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Compensazione

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITA' AI DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE. Le norme che regolano la compensazione riguardano l'ipotesi di compensazione in senso giuridico, la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso (nella specie, rapporto di lavoro subordinato), risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. ( v.7393/83, mass n.431978; ( v.2943/80, mass n.406684; ( conf.1245/87, mass n.450765; ( conf.2637/77, mass n. 386319; ( conf.2399/75, mass n.376267).* ANNO/NUMERO: 1990/3067 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Carmine LAUDATO Presidente " Matteo CAMPANILE Consigliere " Rosario DE MUSIS " " Erminio RAVAGNANI " " Ettore GIANNANTONIO Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GIUSEPPE ANDRIANI, GAETANO CANTATORE, MICHELE CERVELLI, VITO CALAPINTO, DOMENICO COTUGNO, MICHELE COTUGNO, FRANCESCO DE PALO, VINCENZO LIANTONIO, VITO MARINELLI, FRANCESCO MARRONE, PAOLO MONIELLO, FRANCESCO MOREA, FEDELE PARISI, CLETO PELLEGRINI, FRANCESCO PIERRI, FRANCESCO RIZZI, PAOLO SCOLAMACCHIA, ANTONIO PIAZZOLLA, GAETANO TULLO, elettivamente domiciliati in Roma, via C. Poma 2-4 presso l'avv. Giuseppe Tucci e Giancarlo Orlando che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; Ricorrente contro S.r.l. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE e DITTA INDIVIDUALE SCOPPIO VIAGGI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dell'Olmata, 30 presso l'avv. Pasquale Cippone che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Angelo Marozzi, giuste procure speciali a margine dei controricorsi; Controricorrenti per l'annullamento della sentenza del tribunale di Bari in data 31-3-87 depositata il 8-3-87 (R.G. n. 1654-86); udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28 febbraio 1989 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Ettore Giannantonio; uditi gli avv.ti Tucci e Marozzi, Ruggiero; udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 10 maggio 1986, Michele Cervelli, Antonio Piazzolla, Gaetano Tullo, Francesco Rizzi, Vito Colapinto, Vincenzo Liantonio, Fedele Parisi, Francesco Morea, Vito Marinelli, Francesco De Palo, Paolo Moniello, Paolo Scolamacchia, Cleto Pellegrini, Francesco Marrone, Michele Cotugno, Giuseppe Andriani, Gaetano Cantatore, Domenico Cotugno e Francesco Pierri convenivano dinanzi al Pretore di Bitonto quale giudice del lavoro la s.r.l. Paolo Scoppio e Figlio Autolinee nonche' la ditta individuale "Scoppio Viaggio" entrambe in persona del sig. Girolamo Scoppio. Esponevano di essere dipendenti delle imprese convenute; che a seguito delle azioni giudiziarie da loro esperite nel 1985 al fine di ottenere il pagamento della giusta retribuzione loro spettante, con verbale di conciliazione giudiziale, redatto in data 1 agosto 1985 dinanzi allo stesso Pretore di Bitonto, si era convenuto che: 1) sarebbe stato corrisposto ad essi istanti la complessiva somma di lire 134.500.000. di cui lire 46.700.000 al momento della sottoscrizione del verbale, lire 70.800.000 in 12 rate mensili di L. 5.900.000 l'una, il saldo di lire 17.000.000 entro il ferragosto 1987; 2) l'ammontare di dette somme, costituito per circa due terzi da risarcimento del danno da ritardo e per il residuo terzo da credito di capitale puro sarebbe stato versato nell'importo come esattamente indicato, senza decurtazione alcuna; 3) il semplice ritardo, - a qualsiasi causa dovuto, anche se non imputabile - nel pagamento di una sola delle dodici rate, decorsa la tolleranza di trenta giorni, avrebbe comportato l'automatica risoluzione della transazione, con il diritto dei lavoratori di pretendere l'intero ammontare del loro credito originario - che era accertato in contraddittorio in complessive L. 233.000.000 - oltre il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi convenzionali nella misura del 15%; che il Sig. Scoppio, quale legale rappresentante della societa' e quale titolare dell'impresa individuale, aveva adempiuto puntualmente ai versamenti delle rate alle scadenze del 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre e 30 dicembre 1985; che, tuttavia, il medesimo, a fine gennaio 1986, anziche' effettuare il previsto pagamento, con nota diretta alla loro organizzazione sindacale aveva trasmesso i "prospetti dimostrativi dei contributi e ritenute fiscali per la parte a carico dei dipendenti" relativi alle somme loro erogate a tutto il 1985, comunicando che gli importi a lui anticipati costituivano "partite a suo credito"; che conseguentemente aveva omesso totalmente di versare le rate dovute al 30 gennaio e al 28 febbraio 1986 provvedendo a corrispondere, quanto alla rata del 30 marzo 1986, il minore importo di L. 5.152.503; che tale comportamento, risolvendosi nel mancato puntuale pagamento degli importi delle rate come determinate in verbale, costituiva inadempienza contrattuale e, come tale, era causa degli effetti sanzionatori previsti nel verbale di conciliazione. Cio' premesso i ricorrenti chiedevano che: 1) fosse riconosciuto e dichiarato che il Sig. Scoppio non aveva "il diritto di omettere il pagamento degli importi delle rate di gennaio e febbraio 1986 come determinati in verbale di conciliazione, ne' quello di decurtare quella successiva; 2) fosse dato atto in conseguenza che il mancato o parziale pagamento effettuato, essendo decorso il termine essenziale stabilito ha comportato l'insorgere delle conseguenze previste nello stesso verbale"; 3) fossero condannate le due ditte convenute, ciascuna per la propria parte, a pagare immediatamente ai creditori" gli interi importi di credito come gia' determinati in contraddittorio, al netto degli acconti gia' realizzati, con le maggiorazioni di danno da svalutazione determinato a norma dell'art. 429 c.p.c. e interessi convenzionali al tasso del 15% in ragione di anno", oltre che alla rifusione delle spese del giudizio. Costituitosi il contraddittorio, entrambe le ditte contestavano la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese ed onorari. Deducevano che il proprio comportamento era stato determinato - cosi' come a suo tempo tempestivamente comunicato al sindacato e ai lavoratori - dall'orientamento della Commissione Tributaria di II grado di Piacenza, secondo la quale era da assoggettarsi ad imposizione fiscale anche il risarcimento del danno conseguente alla tardiva erogazione della retribuzione. All'esito della espletata istruzione, l'adito Pretore con sentenza del 29 ottobre 1986 dichiarava "risolta la transazione con il conseguente diritto dei ricorrenti ad esigere l'intero credito, gia' accertato, secondo quanto stabilito nello stesso verbale di conciliazione" ponendo a carico dei convenuti il pagamento delle spese del giudizio. Affermava il Pretore ha, da un lato, non era dovuto all'INPS alcun contributo sui versamenti oggetto della transazione, cosi' come comunicato dallo stesso Istituto, e, dall'altro, che, per quanto riguardava l'IRPEF, non solo difettava la prova dei versamenti effettuati a tale titolo, ma che "dalle stesse giustificazioni della convenuta e' provato che non di trattenute si tratta, bensi' di compensazione di un proprio credito, arbitrariamente fatta valere, per pretese trattenute col maggior credito degli attori". Pertanto, "ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 co. 4 c.p.c., i crediti dei lavoratori, essendo impignorabili per la parte eccedente il quinto, non potevano essere oggetto di compensazione". Da cio' derivava, indipendentemente dalla soluzione del problema IRPEF fosse dovuta, "l'infondatezza e l'illegittimita' della pretesa compensazione e, conseguentemente, la qualificazione di inadempimento dell'omesso versamento delle rate non pagate". La decisione del Pretore e' stata riformata dal Tribunale di Bari che con sentenza in data 8 maggio 1987 ha rigettato la domanda proposta dai dipendenti. Avverso la decisione del Tribunale i dipendenti propongono ricorso, illustrato con memoria. La ditta individuale Scoppio Viaggi e la s.r.l. Paolo Scoppio e Figlio Autolinee resistono con controricorso, illustrato anch'esso con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ., con riferimento all'art. 1230 cod. civ., e, in genere, alla interpretazione del contenuto dell'atto transattivo di cui al verbale di conciliazione del primo agosto 1985; - degli artt. 1965, 2727, 2728, 2729 cod. civ. degli artt. 127 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, 1 e 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, 12 e 13 d.p.r. 597-1973; denunciano, infine, il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto presente che con l'accordo transattivo di cui al verbale di conciliazione del 1 agosto 1985 le parti avevano conciliato la lite e avevano realizzato una vera e propria novazione sostanziale del titolo ex art. 1230 cod. civ.; che di conseguenza le erogazioni dovute in base alla transazione e non piu' derivanti dal rapporto di lavoro, si presumono al netto da ogni ritenuta fiscale. Il motivo e' inammissibile in quanto con esso si solleva un tema di indagine, l'esistenza o meno di un "animus novandi" nel verbale di conciliazione, tema che non e' mai stato oggetto di contestazione o discussione nei precedenti gradi di giudizio ed anzi e' in contrasto con quanto affermato dagli stessi ricorrenti che a pag. 7 del ricorso dinanzi al Pretore di Bitonto riconobbero espressamente che sulle rate che dovevano essere pagate dalla controparte "questa avrebbe potuto effettuare ritenute fiscali e previdenziali". Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. con riferimento all'art. 1224 c.c., agli artt. 12 lett. d), 13, 26 e 23 del D.P.R. n. 600-1973, degli artt. 41 e 46 del d.p.r. 597 del 1973. Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto presente che non sono assoggettabili alla ritenuta d'acconto Irpef le somme liquidate dal datore di lavoro ex art.429 c.p.c. a titolo di interessi (e meno che mai quelle liquidate ex art. 1224 c.c.) poiche' esse costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al credito di lavoro, anche se accessoria, e, pertanto, non soggetta allo stesso regime fiscale del credito al quale accede. Il motivo e' infondato. Infatti, come ha gia' piu' volte affermato questa Corte, le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore per rivalutazione monetaria a norma dell'art. 429 terzo comma c.p.c, sono soggette, all'atto del pagamento, alla ritenuta di acconto di cui all'art. 23 secondo comma del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 con applicazione, ove il credito originario si riferisca a pregressi periodi di imposta, dell'aliquota propria del sistema di tassazione separata di cui agli artt. 12 lettera d) e 13 primo comma del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (Cass. 6-2-1985 n. 912; Cass. 2-2-1985 n. 717). D'altra parte non puo' accogliersi il rilievo del ricorrente secondo cui le somme in questione sarebbero dovute non gia' a titolo di rivalutazione, ma quali interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.. Al riguardo va osservato che si tratta di crediti di natura retributiva, pagabili, secondo gli usi, non gia' al domicilio del creditore, ossia del lavoratore, ma presso il domicilio del debitore, ossia del datore di lavoro; tali crediti, quindi, possono essere produttivi di interessi ex art. 1224 cod. civ. solo dal giorno della formale costituzione in mora, costituzione che nella specie non risulta essere mai intervenuta. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1246 n. 3 c.c. e dell'art. 545 c.p.c. con riferimento agli artt. 12 lettera d), 13, 23, 26 del d.p.r. n. 600-1973, 41 e 46 del d.p.r. 597-1973 nonche' il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto presente che lo Scoppio non aveva assolutamente il potere di operare la compensazione tra il debito che egli aveva per le singole rate di gennaio e febbraio 1986 verso i dipendenti e il loro credito che gli derivava dall'avere nel loro interesse versato all'Erario l'imposta non trattenuta al momento della liquidazione; e cio' per il divieto opposto dall'art. 1246 n. 3 c.c. che non consente la compensazione con crediti impignorabili, quali sono appunto quelli dei prestatori di lavoro, per la parte eccedente il quinto. Il motivo e' infondato. Infatti, come e' stato piu' volte affermato da questa Corte, le norme che regolano la compensazione riguardano le sole ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti; tali norme, invece, non sono applicabili quando i debiti ed i crediti abbiano origine da un unico rapporto intercorso tra le parti come, nella specie, da un unico rapporto di lavoro subordinato. In tale caso, infatti, la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un semplice accertamento contabile delle rispettive posizioni di dare e di avere e non e' riconducibile nell'ambito dell'istituto della compensazione in senso proprio (Cass. 6-2-1987 n. 1245; Cass. 3-12-1984 n. 6320; Cass. 21-1-1985 n. 202). Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1456 c.c. con riferimento agli artt. 12, 13, 23, 26 d.p.r. 600-1973 e degli artt. 41 e 46 del d.p.r. 597-1973 nonche' il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. Lamentano che il Tribunale abbia ritenuto che le imprese avessero esattamente e tempestivamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il verbale di conciliazione. In tal modo il Tribunale non avrebbe tenuto presente che i datori di lavoro sarebbero stati inadempimenti non solo per l'illegittime ed ingiustificate trattenute fiscali a danno dei lavoratori, ma anche per una serie di altri inadempimenti puntualmente indicati dalla difesa dei lavoratori nella comparsa costitutiva di appello e non presi assolutamente in considerazione dal Tribunale. Il motivo e' inammissibile. Con esso infatti la ditta ricorrente introduce un tema nuovo di indagine e cioe' alcuni pretesi inadempimenti del lavoratore non prospettati nel ricorso introduttivo dinanzi al Pretore come il versamento di alcune rate oltre i trenta giorni stabiliti come termine di tolleranza oppure versate mediante assegno di c-c inviato con lettera raccomandata piuttosto che con assegno circolare consegnato personalmente nel domicilio del signor Gaetano Catacchio. Nel ricorso introduttivo dinanzi al Pretore, invece, l'unica doglianza riguardava l'omesso pagamento delle rate dovute al 30 gennaio e al 22 febbraio 1986 e un preteso incompleto pagamento della rata dovuta al 31 marzo 1986. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di causa oltre gli onorari di avvocato che si liquidano in lire tre milioni per ciascuno degli MOTIVI DELLA DECISIONE intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che liquida in lire 45.000 oltre lire tre milioni per gli onorari di avvocato di ciascuno degli intimati. Cosi' deciso il 28 febbraio 1989 in Roma, nella Camera di consiglio della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione.
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