Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni
ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa e'
gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione
di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui
dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei
confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni e'
un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria
e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224
c.c., a norma del quale la somma dovuta e' aumentata di interessi
legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia
domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno
subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine
all'accertamento e all'entita' del danno riconosciuto.
ANNO/NUMERO 2002 09294
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 6288/2001
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PORPORA FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DI VILLA
GRAZIOLI 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO MENOZZI, che lo
difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VERDEVALLE SNC DI VOLPELLI GINO & FIGLI, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede in Zocca (Mo), elettivamente
domiciliata in ROMA VLE POLA 29, presso lo studio dell'avvocato
COSIMO PENNETTA, difesa dall'avvocato AUGUSTO CORTELLONI, giusta
delega in atti;
- controricorrente -
nonche' contro
RUCCO MARCELLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 891/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA,
Sezione 2^ Civile, emessa il 23/06/00 e depositata il 13/07/00 (R.G.
1120/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Luciano MENOZZI;
udito l'Avvocato Augusto CORTELLONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La societa' Verdevalle di Volpelli Gino e figli Snc
conveniva in giudizio Felice Porpora e Marcello Rucco e con la
citazione a comparire davanti al tribunale di Parma, notificata il 17
ed il 15.9.1993, proponeva in loro confronto una domanda di condanna
al pagamento della somma di L. 86.327.598, aumentata di interessi e
rivalutazione monetaria.
L'attrice esponeva i seguenti fatti.
Tramite il mediatore Rucco, aveva venduto ad una societa' di
Roma e per L. 86.327.598 una partita di prosciutti.
La merce era stata consegnata al vettore Porpora, come risultava
dalla bolla di consegna datata 11.12.1992.
Dal rappresentante della Verdevalle, Roberto Volpelli, era stato
detto ai due convenuti di scaricare la merce soltanto dietro
pagamento a mezzo di assegno circolare dell'acquirente e solo dopo
che gli estremi dell'assegno gli fossero stati comunicati si' da
consentirgli di controllarlo tramite la propria banca.
Giunta la merce a destinazione il 13.12.1993, i convenuti
avevano telefonato piu' volte per essere autorizzati a scaricare la
merce, ma sempre erano state loro rinnovate le stesse istruzioni.
Il 16.12.1993 i convenuti avevano preso l'iniziativa di
scaricare la merce senza assumere alcuna informativa circa l'assegno
che veniva loro consegnato e senza averne prima comunicato gli
estremi.
L'assegno era poi risultato far parte di un blocco di titoli
rubati e la missiva indirizzata alla societa' acquirente era tornata
indietro perche' all'indirizzo dato la societa' era risultata
sconosciuta.
L'attrice, su queste circostanze, chiedeva l'interrogatorio
formale dei convenuti e l'ammissione di prova per testimoni,
indicando le generalita' delle persone da sentire.
1.1 - Marcello Rucco si costituiva in giudizio, resisteva alla
domanda, proponeva una domanda riconvenzionale per il pagamento della
provvigione, chiedeva dal canto suo l'interrogatorio formale del
rappresentante della societa' attrice e l'ammissione di prova per
testimoni.
Felice Porpora veniva invece dichiarato contumace.
2. - La causa era istruita con l'interrogatorio formale delle
tre parti e l'audizione di alcuni testimoni.
3. - Il tribunale, con sentenza 22.8.1997, accoglieva la domanda
proposta contro il convenuto Rucco e la domanda riconvenzionale di
questi, mentre rigettava la domanda contro l'altro convenuto, il
Porpora.
Liquidava in L. 85.464.323 la somma dovuta da Rucco alla
societa' attrice, somma da rivalutare dalla data della domanda
secondo gli indici Istat, e da incrementare di interessi
compensativi, al tasso del 7,5%, su ogni singolo aumento annuale.
In base alle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni, il
tribunale considerava provato che inizialmente fosse stato dato al
Rucco ed al Porpora l'incarico di farsi pagare con un assegno
circolare secondo le modalita' indicate nella citazione; ma, dal
confronto tra le dichiarazioni rese dal Porpora e dal Volpelli,
traeva il convincimento che questi avesse finito col rinunciare a che
anche il vettore si occupasse del controllo della bonta' del titolo.
Sicche' affermava la sola responsabilita' del Rucco per non aver
osservato nell'eseguire l'incarico la diligenza richiesta.
4. - La decisione veniva impugnata in via principale dalla
societa' attrice ed in via incidentale dal Rucco.
L'attrice, in particolare, sosteneva che la decisione presa dal
tribunale a riguardo del vettore fosse in contrasto sia con le
dichiarazioni anche da lui rese in risposta all'interrogatorio sia
con quelle dei testimoni ascoltati.
Nel giudizio di appello si costituiva anche il vettore Porpora,
che discuteva il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
5. - La decisione del tribunale e' stata riformata dalla corte
d'appello di Bologna con sentenza 13.7.2000.
La corte d'appello ha esteso al vettore Porpora la condanna a
pagare, in solido percio' con l'altro convenuto, la somma gia'
liquidata dal tribunale.
Vi e' pervenuta valutando le dichiarazioni rese dal teste
Bignami, quelle del Porpora e la clausola "contrassegno circolari"
apposta sulla bolla di accompagnamento.
6. - Felice Porpora ha chiesto la cassazione della sentenza con
il ricorso notificato il 27.2.2001 a Marcello Rucco e l'1.3.2001 alla
societa' Verdevalle.
Quest'ultima ha resistito con controricorso.
Marcello Rucco non ha proposto dal canto suo ricorso ne' ha
svolto altra attivita' difensiva.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene tre motivi.
2. Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto
oltre a difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,
in relazione agli artt. 1683 e ss., 2722 e 2723 cod. civ.).
La tesi svolta nel motivo e' la seguente.
Tra la Verdevalle ed il Porpora era stato concluso un contratto
di trasporto di cose.
Era stato anche formato un documento, la bolla di
accompagnamento, che, precisando il contenuto della obbligazione del
vettore prevista dall'art. 1692 cod. civ., indicava, quale condizione
convenuta per il trasporto, che la consegna della merce doveva
avvenire dietro rilascio di assegni circolari.
Contro quanto risultava dal documento era stata ammessa la prova
per testimoni di un patto aggiunto, secondo il quale il vettore era
obbligato a non consegnare la merce se prima non avesse eseguito un
controllo circa il buon fine degli assegni.
Avere ammesso tale prova era in contrasto con l'art. 2722 cod.
civ., che non la consente in assoluto, ma anche contro l'art. 2723
cod. civ., che la consente in presenza di certe condizioni, in ordine
alle quali il giudice deve pero' motivare, mentre nel caso non lo
aveva fatto.
Il motivo e' inammissibile.
Queste le ragioni.
2.1. Le norme dettate dagli artt. 2722 e 2723 cod. civ., come
quella dettata dall'art. 2721, sono interpretate dalla Corte, con
giurisprudenza affatto prevalente, nel senso che si tratta di
disposizioni poste a tutela dell'interesse della parte contro cui e'
allegata l'esistenza del patto o del contratto, che l'altra parte
intende provare per il mezzo di testimoni (Cass. 12 febbraio 1981 n.
866; 17 febbraio 1981 n. 954; 27 maggio 1981 n. 3485; 1 ottobre 1991
n. 10206; 21 ottobre 1993 n. 10433; 29 aprile 1999 n. 4334; 12 maggio
1999 n. 4690; in senso contrario si e' espressa, nell'ultimo
decennio, Cass. 8 marzo 1997 n. 2101, sulla scia di Cass. 23 agosto
1986 n. 5143).
Non altrettanto univoca la giurisprudenza della Corte appare nel
configurare il comportamento richiesto alla parte che intenda
sostenere l'inammissibilita' della prova.
Talora, infatti, si considera l'ordinanza che ammette la prova
come una ordinanza bensi' nulla per violazione di norma sul processo,
ma la cui nullita', a norma dell'art. 157, secondo comma, cod. proc.
civ., deve essere fatta valere al piu' tardi con la prima difesa
successiva alla sua adozione (Cass. 17 febbraio 1981 n. 954; 12
maggio 1999 n. 4690).
Altre volte e' stato considerato che l'applicabilita' dei limiti
posti dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. costituisce oggetto di
una eccezione, su cui il giudice non puo' pronunciare, se non sia
stata proposta dalla parte (Cass. 1 ottobre 1991 n. 10206).
Nella difformita' delle soluzioni si riflette anche il duplice
dibattito sull'ambito di applicazione delle norme dettate per le
nullita' processuali e sulla classificazione delle norme sulle
condizioni di ammissibilita' delle prove tra quelle di diritto
materiale o di diritto processuale.
Lo scarto tra le due soluzioni assume pero' rilevanza solo in
relazione alla fase che precede la deliberazione del giudice
sull'istanza di ammissione della prova, giacche', una volta che la
prova sia stata ammessa ed assunta senza opposizione, le due
impostazioni rifluiscono nella comune soluzione per cui la questione
della applicabilita' delle norme dettate dagli artt. 2721, 2722 e
2723 cod. civ. non puo' piu' essere sollevata.
Merita qui solo aggiungere che la preclusione opera anche nei
confronti della parte contumace (artt. 293, terzo comma, e 294, primo
comma, cod. proc. civ.) - che nel caso, peraltro, dopo essere rimasta
contumace in primo grado, comparsa in appello, neppure nel corso di
questo giudizio ha sollevato la questione, dopo che l'istanza di
ammissione della prova era stata dedotta gia' nella citazione ed il
risultato delle prove testimoniali era stato discusso dal primo
giudice.
3. - Il secondo motivo deduce un vizio di difetto di motivazione
(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Il motivo non e' fondato.
3.1. - Il tribunale, dal confronto tra le dichiarazioni rese dal
vettore e dal mittente nel rispettivo interrogatorio, aveva desunto
che, al momento del carico della merce, il Porpora aveva detto di non
volersi accollare, da solo, l'onere del controllo del titolo, ed
aveva preteso che con lui ci fosse anche il mediatore Rucco.
Da cio' il tribunale era passato a considerare che il mittente,
non opponendosi all'accordo tra i due - cioe' tra Porpora e Rucco -
avesse finito col rinunciare a che anche il vettore si occupasse del
controllo della bonta' del titolo.
3.2. - La corte d'appello ha invece osservato che - secondo le
dichiarazioni del teste Bignami - il mittente Volpelli aveva
continuamente raccomandato ad ambedue, Porpora e Rucco, di non
scaricare se non dopo aver ricevuto in pagamento l'assegno circolare
ed averne comunicato a lui gli estremi.
Questo escludeva che Volpelli avesse esonerato Porpora dal
partecipare al controllo degli assegni - e, ha aggiunto la corte
d'appello, portava alle stesse conclusioni la clausola "contrassegno
circolari" apposta sulla bolla di accompagnamento.
Insomma, la presenza del Rucco, chiesta dal Porpora e ben
accettata dal Volpelli, stava a significare una garanzia in piu', ma
non certo un esonero da responsabilita' - questa la conclusione della
corte d'appello.
3.3. - La critica che vi rivolge il ricorrente e' d'avere visto
tra clausola posta sulla bolla di accompagnamento e dichiarazioni del
testimone una coincidenza che non c'e'.
3.4. - Ma in quanto ha detto la corte d'appello, cioe' nella sua
valutazione sulle prove, non c'e' nulla di contraddittorio.
La prova testimoniale - cosi' ha ritenuto la corte d'appello -
e' valsa a rendere chiaro che ai due convenuti, vettore e mediatore,
non era stato dato un incarico diverso, all'uno di farsi dare assegni
circolari, all'altro di mettere il Volpelli in condizioni di
verificare che i soldi ci fossero, ma lo stesso incarico, le cui
modalita', indicate dal testimone, valevano a precisare ed a rendere
piu' stringente il contenuto dell'istruzione apposta sulla bolla di
accompagnamento.
4. - Il terzo motivo denuncia ancora un difetto di motivazione
(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Esso riguarda la condanna al pagamento, oltre che della somma
capitale, della rivalutazione e degli interessi.
Il ricorrente osserva che il cumulo dei due aumenti configura
una liquidazione del danno da ritardo superiore all'interesse legale,
non sorretto da alcuna motivazione.
Una motivazione mancava gia' a proposito della medesima condanna
pronunciata in primo grado contro il Rucco, ma, siccome la domanda,
nei suoi confronti, invece, era stata rigettata, egli non aveva avuto
onere di difendersi sul punto, impugnandola.
Il motivo e' fondato.
4.1. - Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda
proposta contro il vettore Porpora.
La corte d'appello, che, tornata a pronunciarsi sulla domanda
riproposta contro il vettore, ha ritenuto di doverla accogliere, si
e' percio' trovata per la prima volta a liquidare il risarcimento
dovuto dallo stesso vettore in conseguenza dell'avere anch'egli
mancato di adempiere all'incarico ricevuto.
Rispetto a tale punto della decisione, l'esistenza di una
decisione gia' presa sullo stesso punto dal tribunale in confronto
dell'altro convenuto non toglieva che l'operazione di applicazione
della legge al fatto dovesse essere di nuovo compiuta dalla corte
d'appello, in modo eventualmente difforme da come l'aveva eseguita il
tribunale.
Quand'anche il riesame della questione fosse stato precluso nei
confronti del convenuto Rucco dal fatto che egli non aveva proposto
sul punto uno specifico mezzo di impugnazione, analoga preclusione
non sussisteva riguardo al convenuto Porpora, per il fatto che egli
non avesse svolto osservazioni di sorta a riguardo del modo gia'
seguito dal tribunale nel liquidare il danno.
Invero, la questione nei suoi confronti non era stata affrontata
e una esatta applicazione della legge al fatto rilevava dal dovere
del giudice di pronunciare secondo diritto (art. 113 cod. proc.
civ.), dovere rispetto al cui esercizio non assume rilievo
l'esistenza di una specifica richiesta della parte contro cui e'
proposta la domanda.
4.2. - Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle
istruzioni ricevute dal mittente quanto alla riscossione degli
assegni di cui essa e' gravata, si rende inadempiente ad una
obbligazione accessoria a quella del trasporto, che ha natura di un
mandato a riscuotere una somma di denaro (Cass. 24 febbraio 1984 n.
1327).
Egli tiene cosi' un comportamento che impedisce o ritarda
l'attuazione di un credito pecuniario dello stesso mittente.
E come il mandatario che riscuote per il mandante le somme a lui
dovute e' obbligato verso il mandante al pagamento degli interessi
legali dal momento in cui avrebbe dovuto fargliene consegna (art.
1714 cod. civ.), ma anche al maggior danno, secondo la disciplina
propria delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1224 cod. civ.), cosi'
il vettore che omette anche di riscuotere il prezzo della merce
consegnata e' reso dalla legge responsabile verso il mittente
dell'importo degli assegni (art. 1692 cod. civ.).
La domanda di condanna che il mittente propone verso il vettore
per ottenere da lui il pagamento degli assegni che ha mancato di
riscuotere e' dunque una domanda di condanna all'adempimento di una
obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono
regolate dall'art. 1224 cod. civ.
L'art. 1224 cod. civ. dispone che, in caso di ritardo
nell'adempimento, il debitore deve gli interessi legali e, se provato
dal creditore, il maggior danno.
La corte d'appello, seguendo il tribunale, ha invece prima
rivalutato l'importo della somma dovuta, questo in base agli indici
Istat a decorrere dalla data della domanda, e poi applicato su ogni
singolo aumento annuale, un interesse a tasso annuo costante.
Si tratta di una tecnica di liquidazione del danno da ritardo
che cumula elementi propri della disciplina dell'inadempimento delle
obbligazioni pecuniarie (decorrenza della rivalutazione dalla data
della domanda) ed elementi propri della responsabilita' da fatto
illecito o per risarcimento del danno da inadempimento di
obbligazioni non pecuniarie (l'automatico adeguamento del valore del
bene perduto alla progressiva svalutazione della moneta e
l'attribuzione di interessi a ristoro del danno da ritardo nella
percezione dell'equivalente pecuniario, interesse calcolato su
ciascun successivo aumento, secondo la tecnica prospettata come
possibile nella sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712 delle sezioni
unite).
Di qui un primo vizio di tale punto della decisione, dato dal
fatto di aver aumentato la somma capitale, anziche' dell'interesse
legale, del valore corrispondente al saggio di svalutazione.
Al quale si aggiunge l'ulteriore errore, di aver riconosciuto
esistente il maggior danno da ritardo, senza motivazione in ordine
alla prova, mentre in tutti i casi spetta al creditore allegare e
provare tale danno, anche se in base a presunzioni. e dunque al
giudice spiegare in base a quali prove lo abbia ritenuto sussistente
(Cass. 14 giugno 1999 n. 5826 e 28 aprile 1999 n. 4287, tra le
altre).
5. - Il ricorso e' in parte rigettato ed in parte accolto.
La sentenza impugnata, in conseguenza dell'accoglimento del
terzo motivo, e' cassata nella parte che riguarda la liquidazione del
risarcimento del danno da ritardo mediante rivalutazione ed
attribuzione di interessi sugli aumenti annuali del capitale.
Questo nel rapporto tra Porpora e Verdevalle, perche' Rucco non
ha impugnato lo stesso capo della condanna pronunciata in suo
confronto e si tratta di un'obbligazione in solido, sulla quale
possono formarsi giudicati non coincidenti.
Il ricorrente e la societa' Verdevalle sono rimessi davanti al
giudice di rinvio, che si indica in diversa sezione della corte
d'appello di Bologna.
Il giudice di rinvio si uniformera' al seguente principio di
diritto: - "Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle
istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa
e' gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda
l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e dalla legge e'
reso responsabile verso di lui dell'importo di tali assegni (art.
1692 cod. civ.). La domanda di condanna che il mittente propone verso
il vettore per ottenere il pagamento degli assegni che ha mancato di
riscuotere e' dunque una domanda di condanna all'adempimento di una
obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono
regolate dall'art. 1224 cod. civ., a norma del quale la somma dovuta
e' aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al
creditore che lo chieda spetta allegare il concreto maggior danno
subito e darne dimostrazione anche con il ricorso a presunzioni, con
conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento
ed entita' del danno riconosciuto".
Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese di questo
grado del giudizio tra le stesse parti.
Siccome nessun motivo di ricorso e' stato rivolto contro il
secondo convenuto Rucco, che in questa sede non ha svolto attivita'
difensiva, non v'e' diritto al rimborso delle spese del processo per
le altre parti e nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il
terzo, cassa in relazione e rinvia la parti Porpora e societa'
Verdevalle davanti ad altra sezione della corte d'appello di Bologna,
anche per le spese nei rapporti tra loro; nulla per le spese nei
confronti della parte Rucco.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
terza civile della Corte di cassazione, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2002
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