato eccepito dal Tantussi stesso nella sua lettera del 23 settembre 1976. Infine, l'obiezione secondo cui il pagamento del corrispettivo di alcune forniture non poteva essere stato eseguito dalla Societa' come delegata del Tantussi, essendo la "delegatio solvendi" un negozio trilatero del quale e' parte il creditore, nel caso in esame ad esso rimasto estraneo, non puo' condividersi, perche', pur essendo la questione della natura di tale fattispecie giuridica controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (sent. nn. 155 del 1961, 773 del 1964 e 998 del 1962), deve ritenersi, conformemente all'opinione della dottrina piu' autorevole, che per il perfezionamento del negozio sia richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi lo stesso nell'indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione. Consegue che si deve rigettare il ricorso, e, sussistendo giusti motivi, si devono compensare tra le parti le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Societa' Il Fragolone contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 15 marzo 1986 e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 5 dicembre 1989.
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