Sinistro marittimo
SEZ. 3 SENT. 08337 DEL 03/05/2004
PRES. Lupo E. REL. Di Nanni L.F.
NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Processo di limitazione del debito - Fasi - Finalita' - Ammissione al passivo - Creditori tardivi - Configurabilita' - Incidenza sulla ripartizione dell'attivo - Esclusione.
COD. NAV. ART. 620
COD. NAV. ART. 634
COD. NAV. ART. 635
COD. NAV. ART. 636
Il processo di limitazione del debito dell'armatore, di cui all'art. 620 e seguenti del codice della navigazione, si articola in due fasi, riguardanti rispettivamente la formazione dello stato passivo e l'approvazione del piano di riparto; la prima si svolge in funzione di controllo dell'esercizio del potere di limitazione, la seconda, che ne e' naturale sviluppo, e' volta a garantire che la limitazione si attui nel rispetto della par condicio creditorum tra tutti coloro che hanno proposto domande di ammissione al passivo.
A tal fine va escluso che le domande presentate tardivamente debbano essere dichiarate inammissibili, giacche' anche se lo stato passivo si forma sulla base delle domande presentate tempestivamente, ne e' possibile la modifica quando siano proposte le impugnazioni consentite dall'art. 636 cod. nav., tra le quali rientrano quelle dei creditori per l'ammissione tardiva. Ne consegue che il sistema contempla due tipi di stato passivo, uno formato dal giudice istruttore nel termine fissato dalla sentenza dichiarativa dell'apertura del procedimento di limitazione, l'altro, eventuale, che scaturisce dall'accoglimento delle impugnazioni proposte dai creditori tardivi.