Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Societā
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietā
Immigrazione
Responsabilitā
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Navigazione
Argomenti di navigazione
Contratto di trasporto
Contratto di viaggio
Diritto della navigazione
Nautica
Norme internazionali aeronautiche
Trasporto aereo
Trasporto ferroviario
Trasporto marittimo
Trasporto stradale
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Trasporto marittimo di merci

 
 
 
Trasporto marittimo di merci
 
SEZ. 3   SENT.  18476  DEL 03/12/2003 
      TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE  - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - Responsabilita' ex  recepto  dell'ente depositario - Configurabilita' - Condizioni - Limiti. 

 COD.CIV. ART. 1766 
 COD.CIV. ART. 1768 
 COD.CIV. ART. 1780 
 COD.CIV. ART. 1218
 COD.CIV. ART. 1228 
 COD.CIV. ART. 1411 
 COD.NAV. ART. 422 
 COD.NAV. ART. 454 

     Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco - sia d'ufficio che di amministrazione -, il  vettore  marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe ne' sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente  allo sbarco e durante il trasporto e' responsabile  il vettore, in  quanto  solo  con  l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna  al destinatario, e' responsabile ex recepto l'impresa di  sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilita' su di essa incombente,  non e' sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del  buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma e' tenuta a provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento e' dipeso da causa a se' non imputabile, vale a dire l'imprevedibilita' o l'inevitabilita' della  perdita avaria delle cose, ovvero, a fortiori, l'estraneita' di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attivita' connesse al deposito.           

 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009