Trasporto del pescato
SEZ. 1 SENT. 11595 DEL 11/09/2001
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - IN GENERE - Prodotti della pesca - Commercializzazione - Ambito - Consegna del pescato al vettore per essere condotto a destinazione - Sussistenza della nozione D.Lgs. 531 del 1992) - Conseguenze - Necessita', prima di tale operazione, del controllo sanitario di idoneita' del prodotto al consumo umano.
D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 531 ART. 2
D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 531 ART. 9
COD.CIV. ART. 1378
COD.CIV. ART. 1510
Ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. p), del D.Lgs. n. 531 del 1992, per commercializzazione dei prodotti della pesca si intende non solo la detenzione o l'esposizione per la vendita o la messa in vendita, ma anche la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato; essa pertanto comprende, ove si tratti di trasporto del pescato da un luogo ad un altro, anche la rimessione del bene al vettore ("ex" artt. 1378 e 1510 cod. civ.). Ne consegue che, prima dell'operazione di carico dei prodotti ittici su un autofrigo per essere condotti a destinazione, occorre ottenere il rilascio del certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario - prescritto dall'art. 9, comma quinto, del citato D.Lgs. anteriormente alla commercializzazione di detti prodotti e demandato al servizio veterinario dell'unita' sanitaria competente al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano -, certificato la cui mancanza e' sanzionata a titolo di illecito amministrativo.