Trasporto marittimo di merci
SEZ. 3 SENT. 18476 DEL 03/12/2003
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - Responsabilita' ex recepto dell'ente depositario - Configurabilita' - Condizioni - Limiti.
COD.CIV. ART. 1766
COD.CIV. ART. 1768
COD.CIV. ART. 1780
COD.CIV. ART. 1218
COD.CIV. ART. 1228
COD.CIV. ART. 1411
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 454
Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco - sia d'ufficio che di amministrazione -, il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe ne' sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto e' responsabile il vettore, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna al destinatario, e' responsabile ex recepto l'impresa di sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilita' su di essa incombente, non e' sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma e' tenuta a provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento e' dipeso da causa a se' non imputabile, vale a dire l'imprevedibilita' o l'inevitabilita' della perdita avaria delle cose, ovvero, a fortiori, l'estraneita' di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attivita' connesse al deposito.