FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO
- EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE
REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E
GARANZIE - IN GENERE - DATIO IN SOLUTUM O TRASFERIMENTO DI
BENI DETERMINATI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'EQUIVALENTE
PECUNIARIO - DEBITO DI VALORE.
Nel caso di revoca di una datio in solutum o di un atto di
trasferimento di beni determinati, non restituibili in natura, il
soccombente nell'azione di revocatoria fallimentare e' tenuto a
corrispondere l'equivalente pecuniario secondo il valore che essi
avevano all'atto della stipula o del negozio revocato e quindi
tenendo conto della svalutazione monetaria da quel momento
intervenuta, trattandosi, di obbligazione da fatto illecito,
produttivo di danno per i creditori e, quindi, di debito di valore
volto, percio', a ripristinare il patrimonio del fallito nella
situazione antecedente al compimento dell'atto revocato. (
v.3227/87, mass n.452296; ( v.4069/85, mass n.441594)
ANNO/NUMERO: 1990/1499
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Andrea VELA Presidente
" Michele MAIELLA Consigliere
" Pietro PANNELLA "
" Renato SGROI "
" Antonino RUGGIERO Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
DITTA REGA LUIGI, elett. dom. in Roma, Via Broffeno n. 3, c-o l'avv.
Orfeo Celoto, rapp. e difesa dall'avv. Antonio Dolgetta, giusta
delega in atti.
Ricorrente
contro
FALLIMENTO SPA RINALDI.
Intimata
Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data
30-6-1984;
Udita la relazione svolta dal Cons. dott. Antonino Ruggiero;
Udito il P.M. dott. Evandro Minetti, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29 aprile 1970 il curatore del fallimento della
s.p.a. Rinaldi convenne Luigi Rega, titolare dell'omonima ditta,
davanti al tribunale di Salerno per sentir revocare l'atto con il
quale la societa' predetta, ad estinzione di un debito pecuniario per
L. 7.402.500 dovute quale prezzo non pagato di una fornitura di 2100
cartoni di scatole di pomodori pelati, aveva consegnato al Rega merci
per un valore corrispondente.
Il Rega resistette alla domanda sostenendo che la merce
consegnatagli era la stessa che egli aveva fornito alla societa'
fallita e che, essendosi trattato di vendita condizionata alla
verifica di conformita' ai requisiti richiesti per l'esportazione,
gli era stata restituita perche' riscontrata priva dei requisiti
predetti.
Il Tribunale accolse la domanda e condanno' di conseguenza il Rega
a restituire al fallimento, in mancanza della merce, la somma di L.
7.402.600, da rivalutarsi, in base agli indici ISTAT, a decorrere
dalla data dell'atto solutorio (13 febbraio 1969) fino all'effettivo
pagamento.
La sentenza, impugnata dal Rega, e' stata confermata dalla corte
d'appello la quale ha osservato che, mentre era certo, in base ai
documenti ed ai libri contabili della societa' fallita ed alle
ammissioni dello stesso convenuto in sede di interrogatorio, che
quest'ultimo aveva fornito alla Rinaldi 2100 cartoni di scatole di
pomodoro e che aveva poi prelevato dai magazzini della stessa, quando
il suo stato di decozione era notorio nell'ambiente conserviero,
merce di valore equivalente a quella fornita e della quale non aveva
ricevuto il pagamento, il Rega era venuto meno all'onere che a lui
incombeva di provare le particolari pattuizioni cui asseriva che la
vendita fosse stata condizionata, come pure che egli aveva avuto in
restituzione la stessa identica partita fornita; di conseguenza,
dovendo l'operazione ritenersi quella di una vendita pura e semplice,
il prelievo di merce pari valore in sostituzione del prezzo
costituiva certamente un mezzo anormale di pagamento, e, dovendo il
Rega restituire al fallimento la merce, che non poteva essere piu'
recuperata, egli doveva essere condannato a pagare il controvalore,
costituente debito di valore soggetto a rivalutazione anche per la
sua natura risarcitoria.
Contro la sentenza il Rega propone ricorso per due motivi. Il
fallimento non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, il Rega denuncia la violazione
dell'art. 67 n. 2 l. fall. per avere la corte d'appello erroneamente
ritenuto che la restituzione della medesima merce a distanza di pochi
giorni dalla consegna costituisse un pagamento o una datio in
solutum, mentre essa era solo l'effetto della tacita risoluzione del
contratto di vendita per essere risultata la merce stessa inidonea
all'esportazione.
La censura e' infondata.
Come e' stato gia' esposto nella parte narrativa, e' anzitutto
inesatto che la corte di merito abbia "riconosciuto" che la societa'
Rinaldi ebbe a restituire al Rega la stessa merce da costui fornita
pochi giorni prima; ha invece affermato che dalle acquisizioni di
causa risultava certo solo che il Rega aveva fornito alla Rinaldi
2100 cartoni di scatole di pomodoro, che il prezzo della fornitura
non era stato pagato e che, trovandosi la Rinaldi in stato di
decozione, notorio nell'ambiente conserviero, il Rega aveva prelevato
dai depositi alla stessa merce di valore equivalente a quella
fornita. La corte, dandosi poi carico della tesi sostenuta dal
convenuto, che cioe' la fornitura ed il pagamento della merce erano
stati condizionati alla verifica di conformita' ai requisiti
richiesti per l'esportazione e che, essendo tale verifica risultata
negativa, egli aveva ricevuto in restituzione la medesima sua merce e
non merce simile, ha osservato che tali particolari pattuizioni e
circostanze non erano state provate, e che il relativo onere
incombeva al Rega, il quale aveva anche articolato in proposito una
prova in primo grado, ma non vi aveva insistito nella precisazione
delle conclusioni, ne' l'aveva riproposta in appello, per cui non
rimaneva accertato altro che la fornitura era stata l'oggetto di una
vendita pura e semplice e che in luogo del pagamento del prezzo era
stata eseguita una dazione di merce di importo pari a quello del
debito, che costituiva certamente un mezzo anormale di pagamento,
come tale soggetto a revoca.
Tali rilievi ed accertamenti di fatto non risultano contestati, e
le argomentazioni del giudice d'appello non solo si presentano
logicamente coerente e giuridicamente corrette, ma non hanno nemmeno
formato oggetto di censura. Il motivo deve essere quindi rigettato.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.
1277 cod. civ., e deduce che, trattandosi nella specie di un debito
relativo a restituzione del corrispettivo espresso in una somma di
danaro, esso andava soggetto al principio nominalistico e non poteva
essere automaticamente rivalutato.
Anche tale censura e' infondata. Va precisato che debito
pecuniario nella specie era quello della societa' fallita per il
pagamento del prezzo della merce fornitagli dal Rega, debito che e'
stato estinto non con il versamento di una somma di danaro, ma con la
dazione di merce di valore equivalente, ed in conseguenza della
revoca di tale negozio solutorio, oggetto dell'obbligo di
restituzione del Rega verso il fallimento non e' la somma
corrispondente al prezzo, ma appunto le stesse cose ricevute in
pagamento, le quali, pero', nella specie non possono piu' essere
recuperate. E come questa Suprema Corte ha gia' piu' volte avuto modo
di affermare, sia nel caso di revoca di una datio in solutum che in
quello analogo di revoca di un atto di trasferimento o di
disposizione di beni determinati, il soccombente nell'azione
revocatoria fallimentare, il quale non possa restituire i beni
medesimi, e' tenuto a corrisponderne l'equivalente pecuniario secondo
il valore che essi avevano all'atto della stipula dell'atto o del
negozio revocato, quale data in cui si e' verificato il fatto
illecito produttivo di danno per i creditori: trattasi cioe' di
debito di valore, tendente a ripristinare il patrimonio del fallito
nella situazione antecedente al compimento dell'atto revocato, e
quindi da liquidarsi tenendo conto della svalutazione monetaria da
quel momento intervenuta (cfr. Cass. 3227-87, 4069-85, 397-83,
949-76, 164-72).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi
l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, il 2 febbraio 1988.
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