SCUOLE NAUTICHE
La Provincia ha compiti in materia di regolamentazione, autorizzazione e vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole nautiche, in base all'art. 105 del D.Lgs. n. 112/1998, che vengono esercitati sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 431/1997. I "centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche" denominati scuole nautiche, sono stati istituiti dal citato D.P.R. n. 431/1997, dando una configurazione professionale e commerciale a un'attività precedentemente disciplinata solo in via incidentale dalle leggi sul diporto, che prevedevano la sola figura dell'istruttore. Inizialmente le competenze amministrative sono state assegnate alle Regioni, mantenendo quelle tecniche in capo allo Stato (Motorizzazione Civile o Capitanerie di Porto), quindi con D.Lgs n. 112/1998 l'intero comparto è stato trasferito alle competenze provinciali. A differenza di quanto avvenuto con le autoscuole, stabilmente costituite da decenni, le Province hanno dovuto procedere senza norme di dettaglio emanate dagli altri organi precedentemente interessati, e questo spiega una certa possibile mancanza di uniformità tra le regolamentazioni vigenti nei diversi territori: questa mancanza di norme a validità generale consente tuttavia a ciascun Ente di procedere a un puntuale adattamento delle normative alle singole realtà. Restano esclusi dalla disciplina delle scuole nautiche gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, denominati "Centri di istruzione per la nautica".
PATENTI NAUTICHE
Le scuole nautiche preparano al rilascio delle patenti nautiche, la cui disciplina è stata stabilita con il D.P.R. n. 431/1997, ma che sarà presto soggetta a riordino sulla base di quanto disposto dalla recentissima legge n. 172/2003 sulla nautica da diporto, che ne prevede l'adeguamento alle norme comunitarie e agli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili. Va segnalato che le patenti nautiche, oltre al comando e alla condotta delle unità da diporto, servono anche per il comando e la condotta di unità adibite a uso privato e a trasporti per conto proprio, iscritte nei registri marittimi e della navigazione interna, e pertanto hanno una notevole diffusione nel particolare ambito del territorio veneziano anche per chi utilizza unità nautiche a scopo professionale.
AUTORIZZAZIONI
La Provincia rilascia l'autorizzazione a due tipologie di attività: l'esercizio di scuole nautiche e lo svolgimento delle mansioni di insegnante e istruttore. E' necessaria una autorizzazione per ogni sede di scuola nautica. Il regolamento riporta i requisiti necessari e il procedimento. Le autorizzazioni all'attività di scuola nautica sono diversificate in base al tipo di patenti nautiche per le quali viene effettuata la preparazione (per natanti o imbarcazioni entro o oltre il limite di sei miglia dalla costa, a motore o a vela, per navi), e sono previsti requisiti differenti per quanto riguarda sia la professionalità del personale istruttore, sia la disponibilità di unità per le esercitazioni di tipologia adeguata alle patenti da acquisire. Non essendo prevista una programmazione numerica dell'attività, a differenza di quanto avviene con le autoscuole, chiunque possedendo i requisiti può aprire nuove scuole nautiche, e inoltre possono comunque avvenire trasferimenti di titolarità delle autorizzazioni esistenti, in caso di cessione d'azienda, e trasferimenti di sedi di scuole nautiche sul territorio provinciale. E' possibile cumulare l'attività di autoscuola con quella di scuola nautica nella stessa sede, richiedendo l'autorizzazione. Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle mansioni di insegnante e istruttore è sufficiente che la scuola nautica interessata presenti domanda in bollo al Settore Mobilità e Trasporti, allegando la documentazione necessaria. Sono altresì riconosciuti con apposito tesserino i soggetti che possono accedere agli uffici pubblici per lo svolgimento delle sole pratiche di competenza delle scuole nautiche, su domanda del titolare. Qualora all'attività di scuola nautica si intenda associare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'interessato dovrà disporre della relativa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, prevista dalla L. n° 264/91.
VIGILANZA
La vigilanza tecnica e amministrativa sull'attività delle scuole nautiche è di competenza della Provincia. Tra le funzioni di vigilanza tecnica, indicate nel regolamento, ricade anche il riconoscimento dell'idoneità dei locali di una scuola nautica e delle unità da adibire all'istruzione pratica. Sono sanzionati sia l'esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica sia le irregolarità di esercizio, per cui si fa riferimento alle analoghe sanzioni previste per le autoscuole. L'organo competente a irrogare le sanzioni è il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti.