Trasporto aereo internazionale
SEZ. 3 SENT. 00753 del 23/01/2002
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata con legge 841/1932, emendata con Protocollo dell' Aja del 1955, ratificato con legge 1832/1962 - Danno per ritardo nella consegna o per perdita della merce - Superamento del limite di responsabilita' del vettore, previsto dall'art. 22, punto 2, lett. a) - Dichiarazione di speciale interesse alla consegna - Forma tipica - Esclusione - Inclusione nella lettera di trasporto - Ammissibilita'.
COD.NAV. ART. 456
COD.NAV. ART. 955
L. DEL 19/5/1932 NUM. 841
L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
COD.NAV. ART. 956
COD.NAV. ART. 952
COD.NAV. ART. 958
In tema di trasporto aereo internazionale, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna (prevista dall'art. 22, punto 2, lett.a) della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata dall'Italia con legge19 maggio 1932 n. 841, emendata con Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, ratificato dall'Italia con legge 3 dicembre 1962 n. 1832) che consente, ai sensi dell'art. 13 della predetta Convenzione - conforme all'art. 456 cod. nav., richiamato dall'art. 955 cod. nav. - al destinatario di bagagli registrati o di merci di chiedere al vettore il risarcimento per il danno da ritardo nella consegna o per la perdita di essi oltre il limite stabilito dalla prima parte del medesimo art.22, puo' esser contenuta anche nella lettera di trasporto, perche' la disposizione in esame non stabilisce che tale dichiarazione rivesta una forma tipica.