Trasporto di cose e forma scritta
SEZ. L SENT. 08256 DEL 06/06/2002
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Disciplina ex art 3 legge n. 25 del 2001 - Forma scritta - Necessitā - Esclusione - Retroattivitā di tale disciplina - Questione di legittimitā costituzionale - Manifesta infondatezza.
D. L. DEL 29/3/1993 NUM. 82 ART. 1
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 26
D. L. DEL 3/7/2001 NUM. 256 ART. 3 COST.
L. DEL 20/8/2001 NUM. 334 COST.
Ai sensi dell'art 3 del D.L. 256 del 1991, convertito dalla legge n. 334 del 2001, che interpreta autenticamente l'art. 26 della legge n.298 del 1974, deve escludersi la nullitā dei contratti di trasporto conclusi in forma orale, in quanto la nullitā - prevista per il caso di mancata annotazione sulla copia del contratto stesso dei dati relativi alla iscrizione all'albo e all'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, possedute dal vettore - interviene soltanto qualora le parti per la stipula del suddetto contratto, abbiano scelto la forma scritta. Tale disciplina, avendo natura interpretativa, possiede efficacia retroattiva, nč sussistono al riguardo dubbi di illegittimitā costituzionale, in relazione ai principi di ragionevolezza costituzionalmente garantiti, nonchč agli altri principi di cui agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., posto che tale retroattivitā da un lato trova giustificazione nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici della disciplina interpretata, e dall'altro non compromette il diritto di difesa, nč comporta un conflitto tra potere legislativo e potere giurisdizionale.