Rimorchio di navi
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3 SENT. 05950 DEL 02/07/1997
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - PILOTAGGIO - RIMORCHIO - Responsabilitā per i danni durante le operazioni di rimorchio - Direzione della navigazione affidata al comandante dell'elemento rimorchiato - Onere dell'armatore del rimorchiatore di dimostrare la non riconducibilitā del danno a mancata o cattiva esecuzione dell'ordine impartito dal comandante dell'elemento rimorchiato - Sussistenza - Deroga alla norma generale sulla distribuzione dell'onere della prova - Configurabilitā.
COD.CIV. ART. 2697
COD.NAV. ART. 104
Con riguardo alla responsabilitā per danni prodottisi nel corso delle operazioni di rimorchio in mare, in luogo della regola generale sulla distribuzione dell'onere della prova, fissata dall'art. 2697 cod. civ., trova applicazione la norma speciale di cui all'art. 104 del codice della navigazione, che, derogando alla regola anzidetta, grava l'armatore del rimorchiatore, nel caso in cui la direzione della navigazione sia affidata al comandante dell'elemento rimorchiato, di una presunzione "juris tantum di colpa", imponendogli di dimostrare che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti da quest'ultimo.