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Trasporto aereo internazionale

 

 

 

Trasporto aereo internazionale

SEZ. 3   SENT.  00753 del 23/01/2002  
     

TRASPORTI  - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITA'  DEL  VETTORE - IN GENERE - Trasporto aereo internazionale - Convenzione  di  Varsavia  del  12  ottobre 1929, ratificata con legge 841/1932,  emendata  con Protocollo dell' Aja del 1955, ratificato con legge  1832/1962 - Danno per ritardo nella consegna o per perdita della  merce  -  Superamento  del  limite di responsabilita' del vettore, previsto  dall'art.  22, punto 2, lett. a) - Dichiarazione di speciale interesse  alla consegna - Forma tipica - Esclusione - Inclusione nella lettera di  trasporto - Ammissibilita'.

COD.NAV. ART. 456
COD.NAV. ART. 955
L. DEL 19/5/1932 NUM. 841
L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
COD.NAV. ART. 956
COD.NAV. ART. 952
COD.NAV. ART. 958

In tema di trasporto aereo internazionale, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna (prevista dall'art. 22, punto 2, lett.a) della Convenzione  di  Varsavia  del 12 ottobre 1929, ratificata dall'Italia con legge19 maggio 1932  n.  841,  emendata con Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955,  ratificato  dall'Italia con legge 3 dicembre 1962 n. 1832) che consente, ai sensi dell'art.  13  della predetta Convenzione - conforme all'art. 456  cod.  nav.,  richiamato dall'art. 955 cod. nav. - al destinatario di bagagli  registrati o di  merci di chiedere al vettore il risarcimento per il danno da  ritardo  nella  consegna  o per la perdita di essi oltre il limite stabilito  dalla  prima parte del medesimo art.22, puo' esser contenuta anche nella  lettera  di trasporto, perche' la disposizione in esame non stabilisce che tale dichiarazione rivesta una forma tipica.
 

 
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