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Trasporto del pescato

   

 

 

 Trasporto del pescato

SEZ. 1   SENT.  11595  DEL 11/09/2001

 IGIENE  E  SANITA' PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - IN  GENERE  -  Prodotti  della  pesca - Commercializzazione - Ambito - Consegna  del  pescato al vettore per essere condotto a destinazione - Sussistenza  della nozione D.Lgs. 531 del 1992) - Conseguenze - Necessita',  prima di tale operazione, del controllo sanitario di idoneita' del prodotto al consumo umano.

 D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 531 ART. 2
 D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 531 ART. 9
 COD.CIV. ART. 1378
 COD.CIV. ART. 1510

     Ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. p), del D.Lgs. n. 531 del 1992, per  commercializzazione  dei prodotti della pesca si intende non solo la detenzione  o  l'esposizione  per la vendita o la messa in vendita, ma anche la consegna  o  qualsiasi  altra  forma di immissione sul mercato; essa pertanto comprende,  ove  si  tratti di trasporto del pescato da un luogo ad un altro, anche  la  rimessione del bene al vettore ("ex" artt. 1378 e 1510 cod. civ.). Ne  consegue  che,  prima dell'operazione di carico dei prodotti ittici su un autofrigo  per  essere  condotti a destinazione, occorre ottenere il rilascio del  certificato  attestante  l'avvenuto  controllo  sanitario  -  prescritto dall'art.  9,  comma  quinto, del citato D.Lgs. anteriormente alla commercializzazione  di detti prodotti e demandato al servizio veterinario dell'unita' sanitaria  competente  al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo  umano  -, certificato la cui mancanza e' sanzionata a titolo di illecito amministrativo.

 
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