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Sinistro marittimo

   

 

 

 Sinistro marittimo

 

SEZ. 3       SENT.  08337  DEL 03/05/2004
PRES. Lupo E.   REL. Di Nanni L.F. 
      
NAVE - SINISTRI MARITTIMI - CAUSE PER SINISTRI - PROCEDIMENTO - IN  GENERE - Processo di limitazione del debito - Fasi - Finalita' - Ammissione  al passivo - Creditori tardivi - Configurabilita' - Incidenza sulla ripartizione dell'attivo - Esclusione.                       

COD. NAV. ART. 620                                                            
COD. NAV. ART. 634                                                            
COD. NAV. ART. 635                                                            
COD. NAV. ART. 636                                                            

     Il  processo di limitazione del debito dell'armatore, di cui all'art. 620 e  seguenti del codice della  navigazione, si articola in due fasi, riguardanti rispettivamente  la formazione dello stato passivo e l'approvazione del piano di  riparto;  la  prima si svolge in funzione di controllo dell'esercizio del potere di  limitazione,  la seconda, che ne e' naturale sviluppo, e' volta a garantire  che la limitazione si attui nel rispetto della par condicio creditorum  tra  tutti coloro che hanno proposto domande di ammissione al passivo.
 A  tal  fine va escluso che le domande presentate tardivamente debbano essere dichiarate  inammissibili,  giacche' anche se lo stato passivo si forma sulla base  delle  domande  presentate tempestivamente, ne e' possibile la modifica quando  siano  proposte  le  impugnazioni consentite dall'art. 636 cod. nav., tra  le  quali  rientrano  quelle  dei creditori per l'ammissione tardiva. Ne consegue  che il sistema contempla due tipi di stato passivo, uno formato dal giudice  istruttore  nel  termine fissato dalla sentenza dichiarativa dell'apertura  del  procedimento di limitazione, l'altro, eventuale, che scaturisce dall'accoglimento delle impugnazioni proposte dai creditori tardivi.         

 
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