Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Navigazione
Argomenti di navigazione
Contratto di trasporto
Contratto di viaggio
Diritto della navigazione
Nautica
Norme internazionali aeronautiche
Trasporto aereo
Trasporto ferroviario
Trasporto marittimo
Trasporto stradale
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Responsabilità illimitata del vettore

    

 

 

Responsabilità illimitata del vettore

 
 
SEZ. 3, SENT. 11362 DEL 16/05/2006 
 
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - Responsabilità illimitata del vettore - Condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra - Colpa grave - Sufficienza - Onere della prova in concreto - Sussistenza - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - Responsabilità illimitata del vettore - Condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra - Colpa grave - Sufficienza - Onere della prova in concreto - Sussistenza - Fondamento.

Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 CMR  art. 29
 Legge 6/12/1960 n. 1621
Cod. Civ. art. 1393

 In tema di trasporto internazionale su strada, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia dalla legge dello Stato del giudice adito considerata equivalente al dolo. Ne consegue che, atteso il principio in base al quale in tema di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o preposti. La sussistenza di tale responsabilità illimitata deve essere accertata in concreto, senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento contrattuale del vettore, e poiché la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale, e come tale necessita di una previsione espressa in tal senso e non è suscettibile di estensione analogica, ove il più lungo termine di prescrizione sia collegato a situazione corrispondente a quella di "colpa equivalente al dolo secondo la legge del giudice adìto" recata dalla Convenzione di Ginevra, che nell'ordinamento italiano evoca il concetto di dolo eventuale certamente esulante dall'ambito di applicazione della presunzione di colpa a carico del vettore quale prevista dalla stessa Convenzione (artt. 3, 17, 18 e 32) in termini corrispondenti a quelli di cui all'art. 1393 cod. civ., la suddetta situazione di colpa "lata" equiparabile a quella di dolo eventuale deve essere provata in concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo.

 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009