Trasporto aereo e danni
SEZ. 3 SENT. 08328 DEL 19/06/2001
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - IN GENERE - Danni alle cose trasportate causati da condotta temeraria del vettore - Limitazione alla responsabilita' di quest'ultimo ex art. 22 della Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 - Concetto di condotta temeraria - Riferibilita' alla fattispecie della colpa cosciente.
L. DEL 19/5/1932 NUM. 841
L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955
La temerarieta' della condotta del vettore e la consapevolezza della possibilita' di un danno derivante dai suoi atti od omissioni - che, in tema di trasporto aereo, escludono, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, nel testo di cui al Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955 (recepiti nell'ordinamento giuridico italiano rispettivamente con la legge 19 maggio 1932 n. 841 e la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) le limitazioni di responsabilita' per i danni cagionati alle cose trasportate previste dall'art. 22 - integrano la fattispecie della cosiddetta "colpa con previsione", caratterizzata dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare, e non anche quella del dolo eventuale, per effetto del quale l'agente, oltre a rappresentarsi l'evento, agisce accettando il rischio che questo, comunque, si verifichi.