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Cessione dei beni ai creditori

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO. L'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, che attribuisce al conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione il diritto di prelazione nei confronti del locatore che "intenda" trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, si applica alle sole alienazioni volontarie e quindi, cosi' come non trova applicazione nel caso in cui, dichiarato il fallimento del locatore, l'immobile venga venduto coattivamente, allo stesso modo non puo' trovare applicazione nell'ipotesi in cui il locatore sia stato ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, atteso che anche in questa ipotesi la vendita del bene, che avviene nella fase finale di liquidazione, non e' ricollegabile ad una libera determinazione del proprietario, il quale ha ormai perduto la libera disponibilita' del suo patrimonio. ( contra 913/88, mass n.457284, alla seconda parte; ( v.3298/84, mass n.435328; ( v.295/81, mass n. 410728).* ANNO/NUMERO: 1990/2900 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Aldo SCHERMI ff. Presidente " Giuseppe TROPEA Consigliere " Alberto SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA " " Ubaldo FRANCABANDERA Rel. " " Ugo DE ALOYSIO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.r.l. Farmaceutica Picena - con sede in Ascoli Piceno, in persona del suo legale rapp.te - elett. dom. in Roma, Via G. Ferrari n. 4 presso l'avv. Sergio Cersosimo che la rapp. e difende un.te all'avv. Giorgio G. Grisolia per mandato in calce al ricorso Ricorrente contro Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino - in persona del Pres. p.t. - elett. dom. in Roma, P.za Madonna del Cenacolo n. 14 presso l'avv. Lucio V. Moscarini che la rapp. e difende per mandato a margine del controricorso Controricorrente contro Ozzola Giovannino e Pazzaglia Giuseppe - n. q. di liq.ri del Concordato Preventivo con cessione dei beni dell'Eredita' Giacente di Barbuscia Graziano - elett. dom.ti in Roma, P.za Sallustio n. 9 presso l'avv. Bartolo Spallina che li rapp. e difende per mandato a margine del controricorso Controricorrenti Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 7.11.84-26.2.85 (R.G. 2751-3310-82); Udito il Cons. Rel. dr. U. Fancabandera nella pubblica udienza del 17.5.89; Sentito l'avv. L. V. Moscarini; Sentito l'avv. B. Spallina; Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. D. Benanti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20-22 e 23-11-1979 la S.r.l. Farmaceutica Picena convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Giovannnino Ozzola e Giuseppe Pazzaglia nella loro qualita' di liquidatori del concordato dell'eredita' giacente di Graziano Barbuscia nonche' la Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino. Espose: 1 ) che presso il Notaio Majmone di Roma era stata indetta dai suddetti liquidatori la gara per la vendita al maggior offerente di un immobile sito in Pescara (Via Pescara 18-24 - Via Palermo 17-23) e che era rimasta assegnataria la Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutina; 2 ) che a seguito di regolare comunicazione, nella sua qualita' di conduttrice dell'immobile, aveva esercitato il diritto di prelazione ai sensi della legge n. 392 del 1978 alle stesse condizioni offerte dalla Cassa; 3 ) che, convocata dai liquidatori dinanzi al notaio per la stipula, questa era stata sospesa dai liquidatori stessi e quali si erano riservati di interpellare gli organi della procedura; 4 ) che nessun valore poteva essere attribuito ad una seconda offerta successivamente fatta dalla Cassa di risparmio. Pertanto l'attrice chiese che il tribunale adito pronunciasse sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 C.C., in suo favore alle condizioni indicate nella dichiarazione di prelazione. I convenuti liquidatori, costituitasi in giudizio, confermano di aver sospeso il trasferimento dell'immobile alla societa' farmaceutica Picena a seguito dell'aumento da L. 196.500.000= a L. 221.000.000 del prezzo offerto dalla Cassa; chiesero provverdersi come di giustizia sulla domanda e, in caso di suo rigetto, chiesero la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni. La Cassa di risparmio non si costitui' restando contumace. Il tribunale adito, rilevato l'avvenuto perfezionamento del contratto per l'esercizio della prelazione e qualificata la azione esperita come azione di accertamento dell'acquisto compiuto, dichiaro' trasferita a favore dell'attrice la proprieta' dell'immobile. Proposto appello sia da parte della Cassa di Risparmio che da parte dei liquidatori, la Corte di Roma - riuniti i gravami - con la sentenza ora impugnata, in riforma della sentenza di I grado, rigetto' la domanda della Farmaceutica, escludendo che tale societa' avesse diritto di prelazione in quanto questo si deve escludere nei casi di vendita forzata o di fallimento e quindi anche nei casi - come quello di specie - di concordato preventivo con cessione dei beni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Farmaceutica Picena affidandolo a due motivi di annullamento. Hanno resistito con controricorsi la Cassa di Risparmio e i liquidatori. Tutte le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Col primo motivo del ricorso, la societa' ricorrente censura la decisione impugnata per avere, interpretando alla lettera l'art. 38 della L. n. 392 del 1978, ritenuto che il legislatore abbia posto, quale presupposto del diritto di prelazione del conduttore, la circostanza che la vendita risalga alla volonta' del locatore. Tale interpretazione sarebbe stata determinata dalla valorizzazione massima della espressione, contenuta nell'art. 38 suddetto, secondo cui "nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato deve darne comunicazione .......". La ricorrente, che pur afferma di non voler contrastare tale opinione, tuttavia esprime dubbi in merito ed infine afferma che il legislatore non ha in definitiva voluto introdurre nella disciplina della prelazione urbana le stesse deroghe inserite nella disciplina della prelazione agraria, contenute nel 2 comma dell'art. 8 della L. n. 590 del 1965, in quanto non le ha riprodotte, ne' sarebbe lecito il semplice rinvio a tali deroghe, trattandosi di situazioni diverse. La ricorrente deduce poi che, poiche' e' indubbio che con l'introduzione della prelazione il legislatore intende tutelare interessi di carattere pubblicistico, la deroga dovrebbe essere giustificata da interessi prevalenti pur essi di carattere pubblicistico: il che nella specie non si verificherebbe. Le suesposte censure non hanno fondamento. Come gia' questa suprema corte ha avuto modo di stabilire nella sentenza del 30 maggio 1984 n. 3298, "l'accentuato carattere sociale delle norme sul diritto di prelazione, sia per le locazioni urbane sia in materia agraria, non esclude che esso, anche se non ha carattere rigorosamente eccezionale, e' delimitato nella sua applicazione dalle particolari disposizione che lo prevedono e lo disciplinano e dal coordinamento nell'intero ordinamento giuridico del quale fanno parte. Le stesse poi sono ovviamente soggette alle comuni regole sulla interpretazione delle leggi di cui all'art. 12 delle disposizioni della legge in generale". Cio' premesso questa corte osserva che e' proprio l'art. 38 che pone in rilievo l'elemento volontaristico dell'ipotizzata alienazione la quale si riferisce alla necessaria scelta preventiva del compratore da parte del venditore (locatore) e alla scelta del prezzo dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore: sicche' nel momento in cui, esercitato validamente il diritto di prelazione, al compratore liberamente scelto dal locatore si sostituisce l'avente diritto alla prelazione, resta pero' fermo l'elemento del corrispettivo, liberamente scelto dal locatore (venditore). In conseguenza di quanto affermato, il raffronto tra la norma dell'art. 38 della Legge 1965 non e', ai fini che qui rilevano, producente in quanto nella seconda il legislatore si e' espresso in maniera del tutto diversa, riferendosi "al caso di trasferimento a titolo oneroso", senza alcun accenno ad un atto di volonta' del locatore. Quindi, in conseguenza di tale omissione il legislatore, ha dovuto necessariamente formulare le deroghe esplicitamente menzionando i casi di vendite non volontarie (vendita coatta, fallimento, ecc.). In definitiva la diversita' delle norme trae la sua origine dalla diversita' delle espressioni usate nella previsione del diritto di prelazione rispettivamente nella prelazione urbana e in quella agraria. Ne consegue che la limitata portata dell'ultimo comma dell'art. 38, il quale stabilisce che le norme sulla prelazione non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 C.C. e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, lungi dal far ritenere, come vorrebbe la ricorrente, che il legislatore non abbia voluto escludere la prelazione urbana nei casi di vendita coatta, di fallimento, ecc., conferma che, invece, non aveva bisogno di formulare alcuna eccezione in quanto il testo della legge era tale da consentire per le vendite non ricollegabili ad un atto di volonta' del locatore, cioe' ad una sua libera determinazione. Mentre era necessario stabilire le eccezioni sopra ricordate, entrambe riferentesi ad ipotesi che si ricollegano ad una libera iniziativa del venditore. Si deve concludere su questo punto, condividendo la suddetta pronuncia di questa corte nonche' l'altra del 13 gennaio 1981 n. 295, affermando che la conduttore di immobile oggetto di vendita nel fallimento del locatore non compete il diritto di prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 nei confronti dell'amministrazione fallimentare, in quanto le facolta' dei soggetti del rapporto locatizio, destinatari delle norme sulla prelazione, piu' non sussistono quando il fallimento del proprietario locatore priva il medesimo della possibilita' di disporre dell'immobile. Quanto alla deduzione della ricorrente secondo la quale col diritto di prelazione il legislatore ha inteso tutelare un interesse di carattere sicuramente pubblicistico, per cui la esclusione di tale diritto dovrebbe essere giustificata soltanto dallo intento di tutelare un interesse prevalente pure di carattere pubblicistico, questa corte osserva che la premessa e', a suo giudizio, inesatta. Infatti l'interesse tutelato con l'istituto della prelazione urbana piu' che di carattere pubblicistico e' di natura privatistica: e' cioe' l'interesse del conduttore imprenditore ad acquisire la proprieta' di un immobile che, per effetto del diritto di godimento su di esso, costituisce una componente dell'azienda ed e' quindi uno strumento della attivita' imprenditoriale del conduttore. Tale interesse del proprietario-locatore di scegliere liberamente l'acquirente dell'immobile; ma tale scelta non altera la natura dell'interesse che resta privatistica. Non v'e' dubbio invece che le norme stabilite con le procedure concorsuali sono intese alla tutela di interessi di natura pubblica, quale quello relativo alla soddisfazione delle ragioni dei creditori e alla assicurazione della "par condicio", interessi che istituzionalmente devono essere assicurati dallo Stato. 2) - Col secondo motivo del ricorso, la societa' ricorrente censura la sentenza impugnata per aver assimilato apoditticamente la procedura del concordato preventivo a quella del fallimento, applicando alla prima i criteri di cui alla richiamata sentenza di questa corte n. 295 del 1981; mentre proprio applicando i suddetti criteri avrebbe dovuto pervenire a conclusioni opposte. Infatti, secondo la ricorrente, le ragioni per cui si esclude la possibilita' della prelazione nel caso di vendita forzata e di fallimento (nonche' nel caso di liquidazione coatta amministrativa) non sarebbero presenti nella ipotesi del concordato preventivo nel quale il debitore in istato di insolvenza conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa (art. 167 Legge fall.): ne' si verifica alcuna sostituzione soggettiva di organi pubblici al privato; sicche' dipende esclusivamente dalla volonta' del proprietario - debitore l'alienazione dei propri beni mentre la necessita' di autorizzazioni o di altri interventi di organi giudiziari non snaturerebbe il sistema trasformandolo in un procedimento di liquidazione coatta. Tale discorso sarebbe valido, secondo la ricorrente, anche nel caso di concordato preventivo con cessioni dei beni, perche' neppure in tale specie di procedura si ha trasferimento di diritti reali, ma unicamente un mandato a vendere che il debitore conferisce ai propri creditori per la gestione e liquidazione dei suoi beni i quali restano di sua proprieta' fino alla chiusura della procedura; ed anche gli eventuali liquidatori nominati dal tribunale ai sensi dell'art. 182 legge fall. sono dei mandatari e sono tenuti a rendere il conto della gestione. Infine non sarebbe la formalita' della vendita all'incanto che potrebbe, per la ricorrente, snaturare il rapporto intersoggettivo e la natura del procedimento. Anche tale motivo e' infondato. Va qui fatta una premessa di carattere sistematico. L'istituto del concordato preventivo e' stato predisposto dal legislatore per tentare di raggiungere, con conseguenze meno disastrose per il debitore in istato di insolvenza, la sistemazione del dissesto mediante l'incontro delle volonta' del debitore e dei creditori (concordato) che si estrinseca in un negozio che deve essere approvato dall'autorita' giudiziaria. Cio' in senso sostanziale. Da un punto di vista formale, e' la procedura che, data al negozio con l'omologazione forza esecutiva, mira alla soddisfazione delle ragioni dei creditori in misura ridotta, rispettando la "par condicio" mediante pagamenti normalmente dilazionati ma garantiti, senza sacrificio totale dell'impresa del debitore. In definitiva percio' la procedura, fallimentare e quella di ammissione al concordato preventivo hanno in comune il presupposto dello stato d'insolvenza mentre la tutela delle ragioni dei creditori si attua in maniera differente: mediante l'acquisizione dell'attivo da parte degli organi pubblici nel fallimento per la soddisfazione del passivo; mediante il negozio del concordato, nella seconda, e la sua attuazione. Con l'avvertenza (che dimostra che il legislatore attribuisce importanza preminente alla soddisfazione dei creditori) che, ove la proposta venga dichiarata inammissibile, il tribunale procede di ufficio alla dichiarazione di fallimento. In particolare deve poi rilevarsi che se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nella sentenza di omologazione deve nominare i liquidatori determinando le modalita' della liquidazione; questa dovra' necessariamente essere realizzata affinche' possa essere consentito ai creditori di soddisfarsi sulle somme ricavate. Se tutto quanto innanzi esposto risponde alle caratteristiche dell'istituto, e' evidente che nella fase finale della procedura in esame quella della liquidazione, manca qualsiasi possibilita' per il debitore di intervenire con atti di volonta' nella alienazione dei beni ceduti ai creditori. Ritorna cosi' l'argomento principale sul quale si fonda la tesi qui sostenuta che esclude la possibilita' della prelazione nel caso di vendita coatta (fallimento o meno), quello della mancanza di un atto volontario e libero del debitore-venditore di scelta del contraente e del prezzo. Mancanza di volonta' che e' stata sottolineata dal legislatore con l'uso di due diverse formulazioni legislative, cosi' come si e' visto innanzi nella discussione del primo motivo del ricorso. Pertanto gli argomenti esposti dalla ricorrente non sono producenti: infatti e' vero che l'ammissione al concordato preventivo determina a carico del debitore effetti meno gravi di quelli derivanti dalla dichiarazione di fallimento perche' il debitore non perde la capacita' di agire e perche' conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa; ma tali attivita', svolte sotto la vigilanza del commissario giudiziale della direzione del giudice, devono essere finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'impresa e alla attuazione del concordato. Quindi in definitiva il debitore perde sostanzialmente la disponibilita' del patrimonio, perche', come MOTIVI DELLA DECISIONE nel fallimento, egli non puo' piu' liberamente disporne. In particolare cio' e' piu' evidente nel concordato con cessione dei beni. Una volta omologato questo tipo di concordato, il procedimento mira esclusivamente alla liquidazione dei beni ceduti senza alcuna interferenza del debitore che, con quella cessione, si e' liberato definitivamente dei creditori. La liquidazione dei beni ceduti da parte degli organi all'uopo nominati dal tribunale non e' quindi certamente un atto di volonta' del locatore; esso, al contrario e' un vero e proprio atto dovuto. Di qui, l'esclusione - come nella vendita coatta e nella vendita fallimentare -, della possibilita' di esercitare la prelazione trattandosi di atti di alienazione che non traggono origine da una libera scelta del contraente e del prezzo da parte del venditore. In definitiva puo' ripetersi, anche per il concordato preventivo con cessione dei beni, quanto si e' detto con riferimento alla vendita fallimentare e cioe' che essa comporta la esclusione per il conduttore della possibilita' di esercitare il diritto di prelazione (e conseguentemente quello di riscatto), in quanto la vendita del bene non e' ricollegabile ad una libera determinazione del proprietario, per effetto della perdita, da parte di costui, della libera disponibilita' del patrimonio che si verifica anche nella detta ipotesi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della societa' ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la S.r.l. Farmaceutica Picena al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio che si liquidano in L. 74.800 - oltre L. 3.000.000 di onorario di avvocato in favore dell'AVv. Giovannino Ozzola e del dott. Giuseppe Pazzaglia (1). Roma, 17 maggio 1989. (1) adde: "e in L. 69.100 - oltre a L. 3.000.000 di onorario di avvocato in favore della Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino".
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